Gare, costituisce «irregolarità essenziale» dell'offerta economica la difformità tra gli importi

La difformità tra gli importi indicati nell' offerta economica e nel relativo dettaglio costituisce «irregolarità essenziale» della stessa. Tanto è stato stabilito dalla prima sezione del Tar Firenze, con la sentenza n. 130/25 gennaio .

Il Giudice amministrativo toscano con la pronuncia in commento precisa, altresì, che le irregolarità essenziali riguardanti l' offerta non possono essere sanate neanche con il soccorso istruttorio, come previsto dall' articolo 83, comma 9, del Dlgs n. 50 del 2016. Da ciò consegue che l' operatore economico deve essere estromesso dalla gara. L' eventuale ammissione, infatti, comporterebbe una violazione della par condicio dei concorrenti e del principio dell' autoresponsabilità, che fa gravare su ciascuno di essi le conseguenze di errori commessi nella formulazione dell' offerta. I fatti di causa In una gara indetta dal Comune di Livorno, secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, per l' esecuzione di riparazioni di impianti segnaletici verticali e orizzontali, un concorrente veniva escluso per aver presentato un' offerta con gravi incongruenze. In particolare, l' impresa esclusa aveva partecipato alla gara indicando nel dettaglio dell' offerta economica un importo discordante da quanto risultava dal ribasso offerto. Il Comune chiedeva chiarimenti e poi disponeva l' esclusione per l' incertezza assoluta dell' offerta economica e la contraddittorietà delle indicazioni fornite dalla ricorrente. Avverso il provvedimento di esclusione l' operatore economico proponeva ricorso al Tar. La posizione del Tar Nel dirimere la richiamata controversia, il Giudice amministrativo toscano pronuncia una sentenza di particolare interesse perché, a fronte della fattispecie astratta - non descritta in maniera tassativa ed esaustiva - rinvenibile nell' articolo 83, comma 9, del Dlgs n. 50 del 2016, tipizza un' ipotesi di errore essenziale, che legittima l' esclusione da una pubblica gara. Le conclusioni a cui giunge il Tar si fondano sul seguente iter argomentativo. Anzitutto il Tar Firenze riscontra nell' offerta economica presentata dalla ricorrente non un errore materiale di mero calcolo e di immediata percezione, bensì l' insanabile contrasto tra l' offerta economica ed il relativo dettaglio. La differenza tra i due importi offerti (rispettivamente esposti nell' offerta economica e nel relativo dettaglio) non trova chiarezza neanche nelle indicazioni fornite dall' interessata alla stazione appaltante. Da ciò consegue che un tale errore non può essere corretto dall' Amministrazione e neanche può essere sanato ricorrendo all' istituto del soccorso istruttorio. Trova, infatti, applicazione l' articolo 83, comma 9, del Dlgs n. 50 del 2016, nella parte in cui esclude dalla possibilità del soccorso istruttorio le irregolarità essenziali riguardanti l' offerta. Conclusioni È, quindi, legittima in conformità al principio della par condicio dei concorrenti ed al generale principio dell' autoresponsabilità - in base al quale ciascuno sopporta le conseguenze degli errori commessi - l' estromissione dalla gara del concorrente per assoluta incertezza dell' offerta.

 

A cura di ASFEL del 05/02/2018

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...