Accesso agli Atti: differenze tra vecchio e nuovo Codice Appalti

Accesso agli Atti in una gara d’Appalto: quali sono le differenze tra i principi del vecchio e del nuovo Codice degli Appalti? A fornire la risposta ci pensa il  TAR Bologna, con la Sentenza del 14.03.2018 n. 222.

Nel previgente Codice dei contratti, l’art. 13 del d. lgs n. 163/2006, stabiliva che erano sottratti all’accesso e ad ogni forma di divulgazione, tra gli altri documenti,
“le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.”
Nell’attuale Codice dei contratti pubblici, l’accesso agli atti e la riservatezza sono stati disciplinati dall’art. 53.
La norma – dopo aver previsto che il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 – contiene una serie di prescrizioni specifiche in materia di procedure di aggiudicazione, sovrapponibili – per quanto qui interessa – a quelle di cui all’art. 13.
Più precisamente sancisce innovativamente che, in relazione alle offerte, il diritto di accesso è differito fino all’aggiudicazione. Tuttavia, consente l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento (art. 53 comma 6).
Pertanto, anche nel nuovo contesto normativo risultano utilizzabili le precedenti acquisizioni giurisprudenziali. Nel caso in esame, occorre pertanto rilevare che :
– le ragioni esternate dalla controinteressata sono relative soltanto al fatto che “la ricorrente sarebbe carente di interesse in quanto esclusa dalla gara”;
– la controinteressata ha manifestato opposizione all’accesso e l’Amministrazione si è conformata pedissequamente alle richieste della controinteressata, senza un autonomo e critico apprezzamento delle ragioni addotte e della loro validità, stante la prevalenza dei caratteri di pubblicità e trasparenza che assistono tutti i procedimenti ad evidenza pubblica (Tar Bari Sez. I n. 546/20169).
Altra giurisprudenza recente ha affermato che la norma citata – che prevede il differimento dell’accesso “in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione” – concerne esclusivamente il contenuto delle offerte ed è chiaramente posta a presidio della segretezza delle offerte tecnico-economiche, ma non impedisce l’accesso alla documentazione amministrativa contenuta normalmente nella busta A, relativa ai requisiti soggettivi dei concorrenti, essendo peraltro la conoscenza di tale documentazione elemento imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa in relazione al nuovo sistema delineato dall’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., che onera i concorrenti dell’impugnazione immediata delle ammissioni e delle esclusioni.
In allegato il testo completo della Sentenza.

 

A cura di LentePubblica.it del 03/04/2018

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