La norma prevede che «il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni a essa all' esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell' articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici». Ad avviso della stazione appaltante il ricorso era tardivo perché ben avrebbe potuto l' impresa impugnare nei termini utili essendo intervenuta nella seduta di gara in cui era stata resa nota la lista dei concorrenti ammessi.
I giudici piemontesi smontano questa tesi affermando che secondo l' interpretazione preferibile, conforme ai principi della Costituzione e del diritto comunitario, il termine per l' impugnazione dell' ammissione di altri concorrenti non può decorrere dalla data della seduta pubblica di gara, anche qualora risulti che il legale rappresentante della società ricorrente sia stato ivi presente, poiché l' art. 120, comma 2-bis, del codice di procedura amministrativa prevede espressamente che il termine per l' impugnativa anticipata delle esclusioni e delle ammissioni decorra dalla pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, effettuata ai sensi dell' art. 29 del dlgs n. 50 del 2016».
Pertanto, in difetto della pubblicità degli atti di cui si impone l' immediata impugnazione, la relativa decadenza processuale non può operare anche perché la natura derogatoria del rito «super accelerato non ammette interpretazioni estensive».
A cura di Italia Oggi del 09/03/2018 pag. 37
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