Appalti: il CdS sui requisiti dei componenti delle commissioni di gara

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 3400 dell'11 luglio 2017, si è pronunciato sui requisiti che devono essere posseduti dai membri delle commissioni di gara nell'ambito di una gara d'appalto.

I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che, "in base a un condiviso orientamento, nelle gare pubbliche la legittima composizione della Commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 9 aprile 2015; id., VI, 2 luglio 2015, n. 3295; id., V, 5 maggio 2016, n. 1817)".
Pertanto, a detta del Collegio, la scelta dell’amministrazione è stata ritenuta ragionevole, in quanto quest'ultima ha dato comunque assoluta prevalenza numerica ai membri laureati in ingegneria dotati di specifica professionalità nell’ambito della progettazione di opere edili, ma ha altresì previsto la presenza di una specifica e diversa professionalità in relazione a un aspetto piuttosto peculiare della legge di gara.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha considerato priva di fondamento la tesi delle appellanti secondo cui il rispetto del requisito di professionalità e omogeneità potrebbe dirsi soddisfatto solo in caso di membri della Commissione con specifiche esperienze in settori progettuali identici a quello posto a fondamento della gara.

 

A cura di giurdanella.it del 17/07/2017

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