Gare Mepa: nuove funzioni su costi, aggregazioni e anomalie

MEPA: per partecipare alle gare Mepa ci sono novità relativi a costi, aggregazioni e anomalie: sono state sviluppate nuove funzioni.

La Consip ha reso note attraverso il portale acquistinretepa una serie di novità relative alla partecipazione alle procedure selettive, che assumono rilievo per le amministrazioni pubbliche tenute a fare ricorso al Mepa per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie, nonché per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria entro la soglia di 1.000.000 di euro.
Prevista una nuova regola di controllo nel campo disponibile al Fornitore per l’ inserimento dei Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. Nello specifico, il campo nel quale indicare il valore dei predetti costi si presenterà vuoto, sarà obbligatorio e dovrà presentare necessariamente valori maggiori di 0.
Le imprese hanno peraltro ora maggiori possibilità di sviluppare aggregazioni per la partecipazione alle procedure, poiché il sistema consente di allargare la composizione di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio a tutte le imprese abilitate al Mepa, anche se non abilitate alle specifiche categorie oggetto della richiesta di offerta.
Le amministrazioni che utilizzano il mercato elettronico hanno anche la possibilità di fruire di una nuova funzionalità del sistema, specificamente dedicata alle procedure con il prezzo più basso. Per tutte le procedure di gara eseguite su acquistinretepa.it (RdO MEPA, Appalti Specifici di Accordo Quadro e di Sistema Dinamico di Acquisizione) da aggiudicare al prezzo più basso, il sistema, in base all’esito del sorteggio del criterio di calcolo dell’anomalia, provvederà ad effettuare il relativo calcolo e renderne disponibile il conseguente esito.
Poiché il comunicato del presidente Anac del 5 ottobre 2016 precisava che, per i metodi di calcolo dell’anomalia di cui alle lettere a) ed e), il numero di offerte in grado di garantire significatività a tale calcolo dovrebbe essere di almeno 5 offerte, spetterà all’amministrazione indicare eventualmente nella documentazione di gara se procederà alla determinazione della soglia di anomalia solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, senza tener conto degli esiti proposti dal sistema.
Nel caso in cui, in relazione al numero delle offerte pervenute, il primo criterio estratto non fosse applicabile, verrà effettuato il calcolo selezionando il primo algoritmo (in ordine di sorteggio) utilizzabile. Il sistema considererà come numero minimo di offerte necessarie all’esecuzione del calcolo 2 o 3 offerte (in base al criterio sorteggiato).

In allegato il documento MEPA.

 

A cura di LentePubblica del 07/02/2017

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