Violazione della riservatezza whistleblowing: bastano informazioni indirette per la sanzione Anac

Ott 7, 2026

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IN SINTESI

La riservatezza del segnalante è un elemento essenziale della disciplina whistleblowing e non può essere considerata rispettata solo perché l’identità non viene dichiarata espressamente. Con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, ANAC ha sanzionato la violazione della riservatezza ritenendo sufficiente che, dal contenuto e dalle circostanze della vicenda, l’identità del segnalante potesse essere ricostruita. Il caso conferma che la tutela deve essere valutata anche in termini sostanziali: chi gestisce le segnalazioni deve verificare che informazioni, comunicazioni e modalità operative non consentano di risalire al whistleblower.

Violazione della riservatezza whistleblowing: cosa stabilisce Anac

Il caso esaminato

La vicenda esaminata da ANAC riguarda una segnalazione whistleblowing nella quale la tutela della riservatezza del segnalante non è risultata adeguatamente garantita. Il procedimento ha consentito all’Autorità di ribadire che la protezione prevista dalla normativa non riguarda soltanto la comunicazione esplicita del nome del whistleblower, ma anche tutte quelle circostanze che possano rendere riconoscibile la sua identità.

Il punto centrale è quindi la verifica concreta del rischio di identificazione. Anche quando il nominativo non viene formalmente indicato, una combinazione di elementi contenuti nella segnalazione o nelle successive comunicazioni può consentire di individuare la persona che ha effettuato la segnalazione.

Il criterio del “può evincersi”

Secondo l’impostazione richiamata da ANAC, la violazione della riservatezza può configurarsi quando l’identità del segnalante può evincersi dagli elementi messi a disposizione di altri soggetti.

La verifica deve quindi essere sostanziale e non meramente formale. Non è sufficiente evitare di riportare il nome e cognome del whistleblower: occorre valutare se il complesso delle informazioni comunicate consenta comunque di ricostruirne l’identità.

Per gli enti e le aziende questo significa adottare particolare cautela nella gestione della segnalazione, nella circolazione dei documenti, nelle comunicazioni interne e nell’accesso alle informazioni relative al procedimento.

Riservatezza del segnalante: definizione e differenza rispetto alle segnalazioni ordinarie

La riservatezza del segnalante è la tutela che impedisce che l’identità della persona che effettua una segnalazione whistleblowing venga resa conoscibile al di fuori dei casi e delle modalità previste dalla legge.

La tutela della riservatezza presenta caratteristiche specifiche rispetto alle segnalazioni ordinarie. Nel whistleblowing, infatti, la protezione dell’identità del segnalante costituisce una garanzia essenziale per consentire alla persona di segnalare illeciti senza esporsi a conseguenze pregiudizievoli.

Per questo motivo, la gestione della segnalazione deve essere organizzata in modo da limitare l’accesso alle informazioni ai soggetti autorizzati e impedire che elementi indiretti permettano di identificare il segnalante.

I due profili contestati e l’esito del procedimento

Nel procedimento esaminato da ANAC sono stati contestati due distinti profili:

Profilo contestatoRiferimento normativoEsito
Mancato seguito alla segnalazioneArt. 21, c. 1, lett. bArchiviato: verifiche provate
Violazione della riservatezzaArtt. 12 e 21, c. 1, lett. aSanzione di 15.000 euro a ciascun membro

Il procedimento mostra quindi una distinzione importante: l’Autorità ha valutato separatamente la gestione della segnalazione e la tutela della riservatezza. Il primo profilo è stato archiviato a fronte delle verifiche effettuate; la violazione della riservatezza ha invece portato all’applicazione della sanzione indicata nel provvedimento.

Verifiche e controlli per evitare la violazione della riservatezza whistleblowing

Per ridurre il rischio di violazioni, il soggetto che gestisce il canale whistleblowing dovrebbe verificare almeno i seguenti aspetti:

  1. Limitare l’accesso alle segnalazioni ai soli soggetti autorizzati e coinvolti nella gestione del procedimento.
  2. Verificare il contenuto della segnalazione prima di trasmettere informazioni ad altri soggetti, eliminando o oscurando gli elementi non necessari.
  3. Controllare le comunicazioni interne per evitare che il destinatario possa ricostruire l’identità del segnalante attraverso riferimenti indiretti.
  4. Gestire con attenzione gli allegati, che possono contenere informazioni, metadati o riferimenti utili a identificare la persona che ha effettuato la segnalazione.
  5. Valutare il rischio di identificazione indiretta: anche informazioni singolarmente innocue possono, se combinate, rendere riconoscibile il whistleblower.
  6. Documentare le attività svolte per garantire la tracciabilità della gestione della segnalazione e delle misure adottate a tutela della riservatezza.
  7. Formare i soggetti autorizzati alla gestione delle segnalazioni, affinché conoscano gli obblighi di riservatezza e le conseguenze di una loro violazione.

Errore da evitare: considerare rispettata la riservatezza soltanto perché il nome del segnalante non viene indicato. La valutazione deve riguardare anche la possibilità concreta che l’identità possa essere ricostruita attraverso le informazioni disponibili.

FAQ

Che cosa significa riservatezza del segnalante nel whistleblowing?

Significa proteggere l’identità della persona che effettua una segnalazione e impedire che possa essere resa conoscibile al di fuori dei casi e delle modalità previste dalla normativa. La tutela riguarda anche le informazioni che, pur senza indicare espressamente il nominativo, possono consentire di identificare il segnalante.

È sufficiente non indicare il nome del whistleblower?

No. Secondo il criterio richiamato da ANAC, occorre verificare se l’identità del segnalante possa comunque essere ricostruita sulla base del contenuto della segnalazione, delle circostanze del caso o delle informazioni comunicate ad altri soggetti.

Che cosa significa che l’identità “può evincersi” dalla segnalazione?

Significa che la persona può essere identificabile anche indirettamente. La violazione può quindi riguardare non solo la diffusione del nominativo, ma anche la comunicazione di elementi sufficienti a rendere riconoscibile il segnalante.

Quali soggetti devono prestare particolare attenzione alla riservatezza?

Tutti i soggetti autorizzati a ricevere, gestire o trattare le segnalazioni. È necessario limitare l’accesso alle informazioni e adottare procedure che impediscano la divulgazione, anche indiretta, dell’identità del whistleblower.

La gestione della segnalazione può comportare una sanzione?

Sì. Nel caso esaminato da ANAC, la violazione della riservatezza ha comportato l’applicazione della sanzione indicata nel provvedimento, pari a 15.000 euro a ciascun membro interessato.

Come può un ente verificare di essere conforme?

È opportuno verificare periodicamente autorizzazioni, procedure, accessi, comunicazioni, gestione degli allegati e modalità di conservazione delle informazioni. Particolare attenzione deve essere dedicata al rischio di identificazione indiretta del segnalante.

Cosa insegna la prassi Anac: riferimenti normativi e fonti

  • ANAC, delibera n. 344 del 9 settembre 2026: provvedimento relativo alla gestione della segnalazione whistleblowing e alla tutela della riservatezza del segnalante.
  • Artt. 12 e 21 del D.Lgs. n. 24/2023: disciplina della tutela della riservatezza e delle sanzioni applicabili nell’ambito del whistleblowing.
  • D.Lgs. n. 24/2023: disciplina generale della protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.


A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: Anac, delibera n. 344 del 9 settembre 2026, secondo il testo di sintesi del 6 ottobre 2026 fornito. (anticorruzione.it)