IN SINTESI
Il subappalto necessario servizi è ora un principio confermato anche dalla giurisprudenza siciliana: con la sentenza n. 2555/2026, il TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, ha stabilito che il subappalto qualificatorio non è un istituto riservato ai soli lavori pubblici, ma si applica trasversalmente anche agli appalti di servizi, incluse le prestazioni a carattere unitario. Il Collegio ha respinto la tesi opposta, richiamando la natura proconcorrenziale dell’istituto e il principio del risultato ex art. 1 D.Lgs. n. 36/2023. Per RUP e operatori economici la conseguenza pratica è chiara: un concorrente privo di un requisito tecnico-organizzativo può comunque partecipare a una gara di servizi dichiarando, sin dall’offerta, il ricorso al subappalto necessario verso un’impresa terza qualificata.
Il caso deciso dal TAR Sicilia, Catania
La controversia nasce dall’impugnazione di un provvedimento relativo a una procedura per l’affidamento di un servizio, nella quale la ricorrente sosteneva l’incompatibilità strutturale tra subappalto necessario e settore dei servizi. Secondo questa impostazione, l’istituto sarebbe stato concepito dal legislatore esclusivamente per colmare carenze di qualificazione SOA nei lavori pubblici, restando quindi inapplicabile agli affidamenti di servizi, specie se a carattere unitario.
Il Collegio ha respinto integralmente questa premessa, definendola non condivisibile sul piano dogmatico. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato, richiamando precedenti conformi del Consiglio di Stato e di diversi TAR territoriali, e prende esplicitamente le distanze dall’orientamento minoritario per cui l’appalto qualificatorio riguarderebbe solo il settore dei lavori.
Cosa si intende per subappalto necessario
Il subappalto necessario — detto anche qualificatorio o qualificante — condivide la stessa natura giuridica del subappalto facoltativo, ma se ne distingue sul piano funzionale. Non nasce da una libera scelta imprenditoriale di un concorrente già in possesso di tutti i requisiti, bensì è imposto dal difetto di qualifica del concorrente rispetto a una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.
In sostanza, l’operatore economico che non dispone di un requisito tecnico-organizzativo necessario per una parte del contratto può comunque partecipare alla gara, a condizione di dichiarare sin dalla fase di offerta — ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 — che affiderà quella parte a un’impresa terza in possesso della qualificazione mancante. Come già chiarito da un precedente del medesimo TAR (Sez. III, 19 gennaio 2026, n. 141), tale finalità è soddisfatta sia quando l’affidatario possiede direttamente la qualificazione, sia quando la acquisisce indirettamente tramite un subappaltatore qualificato.
Va evidenziato che né il previgente art. 105 del D.Lgs. 50/2016 né l’attuale art. 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplinano espressamente il subappalto necessario, proprio per la sua “eccentricità” rispetto alla causa tipica del contratto di subappalto, come indicato nella Relazione al nuovo Codice.
Subappalto necessario: lavori e servizi a confronto
Il punto controverso riguardava l’estensione dell’istituto oltre il perimetro dei lavori. Per i lavori pubblici, l’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 al Codice prevede che il concorrente singolo possa partecipare se in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l’intero importo, oppure dei requisiti relativi sia alla categoria prevalente sia alle categorie scorporabili; i requisiti mancanti per le categorie scorporabili devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. La tabella seguente sintetizza i due orientamenti giurisprudenziali a confronto.
| Aspetto | Orientamento restrittivo | Orientamento accolto dal TAR Catania |
|---|---|---|
| Ambito di applicazione | Solo lavori pubblici | Lavori e servizi, anche a carattere unitario |
| Fondamento normativo richiamato | Assenza di disciplina espressa per i servizi | Principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023) e matrice proconcorrenziale |
| Precedenti citati | Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2026, n. 729 | Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3504; TAR Lazio n. 8964/2024; TAR Veneto n. 1204/2023 |
| Effetto pratico per l’operatore | Esclusione dalla gara se privo di requisito e in settore servizi | Ammissione con dichiarazione di subappalto qualificante sin dall’offerta |
Verifiche e controlli del RUP sul subappalto necessario nei servizi
Alla luce del principio ora confermato, RUP e commissioni di gara devono adeguare le proprie prassi di verifica. Ecco i passaggi operativi principali:
- Non escludere automaticamente un concorrente privo di un requisito tecnico-organizzativo in una gara di servizi, se questi ha dichiarato il ricorso al subappalto necessario.
