Dichiarazioni false in giudizio: non sempre esclusione gara

Set 17, 2026

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IN SINTESI

Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese in giudizio non comportano automaticamente l’esclusione da una gara pubblica. Lo ha ribadito il Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, con la sentenza 16 settembre 2026, n. 4216: l’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023 sanziona con l’esclusione solo la specifica fattispecie del comma 3, lett. b), ossia informazioni false o fuorvianti fornite in gara e idonee a influenzare in concreto le decisioni della stazione appaltante su esclusione, selezione o aggiudicazione. Al di fuori di questa ipotesi, la stazione appaltante non può procedere in automatico: deve valutare in concreto se la condotta incide sull’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico, anche alla luce dell’art. 96, comma 14, del Codice.

Il caso: dichiarazioni contestate in giudizio e richiesta di esclusione

Nella vicenda decisa dal Tar Lombardia, la stazione appaltante aveva escluso un raggruppamento temporaneo sostenendo, tra i diversi motivi, che alcune dichiarazioni rese dal concorrente nel corso del giudizio – non nella documentazione di gara – fossero omissive o non veritiere, e che ciò fosse sufficiente a integrare un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023.

Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo la prospettazione della stazione appaltante non condivisibile né sul piano fattuale né su quello giuridico. Il punto centrale della decisione è distinguere con nettezza due piani: le dichiarazioni rese in gara, che rilevano ai fini della disciplina sostitutiva del grave illecito professionale, e le dichiarazioni o difese rese in giudizio, che di per sé non rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 98, salvo che non integrino comunque, nella sostanza, la fattispecie tipizzata dal comma 3, lettera b).

Questo principio ha una ricaduta pratica immediata per RUP, commissioni di gara e operatori economici: non ogni imprecisione, omissione o contestazione emersa nel contenzioso amministrativo può essere automaticamente trasformata in causa di esclusione, perché la norma richiede un accertamento puntuale della fattispecie e della sua concreta idoneità a influenzare le decisioni della stazione appaltante.

Cos’è il grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98

L’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 qualifica come grave illecito professionale la condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio, oppure fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.

Si tratta di una fattispecie a formazione complessa, che richiede due elementi cumulativi:

  • l’esistenza di informazioni false o fuorvianti, fornite in relazione alla procedura di gara;
  • la loro idoneità concreta a influenzare le scelte della stazione appaltante su esclusione, selezione o aggiudicazione.

In assenza anche di uno solo di questi elementi, non si configura la causa di esclusione automatica prevista dalla norma. Come chiarisce la sentenza, richiamando un precedente del Consiglio di Stato (Sez. V, 17 aprile 2026, n. 3059), l’omissione e la non veridicità delle dichiarazioni rese in giudizio non costituiscono, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell’art. 98, proprio perché non coincidono automaticamente con la fattispecie tipizzata dal comma 3, lett. b).

Il rilievo residuale dell’art. 96, comma 14

Il Tar Lombardia precisa che l’omessa o inesatta dichiarazione di un fatto non desumibile dal fascicolo virtuale dell’operatore economico – pur non costituendo di per sé causa di esclusione – può comunque assumere rilievo nella valutazione del grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023. Anche in questo caso, tuttavia, l’amministrazione non può procedere in automatico: deve valutare la rilevanza concreta della dichiarazione, disponendo l’esclusione solo se essa concorre a fondare un giudizio di inaffidabilità e mancanza di integrità dell’operatore.

Dichiarazioni in giudizio e dichiarazioni in gara a confronto

AspettoDichiarazioni rese in garaDichiarazioni rese in giudizio
Rilevanza ai fini dell’art. 98Diretta, se false/fuorvianti e idonee a influenzare le decisioni della SANon automatica: rileva solo se integra la fattispecie del comma 3, lett. b)
Automatismo escludenteEscluso: serve sempre valutazione in concretoEscluso a maggior ragione, salvo riconduzione alla fattispecie tipica
Norma di riferimentoArt. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023Art. 98 (in via eventuale) e art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023
Onere della stazione appaltanteVerificare falsità/omissione e idoneità decettivaVerificare se la condotta processuale integra, nella sostanza, la fattispecie tipica

Verifiche e controlli del RUP sulle dichiarazioni dell’operatore economico

Per applicare correttamente l’art. 98 senza incorrere in provvedimenti di esclusione poi annullati in sede giurisdizionale, il RUP e la commissione di gara dovrebbero seguire un percorso valutativo articolato in fasi distinte:

