Soccorso istruttorio obbligatorio per le schede tecniche non aggiornate

Set 3, 2026

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IN SINTESI

Il TAR Campania, Napoli, ha stabilito che la stazione appaltante non può negare un punteggio premiale solo perché le schede tecniche allegate all’offerta non risultano formalmente aggiornate rispetto alle ultime versioni commerciali del produttore. Prima di penalizzare il concorrente, l’amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio/procedimentale, chiedendo chiarimenti o l’invio della documentazione aggiornata, quando il contenuto sostanziale dell’offerta dimostra comunque il possesso del requisito e il disciplinare di gara non prevede sanzioni espulsive rigide per l’inadempimento. In caso contrario, il provvedimento di attribuzione del punteggio è illegittimo e va annullato, con obbligo di riesame previa regolarizzazione.

Il caso: schede tecniche non aggiornate e diniego del punteggio premiale

La vicenda esaminata dal giudice amministrativo campano riguarda una procedura di evidenza pubblica disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Un’impresa partecipante aveva allegato alla propria offerta tecnica le schede descrittive dei prodotti offerti. Tali schede erano pienamente idonee a dimostrare le caratteristiche tecniche e qualitative dei beni, ma risultavano non aggiornate sotto il profilo meramente formale o temporale rispetto alle ultime versioni commerciali rilasciate dal produttore.

La commissione di gara ha interpretato questa difformità documentale come una carenza intrinseca dell’offerta, negando di conseguenza il punteggio premiale previsto dalla lex specialis. È proprio su questo automatismo — decurtazione del punteggio senza previo contraddittorio — che si concentra la pronuncia del TAR.

Il punto centrale della decisione è che un difetto meramente formale e temporale, quando non incide sulla sostanza dell’offerta, non può essere sanzionato senza un preventivo interpello del concorrente. Questo principio si inserisce in un orientamento giurisprudenziale più ampio, volto a evitare che il rigore documentale prevalga sulla effettiva rispondenza del prodotto ai requisiti di gara.

Soccorso istruttorio ed eterointegrazione: cosa sono e perché contano

Per comprendere la portata della decisione occorre chiarire due istituti cardine del diritto amministrativo degli appalti.

Il soccorso istruttorio (o procedimentale) è lo strumento con cui la stazione appaltante, nel corso della procedura di gara, chiede al concorrente di chiarire o integrare documentazioni e dichiarazioni formali già presentate, quando il contenuto dell’offerta dimostri comunque la sussistenza del requisito sostanziale. Non è un meccanismo che consente di modificare a posteriori un’offerta carente nei suoi elementi essenziali, bensì un’espressione del principio di leale collaborazione tra amministrazione e operatore economico, oggi disciplinato in modo organico dall’art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

L’eterointegrazione, in questo contesto, indica il meccanismo per cui la disciplina di gara viene completata o interpretata alla luce dei principi generali dell’ordinamento — proporzionalità, buon andamento, concorrenza — anche quando il disciplinare non regola espressamente una determinata fattispecie, come nel caso di un mancato aggiornamento formale delle schede tecniche.

Il divieto di formalismo eccessivo

Il TAR Campania richiama esplicitamente il divieto di formalismo eccessivo: pretendere l’esclusione o la decurtazione del punteggio premiale per un mancato aggiornamento formale delle schede tecniche, quando i prodotti rispondono pienamente ai requisiti richiesti e l’allegato assolve comunque alla propria funzione informativa, viola i principi di proporzionalità, ragionevolezza e concorrenza. Questo è il principio-chiave estraibile dalla sentenza: la forma non può prevalere sulla sostanza quando la sostanza è comunque verificabile.

Soccorso istruttorio consentito o escluso: una tabella di sintesi

SituazioneSoccorso istruttorioMotivazione
Scheda tecnica non aggiornata ma prodotto conforme ai requisitiConsentito, anzi obbligatorioDifetto formale/temporale, requisito sostanziale già dimostrato
Elemento essenziale dell’offerta del tutto mancanteEsclusoIl soccorso non supplisce a carenze sostanziali dell’offerta
Disciplinare che sanziona espressamente l’inadempimento con esclusione automaticaDa valutare caso per casoPrevale la lex specialis se la sanzione è chiara e proporzionata
Documentazione ambigua ma facilmente chiarificabileConsentitoAssenza di incertezza assoluta sul possesso del requisito

Verifiche e controlli del RUP prima di negare il punteggio premiale

Per ridurre il rischio di annullamento in sede di contenzioso, il RUP e la commissione di gara dovrebbero seguire alcuni passaggi operativi prima di procedere alla decurtazione di un punteggio premiale legato a documentazione tecnica.

