Il RUP non può far parte della Commissione giudicatrice

T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325: 

Nel nuovo regime delineato dall’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2017, il RUP non può far parte della Commissione giudicatrice. Tale preclusione vale anche nel periodo transitorio dal momento che le incompatibilità di cui al citato art. 77 operano direttamente senza la necessità di intermediazione di regolamenti o linee-guida. La partecipazione del RUP quale componente della Commissione giudicatrice inficia l’intera gara e ne determina l’illegittimità e il conseguente annullamento

 

 

A cura di Bosetti Gatti & Partners s.r.l. - articolo pubblicato sul sito internet www.bosettiegatti.eu

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...