Certificazioni EMAS e Certificazioni ISO 14001

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Il Tar Lazio, nel respingere il ricorso, conferma la giurisprudenza ( vedasi https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/certificazioni-emas-e-iso-14001-sono-equipollenti/ ) che ha stabilito l’equivalenza tra le Certificazioni Emas ed ISO 14001.

Questa la decisione di Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 30/11/2022, n. 15993:

Il profilo dirimente da valutare, ai fini dell’apprezzamento della fondatezza o meno della prima censura, non attiene, pertanto, all’oggettiva “equipollenza” tra la certificazione Emas e la ISO 14001:2015, aspetto su cui si incentra l’impostazione di parte ricorrente, ma all’esistenza di una previsione della lex specialis che, ai fini della partecipazione alla gara, preveda un sistema “equivalente” alla certificazione Emas e, in caso positivo, se tale disposizione sia logica e conforme al quadro normativo di riferimento.

Il Tribunale ritiene che ad entrambi i quesiti debba darsi risposta positiva.

Il disciplinare di gara (art. 2.1 pag. 6) tra i requisiti di partecipazione alla gara relativa al lotto 2 ha richiesto il “possesso della certificazione EMAS, in materia di sistema di gestione ambientale o equivalente”.

Con il chiarimento n. 1 del 22/02/19 la …………. ha precisato che, “tenuto conto che l’art. 87, comma 2, del Codice valorizza, accanto alla certificazione EMAS, anche l’adozione di altri sistemi di gestione ambientale (basati sul rispetto di norme europee e internazionali), ai fini della partecipazione alla procedura di gara, la certificazione ISO 14001:2015 in materia di sistema di gestione ambientale è da considerarsi equivalente alla certificazione EMAS richiesta per la partecipazione ai lotti n. 1, 2 o 3”.

La lex specialis, in conformità a quanto previsto dall’art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/16, ha, pertanto, ammesso, ai fini della partecipazione alla gara, anche il possesso di una certificazione “equivalente” a quella Emas.

Il concetto di “equivalenza” non sta ad indicare un’identità assoluta sotto il profilo oggettivo anche perché, intesa in senso così restrittivo, la nozione sarebbe contraria ai principi comunitari di massima concorrenza e proporzionalità e non conforme allo stesso disposto dell’art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/16 il quale esclude che alla certificazione Emas possa essere riconosciuta la funzione di strumento esclusivo di prova del rispetto delle norme ambientali.

La locuzione “equivalenza” vuole, in realtà, fare riferimento all’astratta idoneità del sistema di gestione ambientale alternativo a quello Emas a soddisfare l’interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante attraverso la previsione di tale requisito; tale idoneità è oggetto di una valutazione discrezionale della stazione appaltante coerente con l’oggetto e le caratteristiche del servizio messo a gara.

In questo senso, del resto, si esprime anche l’Anac allorché afferma che, pur se “l’equipollenza dei due sistemi di certificazione non è stabilita ex lege”, tuttavia “la stazione appaltante, nell’esercizio del proprio ampio potere discrezionale, può, alla luce del favor partecipationis, ritenere sostanzialmente equivalenti le due certificazioni quando, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche della singola gara, esse soddisfano egualmente l’interesse pubblico perseguito, e richiedere, ai fini della partecipazione, il possesso alternativo di una delle due” (delibera n. 244 del 23/03/21); il successivo inciso della medesima delibera, secondo cui “tuttavia, in assenza di una equivalenza ex lege, la stazione appaltante può tenere in considerazione le oggettive differenze dei due sistemi di certificazione e, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e attinenza con l’oggetto del contratto, valorizzare il possesso di entrambe le certificazioni ambientali, che, come detto, possono essere considerate complementari”, deve essere riferito alla fattispecie concreta sottoposta all’esame dell’Anac, diversa da quella oggetto del presente giudizio (concernente un requisito di partecipazione), in cui, nell’ambito di una gara, per la partecipazione alla quale la stazione appaltante aveva già richiesto il possesso della certificazione ISO 14001:2015, il disciplinare, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, aveva previsto l’attribuzione di due punti (su settanta complessivi) per il possesso della certificazione di registrazione EMAS.

In conformità all’opzione ermeneutica seguita dal Collegio deve essere anche riguardato il prevalente orientamento giurisprudenziale (TAR Veneto n. 1170/2020, TAR Lazio – Latina n. 31/18, TAR Lazio – Roma n. 11582/2017, TAR Lazio – Roma n. 802/16) secondo il quale:

– “se il bando di gara può contenere il riferimento alle certificazioni ambientali quali requisiti di qualificazione tecnica delle imprese, è pure vero, però, che il bando deve comunque garantire la possibilità che i requisiti siano provati attraverso <mezzi equivalenti> in modo da non impedire l’apertura della gara alla massima partecipazione dei concorrenti, come stigmatizzato dall’art. 50 della direttiva 2004/18 in tema di appalti comunitari nei settori ordinari” (TAR Lazio- Roma n. 802/16);

– ai fini della partecipazione alla gara la certificazione Emas e quella ISO 14001 sono equivalenti.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/11/2022 di Roberto Donati

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