Esclusione dalla gara per risoluzione anticipata da precedente contratto - Illegittimità

Il TAR Lecce - Sez. III, con sentenza n. 1935 del 22 dicembre 2016, ha sancito l'illegittimità dell'esclusione dalla gara di un concorrente per risoluzione anticipata da precedente contratto.

Secondo i giudici del Tribunale amministrativo di Lecce, l'art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, a differenza della previgente disciplina di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rende irrilevante - ai fini della esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara indette dalla P.A. - la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o di concessione ancora sub judice.

 

 

Fonte: Consiglio di Stato del 29/12/2016

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