Il collegio giudicante in primo luogo ha chiarito che il principio di continuità nel possesso dei requisiti di ammissione si impone non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell' impresa di presentare un' offerta credibile. Emerge quindi un interesse per la stazione appaltante all' instaurazione di un rapporto con un soggetto che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all' adempimento dell' obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la p.a.
Diverso è il caso giudicato dove la gara è aggiudicata: per l' aggiudicatario il momento contrattuale impone il mantenimento dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione, per gli altri concorrenti la procedura è da considerarsi terminata e quindi l' offerta formulata non è più vincolante nei confronti dell' amministrazione, interrompendosi quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione.
Per quanto lo scorrimento della graduatoria, tra l' evento terminale della procedura di evidenza pubblica (l' aggiudicazione), e la riapertura a seguito dell' interpello per lo scorrimento, «c' è una netta cesura, determinata dall' efficacia temporale delle offerte (che la legge limita nel tempo), tant' è che la stesse devono essere confermate in sede di interpello». Diversamente sarebbe irragionevole pretendere la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c' è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell' amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell' amministrazione.
A cura di Italia Oggi del 29/09/2017 pag. 47
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