Dal 1° luglio 2024 decade la qualificazione “con riserva”
Con il 1° luglio 2024 scade la qualificazione “con riserva” finora operante per province e città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e delle regioni, e stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento.
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SCARICA GRATIS LA GUIDALe stazioni appaltanti che non abbiano ancora provveduto, dovranno inviare l’istanza per la qualificazione “a regime”, che può essere presentata mediante il servizio “Qualificazione stazioni appaltanti”, disponibile nel sito istituzionale dell’ANAC al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1.
Nel caso in cui la stazione appaltante sia interessata alla qualificazione per entrambi i settori – “lavori” e “servizi e forniture” – il Responsabile per l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti dovrà presentare due istanze di qualificazione distinte.
Le indicazioni sono indicate nel Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio di Anac del 12 giugno 2024.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti delle “gare svolte”, delle “comunicazioni all’ANAC” e dell’“uso della piattaforma telematica” saranno prese in considerazione sia le procedure di affidamento per le quali il relativo Cig è stato acquisito nel quinquennio di riferimento 2018- 2022, sia quelle relative al periodo nel quale la stazione appaltante ha beneficiato della qualificazione con riserva; questo al fine di consentire, ai fini dell’attribuzione del livello di qualificazione, la valorizzazione dell’esperienza maturata nel periodo della riserva.
Per i requisiti delle “competenze” e della “formazione”, i dati comunicati dal Responsabile anagrafe unica dovranno essere riferiti, rispettivamente, alla data di presentazione dell’istanza e al triennio precedente alla data di presentazione dell’istanza;
Fino al 30 giugno 2024 saranno considerati, ai fini dell’attribuzione dei livelli di qualificazione, i punteggi più favorevoli.
Fonte: ANAC del 12/06/2024
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