  1. Verificare se il disciplinare di gara prevede una sanzione espulsiva espressa per il tipo di inadempimento riscontrato, oppure se il punto è lasciato alla discrezionalità della commissione.
  2. Distinguere tra carenza formale e carenza sostanziale: la scheda tecnica non aggiornata dimostra comunque le caratteristiche del prodotto offerto? Se sì, il difetto è meramente documentale.
  3. Attivare il soccorso procedimentale prima di qualsiasi decurtazione, chiedendo formalmente al concorrente di produrre la versione aggiornata della documentazione o chiarimenti equivalenti.
  4. Verbalizzare la richiesta e la risposta ricevuta, così da documentare in modo puntuale il rispetto del contraddittorio in caso di successivo ricorso.
  5. Valutare la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità reale dell’inadempimento, evitando automatismi punitivi non previsti espressamente dalla lex specialis.
  6. Riesaminare tempestivamente l’offerta qualora, in sede di contenzioso o di autotutela, emerga che il soccorso istruttorio non è stato correttamente attivato.

Gli errori più frequenti riscontrati nella prassi riguardano l’automatismo tra difformità documentale ed esclusione o decurtazione, l’assenza di verbalizzazione delle richieste di chiarimento e una lettura troppo rigida di disciplinari che, in realtà, non impongono sanzioni espulsive per inadempimenti minori. Le conseguenze, in caso di contenzioso, sono l’annullamento del provvedimento di attribuzione del punteggio o della graduatoria finale, con obbligo di riesame dell’offerta previa regolarizzazione procedimentale — un esito che comporta ritardi organizzativi e costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

FAQ

Cosa si intende per soccorso istruttorio nelle gare pubbliche?

È lo strumento con cui la stazione appaltante chiede al concorrente di chiarire o integrare documenti e dichiarazioni formali, quando il contenuto dell’offerta dimostri comunque il possesso del requisito sostanziale. Non consente di modificare gli elementi essenziali di un’offerta carente, ma solo di regolarizzare aspetti formali o documentali.

La stazione appaltante può negare il punteggio premiale per una scheda tecnica non aggiornata senza chiedere chiarimenti?

Secondo il TAR Campania, no: se il disciplinare non prevede sanzioni espulsive rigide e il prodotto risponde comunque ai requisiti richiesti, l’amministrazione deve prima attivare il soccorso istruttorio. In assenza di questo passaggio, il diniego del punteggio è illegittimo.

Cosa succede se il soccorso istruttorio non viene attivato quando dovuto?

Il provvedimento di attribuzione del punteggio o la graduatoria finale viziati da questa omissione vengono annullati dal giudice amministrativo, con obbligo per la stazione appaltante di riesaminare l’offerta previa regolarizzazione procedimentale.

Il soccorso istruttorio può sanare qualsiasi carenza dell’offerta?

No. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare a posteriori elementi essenziali dell’offerta che risultino del tutto mancanti. Serve solo a chiarire o completare aspetti formali quando il requisito sostanziale sia già dimostrato dal contenuto complessivo della documentazione presentata.

Cosa si intende per divieto di formalismo eccessivo negli appalti pubblici?

È il principio secondo cui la stazione appaltante non può sanzionare un concorrente per difetti puramente formali quando la sostanza dei requisiti richiesti è comunque verificabile. Applicarlo in modo rigido violerebbe i principi di proporzionalità, ragionevolezza e concorrenza.

Quali sono i riferimenti normativi principali in tema di soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei Contratti?

Il riferimento centrale è l’art. 101 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina in modo organico l’istituto, ampliandone ambito e funzioni rispetto alla disciplina previgente contenuta nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Come deve comportarsi il RUP per evitare l’annullamento della graduatoria per omesso soccorso istruttorio?

Il RUP dovrebbe verificare preventivamente se il disciplinare prevede sanzioni espulsive espresse, distinguere tra carenze formali e sostanziali, attivare sempre il soccorso procedimentale nei casi dubbi e verbalizzare puntualmente richieste e risposte, per documentare il rispetto del contraddittorio.

Cosa insegna la giurisprudenza/prassi: riferimenti normativi e fonti

  • Art. 101, D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) — disciplina organica del soccorso istruttorio, che ne amplia ambito e funzioni rispetto alla disciplina previgente.
  • TAR Campania, Napoli, Sez. II, 23/07/2026, n. 4579 — afferma l’obbligo di attivare il soccorso procedimentale prima di negare un punteggio premiale per schede tecniche non aggiornate.
  • Principio di proporzionalità e ragionevolezza — richiamato dal TAR a fondamento del divieto di formalismo eccessivo nella valutazione delle offerte tecniche.
  • Principio di leale collaborazione tra stazione appaltante e concorrente — base sistematica dell’istituto del soccorso istruttorio/procedimentale.
  • Orientamento giurisprudenziale sul divieto di automatismi espulsivi — richiede che l’amministrazione non si trinceri dietro un automatismo penalizzante quando l’elemento da regolarizzare è facilmente desumibile o riconducibile a uno scostamento meramente formale.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Campania, Napoli, Sez. II, sentenza 23/07/2026, n. 4579. (mediaconsult.it)