L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA PER OFFERTE NON INDIPENDENTI

La Corte di Giustizia UE, Sezione IV, con la sentenza del 8 febbraio 2018 sul caso C-144/17, prevede la possibilità che due sindacati (consorzi) siano esclusi dalla partecipazione ad una gara pubblica se le rispettive offerte non sono state formulate in maniera indipendente.

I principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, che non consente l’esclusione di due «syndicates» membri dei Lloyd’s of London dalla partecipazione a un medesimo appalto pubblico di servizi assicurativi per il solo motivo che le loro rispettive offerte sono state entrambe sottoscritte dal rappresentante generale dei Lloyd’s of London per tale Stato membro, ma che invece consente di escluderli se risulta, sulla base di elementi incontestabili, che le loro offerte non sono state formulate in maniera indipendente.

 

A cura di ASFEL del 02/03/2018

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