Subappalto necessario e dichiarazione generica nel DGUE non salvano dall’esclusione in gara

Set 24, 2026

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IN SINTESI

Con la sentenza n. 01764/2026, pubblicata il 4 settembre 2026, il TAR Toscana, Sezione Prima, ha respinto il ricorso di un operatore economico escluso da una gara del Comune di Firenze per la riqualificazione di un complesso sportivo, confermando che la dichiarazione di subappalto necessario è una modalità di attestazione del possesso del requisito di qualificazione, non una semplice manifestazione di volontà. Una generica dichiarazione di subappalto “facoltativo” resa nel DGUE, anche se capiente in valore, non sostituisce l’obbligo formale di dichiarare il subappalto necessario per la categoria scorporabile priva di qualificazione, e la stazione appaltante non è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio per sanare una carenza di requisito.

Il caso: esclusione per mancata qualificazione nella categoria scorporabile

La controversia riguarda una procedura aperta indetta dal Comune di Firenze per l’affidamento dei lavori di riqualificazione generale e sostituzione della copertura a cupola della piscina del complesso sportivo “San Marcellino”, per un importo complessivo di 2.893.759,28 euro. Di questi, 2.152.462,15 euro afferiscono alla categoria prevalente OS18-A e 741.297,13 euro alla categoria scorporabile OG1, a qualificazione obbligatoria.

L’operatore economico ricorrente partecipava come impresa singola, titolare di attestazione SOA solo per la categoria prevalente. Non disponendo della qualificazione OG1, né avendo fatto ricorso all’avvalimento o alla partecipazione in raggruppamento, era gravata — secondo il disciplinare di gara — dall’obbligo di subappalto necessario (qualificante), da attestare tramite specifica dichiarazione nel modello A.1.

Nel compilare tale modulo, l’impresa aveva tuttavia barrato (cancellato) proprio la dichiarazione relativa all’obbligo di subappaltare la categoria scorporabile. Nel DGUE, per contro, aveva dichiarato di voler subappaltare a terzi il 49% del valore dell’appalto, con la generica dicitura “lavorazioni varie/generiche”, senza alcun riferimento esplicito alla categoria OG1. Su questa base il Comune di Firenze ha disposto l’esclusione, comunicata il 7 agosto 2026.

Subappalto necessario e subappalto facoltativo non sono dichiarazioni fungibili

Il punto centrale della decisione riguarda la natura giuridica della dichiarazione di subappalto necessario. Il TAR Toscana chiarisce che tale dichiarazione non costituisce una mera esternazione di volontà negoziale, come accade per il subappalto facoltativo, bensì una delle modalità con cui l’operatore economico attesta il possesso di un requisito di partecipazione.

Questa distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti: una dichiarazione generica di subappalto resa nel DGUE, per quanto economicamente capiente rispetto al valore della categoria scorporabile, non può supplire all’assenza dell’esplicita assunzione dell’obbligo di subappaltare proprio quella categoria. Il TAR richiama sul punto l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (sez. V, 28 marzo 2023, n. 3180), secondo cui la dichiarazione di subappalto necessario non tollera formule generiche o predisposte per altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e trasparenza.

Di conseguenza, il TAR esclude che vi fosse un “contrasto interno” tra le dichiarazioni rese dalla ricorrente in gara: una volta assodata l’assenza della dichiarazione di subappalto necessario nel modulo A.1, la dichiarazione contenuta nel DGUE non può che riferirsi al subappalto facoltativo, disciplinato dall’art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, che richiede solo l’indicazione dei lavori oggetto di subappalto, senza assunzione di un obbligo di qualificazione.

Su questa base, il collegio esclude anche che la stazione appaltante fosse tenuta ad attivare il soccorso istruttorio: la finalità di tale istituto è chiarire il significato di dichiarazioni ambigue, non integrare un requisito di partecipazione mancante. L’esclusione viene quindi qualificata come “esito necessitato” della carenza insanabile del requisito di qualificazione, e non come esercizio scorretto del potere amministrativo.

Subappalto necessario vs subappalto facoltativo: la tabella di sintesi

La differenza tra i due istituti, centrale nella decisione, può essere sintetizzata come segue.

AspettoSubappalto facoltativoSubappalto necessario (qualificante)
Natura giuridicaManifestazione di volontà negozialeModalità di attestazione di un requisito di qualificazione
Base normativaArt. 119, co. 4, d.lgs. 36/2023Disciplinare di gara, in combinato con la disciplina sulla qualificazione SOA
Contenuto richiestoIndicazione dei lavori da subappaltareEspressa assunzione dell’obbligo di subappaltare la specifica categoria scorporabile
Effetto di una dichiarazione genericaAmmissibile, non compromette la partecipazioneNon sana la carenza di qualificazione, comporta esclusione
Rimedio in caso di dubbioPossibile richiesta di chiarimentiSoccorso istruttorio escluso, perché integrerebbe il requisito mancante

Verifiche e controlli del RUP sulla dichiarazione di subappalto necessario

Per i RUP e le stazioni appaltanti, la sentenza offre indicazioni operative dirette da integrare nelle procedure di verifica della documentazione amministrativa.

