IN SINTESI
Le referenze bancarie non sono un requisito di partecipazione, ma un mezzo di prova della capacità economica e finanziaria. Lo ha ribadito il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, con la sentenza 26 ottobre 2026, n. 2054. Se il bando le richiede, la stazione appaltante non introduce una clausola di esclusione atipica né un requisito ulteriore vietato dal Codice dei contratti pubblici. Il divieto dell’art. 100, comma 12, d.lgs. n. 36/2023 riguarda i requisiti di partecipazione, non i mezzi con cui provare quelli già previsti. La referenza bancaria comunica notizie sulla correttezza e puntualità dell’impresa verso la banca, e non è una garanzia.
Le referenze bancarie sono un mezzo di prova e non un requisito
Il TAR parte da un punto condiviso anche dalla ricorrente. Le referenze bancarie sono un mezzo di prova del requisito di capacità economica e non un requisito di partecipazione autonomo. La conseguenza pratica è che richiederle non equivale a introdurre una condizione di accesso nuova rispetto a quelle del Codice.
Il collegio richiama una giurisprudenza descritta come pacifica, con tre precedenti del Consiglio di Stato: sez. VI, 1° settembre 2023, n. 8122; sez. V, 19 marzo 2022, n. 1936; sez. V, 8 maggio 2020, n. 2910. Questi riferimenti sono riportati come nella fonte e vanno controllati prima della pubblicazione.
Il caso
Dalla fonte disponibile emerge che la ricorrente sosteneva che il d.lgs. n. 36/2023 avesse innovato la materia, escludendo le referenze bancarie dai requisiti di partecipazione. Il testo non riporta il contenuto della clausola di gara contestata né l’esito complessivo del giudizio. Per questo l’articolo si concentra sul principio di diritto.
Il TAR giudica l’argomento mal posto. Per il collegio il punto non è la natura delle referenze, che tutti riconoscono come mezzo di prova, ma l’effetto dell’art. 100, comma 12, sulla facoltà della stazione appaltante di indicare i mezzi di prova.
Cosa sono le referenze bancarie: definizione
La referenza bancaria è una comunicazione con cui un istituto di credito attesta notizie riservate sui rapporti in essere con l’impresa cliente. Secondo il TAR, l’oggetto della referenza non è la prestazione di una garanzia. Riguarda piuttosto:
- la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con la banca;
- l’assenza di situazioni passive.
Serve a dimostrare, in via indiretta, la solidità economico-finanziaria del concorrente. Non sostituisce il requisito di capacità economica, lo documenta.
L’art. 100, comma 12, non vieta i mezzi di prova ulteriori
L’art. 100, comma 12, d.lgs. n. 36/2023 esclude la possibilità di introdurre requisiti di partecipazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli previsti. Il TAR chiarisce che la norma ha un perimetro preciso. Nelle parole della sentenza, essa non vieta alla stazione appaltante di individuare ulteriori mezzi di prova dei requisiti di partecipazione già previsti.
In termini operativi, la stazione appaltante non può creare nuovi requisiti, ma può scegliere come l’operatore deve dimostrare quelli che il Codice già prevede. Le referenze bancarie rientrano in questa seconda categoria.
Il collegio aggiunge un appiglio testuale. Le referenze sono espressamente previste dall’art. 18, comma 6, All. II.12, come possibile mezzo di prova dell’adeguata capacità economica e finanziaria. La norma si colloca nella disciplina della qualificazione SOA, ma per il TAR la sua formulazione la rende generalmente applicabile anche al di fuori dell’attestazione SOA.
Tabella di sintesi: requisito, mezzo di prova, clausola atipica
La tabella distingue i tre concetti che la sentenza tiene separati.
| Concetto | Cosa è | Effetto sulla gara |
|---|---|---|
| Requisito di capacità economica | Condizione di partecipazione prevista dal Codice | Il difetto comporta l’esclusione |
| Referenze bancarie | Mezzo di prova del requisito | Non creano una nuova condizione di accesso |
| Clausola di esclusione atipica | Causa di esclusione non prevista dalla legge | Illegittima; per il TAR la richiesta di referenze non la integra |
Verifiche del RUP sulle referenze bancarie come mezzo di prova della capacità economica
Questi passaggi sono un’applicazione pratica del principio, non indicazioni della sentenza.
- Individua il requisito, non solo il documento. Nel disciplinare, la capacità economica deve essere definita come requisito. Le referenze vanno indicate come uno dei modi per dimostrarlo.
- Formula la richiesta come mezzo di prova. Evita diciture che le trasformino in un requisito autonomo o in una causa di esclusione non prevista dal Codice.
