IN SINTESIIl TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, con la sentenza 29 luglio 2026, n. 4771, ribadisce che il principio di corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione, previsto dall’art. 30 dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, si applica solo agli appalti di lavori, non a quelli di servizi e forniture. Nella categoria dei servizi rientra anche la riscossione tributi. Per questi appalti, la stazione appaltante può legittimamente prevedere nel disciplinare che i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali siano posseduti “dal raggruppamento nel complesso”, senza vincolare ciascuna impresa a una quota di esecuzione corrispondente alla propria qualificazione. La pronuncia conferma l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9599/2025.
Il caso: l’esclusione contestata nell’appalto di riscossione tributi
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un operatore economico, dell’aggiudicazione disposta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese in una gara per il servizio di riscossione tributi. Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 68 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 30 dell’Allegato II.12, sostenendo che l’impresa mandataria non possedesse i requisiti in misura corrispondente alla quota di esecuzione dichiarata, pari al 60%.
Il punto 6.4 del disciplinare di gara prevedeva invece che i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali fossero soddisfatti “dal raggruppamento nel complesso”, senza imporre una ripartizione proporzionale tra qualificazione e quote di esecuzione. Il ricorrente ha richiamato a sostegno della propria tesi l’Adunanza Plenaria n. 6/2019, riferita però — come chiarisce il TAR — a un appalto di lavori e dunque non pertinente al caso di specie.
Il principio di diritto: l’art. 30 All. II.12 riguarda solo i lavori
Il TAR Campania richiama l’art. 68 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina la presentazione dell’offerta da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari. Il comma 2 impone di specificare le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura eseguite da ciascun operatore; il comma 4, lett. b), consente alla stazione appaltante di definire, in modo proporzionato e motivato, le modalità con cui il raggruppamento soddisfa i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; il comma 11 rinvia, in quanto compatibile, all’Allegato II.12.
Proprio quest’ultimo richiamo è il punto centrale della decisione. L’art. 30 dell’Allegato II.12, collocato nella Parte IV dedicata ai soggetti abilitati ad assumere lavori, prevede che le quote di partecipazione al raggruppamento possano essere liberamente stabilite entro i limiti dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascun associato. Il TAR, richiamando il Consiglio di Stato n. 9599/2025, chiarisce che questa disposizione non si estende a servizi e forniture, perché collocata sistematicamente in una parte dell’Allegato dedicata esclusivamente al settore lavori.
Sul piano storico, la sentenza ricorda che già l’art. 37, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006, dopo le modifiche del 2012, aveva circoscritto l’obbligo di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione ai soli appalti di lavori, superando la formulazione originaria che lo estendeva indistintamente a tutte le tipologie di appalto.
Corrispondenza qualificazione-esecuzione: definizione e ambito di applicazione
Il principio di corrispondenza è la regola per cui, in un raggruppamento temporaneo di imprese, la quota di partecipazione dichiarata da ciascun operatore deve coincidere con la quota di prestazione che lo stesso si impegna concretamente a eseguire, e deve essere coperta dai relativi requisiti di qualificazione.
Nel sistema vigente questo vincolo opera pienamente solo per gli appalti di lavori. Per gli appalti di servizi e forniture, invece, l’art. 68, comma 4, lett. b), del Codice attribuisce alla stazione appaltante un margine di discrezionalità: può richiedere requisiti pro quota, oppure ammettere — come nel caso esaminato — che siano posseduti collettivamente dal raggruppamento, purché la scelta sia proporzionata e sorretta da motivazioni obiettive.
Lavori, servizi e forniture a confronto: quando si applica la corrispondenza delle quote
La differenza tra le diverse tipologie di appalto può essere sintetizzata nella seguente tabella:
| Tipologia di appalto | Applicazione art. 30 All. II.12 | Requisiti del raggruppamento |
|---|---|---|
| Lavori | Sì | Corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione di ciascun operatore |
| Servizi | No | Possono essere posseduti “dal raggruppamento nel complesso”, se previsto dal disciplinare |
| Forniture | No | Stessa impostazione dei servizi, secondo la discrezionalità della stazione appaltante ex art. 68, c. 4, lett. b) |
Verifiche e controlli del RUP sui requisiti dei raggruppamenti in servizi e forniture
Per ridurre il rischio di contenzioso, chi predispone la lex specialis e chi verifica i requisiti in fase di gara dovrebbe seguire alcuni passaggi operativi:
- Qualificare correttamente l’appalto: verificare se l’oggetto principale del contratto rientra tra i lavori, i servizi o le forniture, poiché da questa qualificazione dipende l’applicabilità del principio di corrispondenza.
