Affidamento diretto del servizio di gestione, cura e mantenimento degli animali di affezione. Legittimità.

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È oggetto di giudizio l’affidamento diretto, in via sperimentale, ad una cooperativa, del servizio di mantenimento, custodia e cura degli animali di affezione, presso canile comunale di nuova realizzazione.

La vicenda riguarda anche rapporti pregressi con le ricorrenti, in quanto in precedenza il servizio era svolto presso il canile privato gestito dalle stesse.

Il Comune, dopo aver raccolto due preventivi ( l’importo è al di sotto dei 40.000,00 euro) affida il servizio al nuovo operatore.

Le ricorrenti deducono che l’ affidamento sarebbe illegittimo perché non preceduto da una pubblica gara e perché l’indagine di mercato svolta dal Comune è stata limitata a due soli soggetti e non ha visto il coinvolgimento delle stesse.

Tar Umbria, Sez. I, 08/ 09/ 2020, n. 405 respinge il ricorso.

L’art. 36, c. 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici stabilisce espressamente, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere all’«affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici».

Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che, con determinazione dirigenziale n. … del …., il servizio di pulizia, cura e somministrazione pasti per il canile rifugio …., meglio dettagliato nelle richieste di preventivo inviate dall’Area …….., è stato affidato a xxx, peraltro dopo l’esame di due preventivi, per un importo inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro al netto dell’IVA.

Tanto è stato disposto in conformità a quanto stabilito dal Consiglio comunale con la delibera n. 31 del 2020, con la quale era stato deciso di procedere all’espletamento di una procedura di affidamento diretto, per il tempo stimato di 5 mesi, nel rispetto del codice degli appalti pubblici in merito alle soglie comunitarie previa verifica della congruità del costo.

Peraltro, per consolidata giurisprudenza, il ricorso all’affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, fermo restando il rispetto dell’importo soglia ivi indicato, non necessita di particolari formalità, né è richiesta specifica motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 13 marzo 2020, n. 326; TAR Molise, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533).

 Né le società ricorrenti hanno dedotto la violazione, da parte del Comune di xxx, dei principi di cui agli artt. 30, c. 1, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/2016, richiamati dal comma 1 dell’art. 36.

Anzi, come rilevato dalle parti resistenti, l’eventuale coinvolgimento delle ricorrenti nelle consultazioni preordinate all’affidamento diretto del servizio di cui si discute avrebbe dovuto essere valutato con particolare cautela da parte dell’Amministrazione comunale, stante la necessità del rispetto del principio di rotazione sia degli inviti che degli affidamenti, con particolare riguardo proprio agli affidamenti diretti, in considerazione nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento.

Il ricorso viene respinto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 08/09/2020 di Roberto Donati

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