Raggruppamento verticale solo se indicate le prestazioni principali

E' possibile solo un raggruppamento orizzontale, e precluso un raggruppamento verticale, se non sono previste nel bando prestazioni principali e secondarie

La possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”, essendo precluso al partecipante alla gara distinguere fra prestazione principali e secondarie.
In assenza di tale distinzione, l’unico raggruppamento possibile è quello di tipo orizzontale
Il Consiglio di Stato si pronuncia sui presupposti per la partecipazione di un RTI verticale in una procedura di appalto (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032)
L’art. 48 comma 2 del Codice Appalti sui raggruppamenti verticali
Il Consiglio di Stato osserva che l’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 50-2016 prevede espressamente che le prestazioni principali e secondarie devono essere previamente e specificatamente individuate dalla stazione appaltante nel bando di gara ed espressamente individuate con la dicitura prestazioni principali e secondarie.
In particolare, la predetta norma prescrive che “le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara le prestazioni principali e quelle secondarie”.
Da tale menzione discende la distinzione tra RTI verticale ed orizzontale.
Infatti: si intende per raggruppamento verticale un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue la prestazione di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
Pertanto, chiarisce la sentenza, la legge condiziona la partecipazione alla gara nella forma di RTI verticale alla circostanza che il bando suddivida le prestazioni in principali e secondarie e, in assenza di tale qualificazione, è possibile concorrere solo in RTI orizzontale.
Infatti, la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più correttamente, di ammetterli ad una gara) sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”, essendo precluso al partecipante alla gara di procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazione principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale”.
Le conseguenze della partecipazione di un raggruppamento orizzontale
In assenza di una indicazione negli atti gara di un’attività principale ed una secondaria, e non essendo possibile concorrere alla gara in RTI verticale ma solo orizzontale, si applicherà la disciplina prevista per quest’ultimo.
Pertanto a prescindere dalla ripartizione delle attività all’interno del RTI, tutti i componenti assumono (a differenza dell’ATI verticale) la responsabilità solidale nell’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura: ogni componente del RTI  potrà essere chiamato dalla Stazione Appaltante a svolgere tutte le prestazioni oggetto della commessa.
Inoltre dal regime di solidarietà imposto dall’art. 48, comma 5, in caso di ATI orizzontale discende che tutte le imprese componenti il servizio debbano essere necessariamente dotate dei requisiti autorizzatori richiesti dalla lex specialis per poter svolgere delle attività oggetto dell’appalto.
In allegato la sentenza completa Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032

 

A cura di Giurdanella.it del 14/11/2018

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