- Verificare la presenza della dichiarazione di subappalto qualificante già in fase di offerta, come richiesto dall’art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023: l’assenza di tale dichiarazione, a differenza del deficit qualificatorio in sé, non è sanabile tramite soccorso istruttorio.
- Controllare i requisiti del subappaltatore indicato, accertando che possieda effettivamente la qualificazione mancante al concorrente principale.
- Distinguere il subappalto necessario dai contratti di cooperazione continuativa, la cui qualificazione dipende dalla natura delle prestazioni e non dalla denominazione scelta dalle parti.
- Motivare adeguatamente eventuali esclusioni, evitando di fondarle su una presunta incompatibilità generale tra subappalto qualificante e settore dei servizi, oggi smentita da questo orientamento.
Il rischio principale per le stazioni appaltanti che continuino ad applicare il criterio restrittivo è l’annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti di esclusione, con conseguente rinnovo della procedura e possibile responsabilità per danno da ritardo.
FAQ
Il subappalto necessario si può usare anche negli appalti di servizi?
Sì. Il TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, con la sentenza n. 2555/2026, ha stabilito che il subappalto necessario è un istituto generale, applicabile sia ai lavori sia ai servizi, anche quando questi abbiano carattere unitario, in linea con la matrice proconcorrenziale della normativa sui contratti pubblici.
Che differenza c’è tra subappalto necessario e subappalto facoltativo?
Hanno la stessa natura giuridica, ma funzione diversa: il subappalto facoltativo nasce da una libera scelta di un concorrente già qualificato, mentre quello necessario è imposto dal difetto di un requisito tecnico-organizzativo che il concorrente colma affidando quella parte a un’impresa terza qualificata.
Quando va dichiarato il ricorso al subappalto necessario?
La dichiarazione va resa sin dalla fase di offerta, ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. La mancata dichiarazione integra un difetto del requisito di partecipazione, non sanabile tramite soccorso istruttorio.
Un concorrente privo di qualifica può essere escluso automaticamente da una gara di servizi?
No, se ha correttamente dichiarato il ricorso al subappalto necessario indicando un subappaltatore qualificato. L’esclusione automatica, fondata sulla sola natura di servizio dell’appalto, contrasta con l’orientamento ora confermato dal TAR Catania.
Il subappalto necessario riguarda anche i servizi a carattere unitario?
Sì. La sentenza richiama espressamente un precedente del TAR Veneto (sez. I, n. 1204/2023) che ammette il subappalto qualificante anche per prestazioni di servizi unitarie, superando la tesi secondo cui l’unitarietà della prestazione escluderebbe la scomponibilità qualificatoria.
Qual è la base normativa del subappalto necessario per i lavori?
L’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici disciplina i requisiti per la categoria prevalente e le categorie scorporabili nei lavori. Il subappalto necessario in sé non è espressamente normato, né dal previgente art. 105 D.Lgs. 50/2016 né dall’attuale art. 119 D.Lgs. 36/2023.
Cosa succede se la stazione appaltante esclude un concorrente basandosi sulla presunta incompatibilità tra subappalto necessario e servizi?
Il provvedimento di esclusione è a rischio di annullamento in sede giurisdizionale, come avvenuto nel caso deciso dal TAR Catania, che ha ritenuto non condivisibile tale premessa dogmatica e ha dato continuità all’indirizzo giurisprudenziale che ammette l’istituto anche per i servizi.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 — dichiarazione del subappalto necessario in fase di offerta
- Art. 119, comma 3, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023 — distinzione tra subappalto e contratto continuativo di cooperazione
- Art. 30, comma 1, Allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici — requisiti di qualificazione per categoria prevalente e scorporabili nei lavori
- Art. 1, D.Lgs. n. 36/2023 — principio del risultato
- Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2015 — natura del deficit qualificatorio come presupposto del subappalto necessario
- Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3504 — applicabilità del subappalto qualificatorio ai servizi
- TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 6 maggio 2024, n. 8964
- TAR Veneto, sez. I, 22 agosto 2023, n. 1204
- TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 30 novembre 2021, n. 2641
- TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 15 novembre 2021, n. 878
- TAR Piemonte, sez. I, 5 gennaio 2021, n. 9
- TAR Sicilia, Catania, sez. III, 19 gennaio 2026, n. 141
- Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2026, n. 729 — orientamento minoritario, non condiviso dal TAR Catania
- TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 settembre 2026, n. 2555 — fonte della presente analisi
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, sentenza 22 settembre 2026, n. 2555. (giurisprudenzappalti.it)