  1. Verificare separatamente le due dichiarazioni. In sede di esame della documentazione, controllare che la dichiarazione di subappalto necessario nel modulo dedicato (es. A.1) sia coerente e non in contraddizione con quanto indicato nel DGUE, trattando le due dichiarazioni come autonome e non sovrapponibili.
  2. Controllare l’espressa assunzione dell’obbligo per la categoria scorporabile. Non è sufficiente che il concorrente indichi una quota percentuale di subappalto capiente: deve risultare l’esplicito riferimento alla categoria priva di qualificazione.
  3. Non attivare il soccorso istruttorio per sanare la mancanza del requisito. Il soccorso istruttorio serve a chiarire dichiarazioni ambigue, non a colmare l’assenza di un requisito di partecipazione essenziale come la qualificazione SOA nella categoria scorporabile.
  4. Redigere provvedimenti di esclusione motivati con riferimento puntuale al disciplinare. La sentenza valorizza la chiarezza della lex specialis nel distinguere subappalto facoltativo e necessario: un disciplinare ambiguo su questo punto espone la stazione appaltante a un maggior rischio di contenzioso.
  5. Per gli operatori economici: in fase di partecipazione, verificare sempre la coerenza tra DGUE e modulistica integrativa, evitando diciture generiche (“lavorazioni varie”) quando è richiesta l’indicazione puntuale della categoria scorporabile oggetto di subappalto necessario.

FAQ

Cos’è il subappalto necessario (o qualificante) negli appalti pubblici?

È il subappalto a cui l’operatore economico privo della qualificazione SOA in una categoria scorporabile deve fare ricorso per poter partecipare alla gara. A differenza del subappalto facoltativo, costituisce una modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione e richiede una dichiarazione espressa e puntuale.

Una dichiarazione generica di subappalto nel DGUE evita l’esclusione se manca la qualificazione in una categoria?

No. Secondo il TAR Toscana, una dichiarazione generica di subappalto facoltativo, anche se economicamente capiente, non sostituisce l’espressa assunzione dell’obbligo di subappaltare la specifica categoria scorporabile priva di qualificazione.

La stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio in caso di dichiarazioni ambigue sul subappalto?

Solo se l’ambiguità riguarda il significato di una dichiarazione già resa. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare un requisito di partecipazione mancante, come la qualificazione SOA non supplita da subappalto necessario correttamente dichiarato.

Cosa succede se il concorrente barra per errore la dichiarazione di subappalto necessario nel modulo di gara?

Se la dichiarazione di subappalto necessario risulta esclusa e non vi è altra dichiarazione idonea ad attestare l’obbligo di subappaltare la categoria scorporabile, l’esclusione dalla gara è considerata legittima, poiché il requisito di qualificazione risulta non soddisfatto.

Qual è la differenza pratica tra subappalto facoltativo e subappalto necessario ai fini della qualificazione?

Il subappalto facoltativo è una scelta commerciale del concorrente e richiede solo l’indicazione dei lavori da subappaltare. Il subappalto necessario è invece un requisito di partecipazione: la sua dichiarazione deve essere specifica, riferita alla categoria scorporabile priva di qualificazione, e non è sanabile con dichiarazioni generiche.

È possibile impugnare l’esclusione sostenendo un’interpretazione più favorevole della lex specialis?

Il TAR Toscana ha escluso questa possibilità nel caso esaminato, ritenendo che il disciplinare distinguesse chiaramente i due tipi di subappalto e richiedesse dichiarazioni non fungibili; l’interpretazione restrittiva della stazione appaltante è stata ritenuta legittima e non richiedeva una richiesta di chiarimenti preventiva.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Toscana, Sez. I, sentenza n. 01764/2026 (pubblicata il 4 settembre 2026, camera di consiglio del 4 settembre 2026) — ricorso n. 1720/2026 R.G.
  • Art. 119, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) — disciplina del subappalto facoltativo e obbligo di indicazione dei lavori oggetto di subappalto.
  • Art. 120, comma 5, primo periodo, c.p.a., come sostituito dall’art. 209 del d.lgs. n. 36/2023 — presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
  • Art. 60 c.p.a. — definizione del giudizio in sede cautelare.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3180 — richiamato dal TAR Toscana a conferma della natura di requisito di qualificazione (e non di mera manifestazione di volontà) della dichiarazione di subappalto necessario.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Toscana, Sezione Prima, sentenza n. 01764/2026, dep. 4 settembre 2026.