Verifica della progettazione, non può farla chi ha svolto il progetto

Verifica della progettazione, non può farla chi ha svolto il progetto
Al fine di dirimere alcune criticità riscontrate nell’applicazione del divieto di affidamento del servizio di verifica della progettazione a soggetti che hanno partecipato alla redazione della stessa, Anac fornisce alcuni chiarimenti e conseguenti indicazioni operative.

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Con il Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio del 30 aprile 2025, l’Autorità raccomanda alle stazioni appaltanti di prevedere espressamente nei bandi di gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione, tra i requisiti di partecipazione, il non aver svolto attività di progettazione, per il medesimo progetto, cui afferisce l’attività di verifica.
“Stante l’attuale inserimento della causa di esclusione per conflitto di interessi tra le cause di esclusione non automatica e come tale rimessa alla valutazione in concreto della stazione appaltante, assumono particolare importanza – scrive Anac - le misure che quest’ultima è chiamata preventivamente ad adottare, onde evitare siffatte situazioni di conflitto d’interesse”.
“Nel caso di eventuale partecipazione del concorrente (possibile verificatore) alle pregresse attività di progettazione – pur esigendo la norma una valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreta - il conflitto di interessi appare, in realtà, difficilmente risolvibile e superabile, stante la necessaria terzietà, che deve essere garantita dal soggetto verificatore, anche se è comunque richiesta”.
“Si ricorda, infine, che l’eventuale falsa dichiarazione resa dal concorrente nella gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione comporta, oltre all’esclusione dalla procedura, la conseguente segnalazione da parte del Rup ad Anac che, nel caso di dichiarazione resa con dolo o colpa grave e tenendo conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo fino a due anni”.
Fonte: ANAC del 08/05/2025

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