L’arrotondamento può trovare applicazione nelle operazioni di calcolo soltanto in virtù di un’espressa previsione della disciplina di gara.

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La ricorrente contesta l’aggiudicazione in quanto la stazione appaltante aveva provveduto ad eseguire la procedura di arrotondamento alla seconda cifra decimale di tutti i “risultati” intermedi (e non solo di quello finale), in mancanza di qualsiasi previsione della lex specialis.

Senza questa operazione di arrotondamento, l’aggiudicazione sarebbe spettata alla ricorrente.

Tar Lazio, Roma, Sez. II Bis, 18/ 03/ 2021, n. 3305 accoglie il ricorso ricordando come:

– debba essere ribadito quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza, anche di questo Tribunale, in rapporto al fatto che l’arrotondamento possa “trovare applicazione nelle operazioni di calcolo, valutazione e determinazione dei punteggi relativi all’offerta dei partecipanti alla procedura di affidamento soltanto in virtù di un’espressa previsione contenuta nella disciplina di gara (e nei limiti da essa stabiliti)” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3.12.2020 n. 12929; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 13.10.2020 n. 2593);

– in ogni caso, “poiché l’arrotondamento, nei sensi chiariti, realizza una forma di semplificazione (e, dunque, anche di obiettiva distorsione, sotto il profilo della finezza e del grado di precisione del dato numerico: cfr., in termini generali, Cons. Stato, VI, 7 novembre 2006, n. 6561; Id., 2 marzo 2011 n. 1299)” esso appaia “comprensibile (e giustificato) per finalità di immediato confronto comparativo…” mentre risulti “potenzialmente (e sia pure marginalmente) distorsivo, ove reiteratamente applicato anche alle operazioni intermedie…” (Cons. St., Sez. V, 5.01.2021 n. 143) come effettuato, nell’ipotesi in questione, dalla Commissione;

– in altri termini, “va(da) data preferenza ad una interpretazione del criterio che coniughi il massimo di semplificazione (per fini di immediata comparazione) con il minimo di distorsione (intrinsecamente correlato al meccanismo di arrotondamento)” (cfr. Cons. St. Sez. V n. 143/2021 cit.), ammettendo, dunque, l’arrotondamento, se del caso, solo nei punteggi finali;

– la regola suindicata, enunciata dalla giurisprudenza, non risulti efficacemente smentita, nel caso de quo, né dal tenore letterale del disciplinare, che non contiene alcun espresso riferimento all’arrotondamento dei punteggi intermedi, né dal fatto che la modalità di calcolo seguita nella gara derivi dalle Linee Guida dell’ANAC;

– in conclusione, il ricorso principale debba essere, come detto, accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e di tutti gli atti impugnati e potere-dovere della Stazione Appaltante di provvedere nuovamente al calcolo dei punteggi alla luce dei principi di cui in motivazione;

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/03/2021 di Roberto Donati

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