Serve un nuovo Codice identificativo gara (Cig) anche nei provvedimenti di emergenza

Mag 8, 2026

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Serve un nuovo Codice identificativo gara (Cig) anche nei provvedimenti di emergenza

Il caso dell’Agenzia del trasporto pubblico di Bergamo in merito alla proroga del servizio di trasporto

Nella seduta del Consiglio dell’Autorità del 1° aprile 2026, Anac è intervenuta sulla richiesta dell’Agenzia del trasporto pubblico di Bergamo in merito alla proroga del servizio di trasporto. Il quesito dell’Agenzia riguardava la necessità o meno di acquisire un nuovo Codice Identificativo Gara (CIG) in caso di proroga del servizio ai sensi dell’articolo 5, par. 5, del Regolamento n. 1370/2007.

La risposta di Anac è stata precisa: nel caso di provvedimenti di emergenza di cui all’articolo 5, comma 5, del Regolamento n. 1370/2007 (affidamenti diretti, proroga di contratti di servizio pubblico e imposizioni di obblighi di servizio pubblico), è necessario acquisire un nuovo CIG.

“Nel caso di ricorso a una delle misure di emergenza cui all’articolo 5, comma 5, del Regolamento n. 1370/2007 – si legge nella Faq D.10. pubblicata sul sito dell’Autorità nella sezione delle Frequently Asked Questions dedicata alla digitalizzazione dei contratti pubblici – ivi inclusa la proroga del contratto di servizio pubblico, è necessaria l’acquisizione di un nuovo CIG. In tal caso, si utilizza la scheda P3_1 e, in attesa della creazione di una tipologica ad hoc, si seleziona il motivo di esclusione «Servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana (art. 56, comma 1, lett. o) e art 149 comma 3 d. lgs. 36/2023» e, al fine di collegare il nuovo CIG al CIG del contratto originario, nell’oggetto di acquisizione del CIG si indica il CIG del contratto originario”.

Fonte: ANAC, 08/05/2026