- Definire con chiarezza nel disciplinare i requisiti richiesti: specificare se i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali sono richiesti pro quota o “dal raggruppamento nel complesso”, motivando la scelta ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b).
- Evitare richiami automatici all’Allegato II.12: per appalti di servizi o forniture, l’art. 30 non può essere applicato come regola generale, salvo specifiche previsioni compatibili con la disciplina applicabile.
- Verificare i requisiti dell’esecutore: l’operatore designato deve comunque possedere i requisiti prescritti per la specifica prestazione che si è impegnato a realizzare, come richiesto dall’art. 68, comma 2.
- Documentare la proporzionalità della clausola: quando il disciplinare consente il possesso collettivo dei requisiti, è opportuno motivare adeguatamente la scelta per prevenire eventuali censure in sede di ricorso.
- Distinguere i precedenti giurisprudenziali: verificare se le pronunce richiamate riguardano appalti di lavori, dove il principio di corrispondenza trova applicazione, oppure servizi e forniture, caratterizzati da un regime differente.
Un errore frequente consiste nell’estendere automaticamente ai servizi le regole pensate per i lavori, richiamando precedenti — come l’Adunanza Plenaria n. 6/2019 — che si riferiscono a fattispecie diverse. Questo può generare contenziosi basati su un presupposto normativo errato, con conseguente allungamento dei tempi di aggiudicazione e rischio di annullamento in autotutela o in sede giurisdizionale.
FAQ
Il principio di corrispondenza tra qualificazione e quote di esecuzione si applica anche ai servizi?
No. Secondo il TAR Campania n. 4771/2026 e il Consiglio di Stato n. 9599/2025, l’art. 30 dell’Allegato II.12 riguarda esclusivamente gli appalti di lavori. Per servizi e forniture la materia è disciplinata dall’art. 68 del Codice, che lascia alla stazione appaltante un margine di discrezionalità.
Cosa significa che i requisiti sono posseduti “dal raggruppamento nel complesso”?
Significa che i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando non devono essere posseduti da ciascuna impresa in proporzione alla propria quota di partecipazione, ma possono risultare dalla somma dei requisiti di tutte le imprese del raggruppamento, se il disciplinare lo prevede.
La riscossione tributi è considerata un appalto di servizi?
Sì. Il TAR Campania la colloca espressamente nella categoria dei servizi, categoria alla quale non si applica il principio di corrispondenza previsto per i lavori dall’art. 30 dell’Allegato II.12.
Una stazione appaltante può comunque richiedere requisiti pro quota anche in un appalto di servizi?
Sì. L’art. 68, comma 4, lett. b), del Codice consente alla stazione appaltante di specificare nei documenti di gara le modalità con cui il raggruppamento soddisfa i requisiti, purché la scelta sia proporzionata e motivata da ragioni obiettive.
L’Adunanza Plenaria n. 6/2019 è applicabile agli appalti di servizi?
No, secondo il TAR Campania quella pronuncia riguarda un appalto di lavori e non è quindi pertinente per dirimere controversie relative a servizi o forniture, dove vige un regime diverso.
Cosa deve verificare comunque l’esecutore in un RTI di servizi, se non vige la corrispondenza delle quote?
Deve comunque possedere i requisiti prescritti per la specifica prestazione che si è impegnato a eseguire, come previsto dall’art. 68, comma 2, del Codice, anche quando i requisiti complessivi sono posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.
Questa impostazione vale anche per le forniture?
Sì, il principio espresso per i servizi si estende, per analogia di ratio, anche agli appalti di forniture, che restano fuori dal perimetro applicativo dell’art. 30 dell’Allegato II.12.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 luglio 2026, n. 4771 — esclude l’applicazione dell’art. 30 All. II.12 a servizi e forniture.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599 — precedente conforme richiamato dal TAR.
- Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 28 aprile 2014, n. 27 — sul previgente Codice, nega l’obbligo ex lege di corrispondenza nei servizi.
- Art. 68, d.lgs. n. 36/2023 — disciplina la presentazione dell’offerta da parte di RTI e consorzi ordinari.
- Art. 30, Allegato II.12, d.lgs. n. 36/2023 — disciplina le quote di partecipazione nei raggruppamenti per lavori.
- Art. 37, d.lgs. n. 163/2006, nella formulazione post 2012 — costituisce il precedente storico della distinzione tra lavori e servizi in materia di corrispondenza tra qualificazione ed esecuzione.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, sentenza 29 luglio 2026, n. 4771; ANAC, 15 luglio 2026 (giurisprudenzappalti.it).