- Verifica il contenuto della dichiarazione. Deve riguardare correttezza, puntualità e assenza di situazioni passive, in coerenza con la natura della referenza.
- Non chiedere una garanzia. La referenza comunica notizie sul rapporto banca-cliente e non impegna l’istituto a prestazioni.
- Richiama le norme corrette. Cita l’art. 100, comma 12, e l’art. 18, comma 6, All. II.12, evitando l’idea che i mezzi di prova siano vietati.
- Valuta coerenza e proporzionalità. Anche per i mezzi di prova il bando deve restare ragionevole, e la sentenza non esamina questo profilo.
- Documenta la motivazione. Una scelta ben argomentata nella documentazione di gara riduce il rischio di contenzioso.
Errore frequente: invocare l’art. 100, comma 12, per contestare qualsiasi richiesta documentale. Secondo il TAR il divieto colpisce i requisiti, non i mezzi di prova.
FAQ
Le referenze bancarie sono un requisito di partecipazione alla gara?
No. Le referenze bancarie sono un mezzo di prova del requisito di capacità economica, non un requisito di partecipazione. Lo ha affermato il TAR Calabria, Catanzaro, con la sentenza n. 2054/2026, richiamando un orientamento del Consiglio di Stato. Il requisito è la capacità economica e finanziaria, mentre la referenza è uno strumento per dimostrarla. Questa distinzione incide sulla legittimità della clausola di gara e sulle difese in giudizio.
La stazione appaltante può richiedere le referenze bancarie nel nuovo Codice?
Sì. Secondo il TAR, l’art. 100, comma 12, d.lgs. n. 36/2023 vieta nuovi requisiti di partecipazione, ma non impedisce di individuare mezzi di prova ulteriori per requisiti già previsti. Le referenze sono inoltre richiamate dall’art. 18, comma 6, All. II.12, come possibile prova della capacità economica e finanziaria. Il bando resta comunque soggetto ai principi generali di ragionevolezza e proporzionalità.
Richiedere le referenze bancarie crea una clausola di esclusione atipica?
No, secondo la pronuncia. Se previste, le referenze non danno luogo a una clausola di esclusione atipica né a un requisito ulteriore non previsto dal Codice. Il motivo è che servono a provare un requisito già esistente. Occorre però formulare la lex specialis in modo coerente, senza trasformare il mezzo di prova in una condizione autonoma di accesso.
Che cosa deve attestare una referenza bancaria?
Secondo la sentenza, la referenza comunica notizie riservate sulla qualità dei rapporti tra banca e impresa: correttezza e puntualità negli impegni assunti e assenza di situazioni passive. Non serve a prestare una garanzia. Il contenuto effettivo richiesto in gara dipende dalla lex specialis e dalla soglia di capacità economica fissata dalla stazione appaltante.
Il nuovo Codice ha escluso le referenze bancarie dai requisiti di partecipazione?
La tesi è stata respinta dal TAR perché formulata in modo improprio. Le referenze bancarie non erano, e non sono, un requisito di partecipazione: sono un mezzo di prova. Per questo l’art. 100, comma 12, che limita i requisiti, non incide sulla loro previsione come strumento di dimostrazione della capacità economica.
L’art. 18, comma 6, All. II.12 vale solo per la qualificazione SOA?
Non necessariamente. Il TAR osserva che la disposizione si inserisce nei requisiti della qualificazione SOA. Tuttavia la sua formulazione la rende generalmente applicabile anche fuori dall’attestazione SOA. Si tratta di un’interpretazione del collegio, da valutare caso per caso.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Principio: le referenze bancarie sono un mezzo di prova della capacità economica e non un requisito di partecipazione (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 26/10/2026, n. 2054).
- Art. 100, comma 12, d.lgs. n. 36/2023: esclude requisiti di partecipazione ulteriori, ma non mezzi di prova ulteriori dei requisiti già previsti.
- Art. 18, comma 6, All. II.12, d.lgs. n. 36/2023: prevede le referenze come possibile mezzo di prova dell’adeguata capacità economica e finanziaria.
- Precedenti richiamati dal TAR: Cons. St., sez. VI, 1° settembre 2023, n. 8122; Cons. St., sez. V, 19 marzo 2022, n. 1936; Cons. St., sez. V, 8 maggio 2020, n. 2910.
- Natura della referenza: comunicazione di notizie riservate sul rapporto banca-cliente, non prestazione di una garanzia.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza 26 ottobre 2026, n. 2054. (giurisprudenzappalti.it)