  1. Individuare l’ambito della dichiarazione contestata. Verificare se la dichiarazione (o l’omissione) riguarda la documentazione di gara oppure atti, memorie o dichiarazioni rese nell’ambito di un successivo giudizio amministrativo: solo la prima ipotesi rientra pienamente nel perimetro tipico dell’art. 98.
  2. Verificare la falsità o fuorvianza dell’informazione. Accertare, con riscontri documentali, se l’informazione fornita sia oggettivamente non veritiera o idonea a generare un convincimento errato nella stazione appaltante.
  3. Valutare l’idoneità decettiva in concreto. Non basta la non veridicità: occorre dimostrare che l’informazione fosse suscettibile di influenzare le decisioni su esclusione, selezione o aggiudicazione.
  4. Consultare il fascicolo virtuale dell’operatore economico. Se il fatto omesso o inesattamente dichiarato era comunque desumibile dal fascicolo, la sua rilevanza ai fini del grave illecito professionale si attenua.
  5. Applicare il test a due livelli richiamato dalla giurisprudenza. Come indicato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 12 marzo 2024, n. 2370), occorre prima qualificare la condotta pregressa come idonea a incrinare affidabilità e integrità dell’operatore, e poi verificare in chiave prognostica se tale giudizio negativo sia predicabile anche rispetto alla gara in corso.
  6. Motivare puntualmente il provvedimento di esclusione. Evitare formule generiche o automatismi: il provvedimento deve dare conto di entrambi i passaggi valutativi, pena l’annullamento in sede di ricorso.
  7. Distinguere le difese processuali dalle dichiarazioni sostanziali di gara. Argomentazioni, ricostruzioni o chiarimenti resi in giudizio non vanno trattati alla stregua di dichiarazioni di gara, salvo che non integrino, nella sostanza, la fattispecie del comma 3, lett. b).

Errore frequente: trattare ogni contestazione emersa nel contenzioso come automatica prova di inaffidabilità, saltando la verifica sull’idoneità concreta dell’informazione a influenzare le decisioni della stazione appaltante. Questo automatismo è proprio ciò che il Tar Lombardia ha censurato nella sentenza n. 4216/2026.

FAQ

Le dichiarazioni non veritiere rese in giudizio comportano sempre l’esclusione dalla gara?

No. Secondo il Tar Lombardia, Sez. IV, n. 4216/2026, l’omissione o la non veridicità di dichiarazioni rese in giudizio non costituisce di per sé causa di esclusione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, a meno che non integri la specifica fattispecie del comma 3, lettera b), ossia informazioni false o fuorvianti idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante.

Cosa si intende per grave illecito professionale nel Codice dei contratti pubblici?

È la condotta dell’operatore economico che tenta di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, ottiene informazioni riservate a proprio vantaggio, oppure fornisce, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere su esclusione, selezione o aggiudicazione (art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023).

Un’informazione omessa ma desumibile dal fascicolo virtuale può causare l’esclusione?

Di regola no in automatico. L’art. 96, comma 14, del Codice prevede che l’omessa o inesatta dichiarazione di un fatto non desumibile dal fascicolo virtuale possa rilevare ai fini del grave illecito professionale, ma la stazione appaltante deve comunque valutarne in concreto la rilevanza prima di disporre l’esclusione.

Quali requisiti deve avere un’informazione falsa per giustificare l’esclusione ai sensi dell’art. 98?

Deve trattarsi di un’informazione oggettivamente falsa o fuorviante e, cumulativamente, suscettibile di influenzare in concreto le decisioni della stazione appaltante su esclusione, selezione o aggiudicazione. In mancanza di uno di questi due elementi, l’esclusione automatica non è legittima.

Che cos’è il test a due livelli richiamato dalla giurisprudenza sul grave illecito professionale?

È il criterio, ribadito dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 2370/2024), per cui la stazione appaltante deve prima qualificare la condotta pregressa come idonea a incrinare affidabilità e integrità dell’operatore, e poi verificare, in chiave prognostica, se tale giudizio negativo sia predicabile anche rispetto alla specifica procedura di gara in corso.

Un operatore economico escluso per dichiarazioni ritenute false può ricorrere al Tar?

Sì. Se l’esclusione si fonda su un automatismo, senza la verifica in concreto richiesta dall’art. 98 e senza distinguere tra dichiarazioni di gara e dichiarazioni processuali, il provvedimento è annullabile, come avvenuto nel caso deciso dal Tar Lombardia con la sentenza n. 4216/2026.

Le dichiarazioni difensive rese durante un ricorso al Tar equivalgono alle dichiarazioni rese in gara?

No. Le due categorie hanno un regime differente: le dichiarazioni di gara rilevano direttamente ai fini dell’art. 98 se false e decettive, mentre le dichiarazioni rese nel giudizio amministrativo rilevano solo se, nella sostanza, integrano comunque la fattispecie tipica del comma 3, lettera b).

Cosa insegna la giurisprudenza/prassi: riferimenti normativi e fonti

  • Art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 — definisce il grave illecito professionale per informazioni false o fuorvianti idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante.
  • Art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 — disciplina il rilievo delle dichiarazioni omesse o inesatte relative a fatti non desumibili dal fascicolo virtuale dell’operatore economico.
  • Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 settembre 2026, n. 4216 — afferma che le dichiarazioni omesse o non veritiere rese in giudizio non costituiscono, di per sé, causa di esclusione ex art. 98, salvo che integrino la fattispecie del comma 3, lett. b).
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2026, n. 3059 — precedente richiamato dal Tar Lombardia a sostegno del medesimo principio.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2024, n. 2370 — enuncia il test valutativo a due livelli per il grave illecito professionale, richiamando a sua volta Cons. Stato, Sez. V, n. 4362/2022 e n. 307/2021.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 settembre 2026, n. 4216. (giurisprudenzappalti.it)