PAGAMENTO CAUZIONE EX ART. 93 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Sentenza del Consiglio di Stato n. 3755 del 31 agosto

Con sentenza n. 3755 del 31 agosto, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità, anche nel silenzio del bando, di disporre il pagamento della cauzione ex art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 del concorrente che ha vinto la gara ma non ha stipulato il contratto.
Nella sentenza n. 3755/2016, la Sezione terza del Consiglio di Stato ha fornito l'interpretazione dell'art. 93 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50affermando che per la partecipazione alle gare pubbliche è obbligatoria la presentazione di "garanzie a prima richiesta", commisurate in percentuale fissa al prezzo di gara e aventi anch'esse una funzione di garanzia; tali garanzie attribuiscono alla stazione appaltante una 'tutela rafforzata', ovvero il potere di disporre l'escussione dell'importo previsto, per il caso in cui l'aggiudicatario non intenda stipulare il contratto. Precisano i giudici che la stazione appaltante può chiedere al giudice di disporre la condanna dell'autore del fatto illecito, anche se il bando non prevede tali forme di tutela "rafforzata".

 

a cura del Consiglio di Stato del 05/09/2016

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