In altre parole, il Tar ha ritenuto che il provvedimento di rinvio a giudizio, pur non avendo alcun carattere di definitività in merito al procedimento penale in corso, fosse di per sé sufficiente ad integrare un' ipotesi di grave illecito professionale, sia pure in assenza di una sentenza di condanna, al limite anche non definitiva. Secondo i giudici l' esclusione per gravi illeciti professionali si può fondare anche su elementi che, anche se in via ancora presuntiva, configurano un comportamento che non compatibile con la partecipazione alla gara. Una lettura non molto dissimile da quella fornita dall' Anac con le linee guida in materia di grave illecito professionale.
In concreto, poi, la valutazione della rilevanza del fatto oggetto di rinvio a giudizio viene lasciata alla discrezionalità della stazione appaltante, che ovviamente avrà il compito di fornire adeguata e congrua motivazione della scelta compiuta. Nel caso esaminato dai giudici queste considerazioni assumono un rilevo ancora maggiore in relazione al fatto che il procedimento penale in corso e il decreto di rinvio a giudizio si riferiscono all' affidamento dello stesso servizio oggetto della gara in corso e che la stazione appaltante coinvolta nell' episodio è la stessa che ha disposto l' esclusione.
a cura di "ItaliaOggi" del 24/08/2018 pag. 33
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