Era accaduto che l' amministrazione avesse omesso di dare corso alla pubblicazione dell' avviso, in una situazione in cui neppure sussistevano i presupposti per dare corso all' affidamento diretto, ai sensi dell' art. 63 del codice dei contratti pubblici. Si legge nella sentenza che l' amministrazione non aveva neppure indicato le ragioni di estrema urgenza che, se sussistenti, avrebbero consentito di derogare agli adempimenti previsti dalla procedura adottata (art.63, comma 2, lett. c).
Viceversa la stazione appaltante avrebbe dovuto applicare l' articolo 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici che consente alle stazioni appaltanti la facoltà di dare corso alla procedura semplificata nel caso di affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 150mila euro. occorreva però procedere alla «consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti».
Su questa procedura, peraltro, l' Anac (linee guida n. 4 dell' 1/3/2018) hanno precisato che la stazione appaltante deve assicurare l' opportuna pubblicità dell' attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. In questi casi, ha detto l' Anac, la durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva riduzione per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
a cura di "Italia Oggi" del 31/08/2018 pag. 37
Loading...