IN SINTESI
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 7292, conferma che un illecito professionale commesso oltre tre anni prima dell’indizione della gara è irrilevante ai fini dell’esclusione. Il limite deriva dall’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, che fissa in tre anni dalla data del fatto il periodo massimo di esclusione per le cause non automatiche. La sentenza ribadisce inoltre che la sola omissione dichiarativa non è mai una causa autonoma di esclusione, nemmeno se la dichiarazione era richiesta dalla lex specialis. Per RUP e stazioni appaltanti ne discende l’obbligo di datare con precisione il fatto prima di valutarlo.
Il limite dei tre anni per il grave illecito professionale
La pronuncia chiarisce che è irrilevante il fatto costitutivo della causa di esclusione commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara. Il Collegio presenta questa regola come orientamento prevalente, richiamando Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2021, n. 6233. Quel precedente era stato reso sull’art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016, ma il principio è oggi applicato anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il fondamento europeo del termine triennale
Il termine non nasce dal Codice italiano. È una diretta conseguenza dell’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, secondo cui il periodo di esclusione per i motivi del paragrafo 4, tra cui i gravi illeciti professionali, non può superare tre anni “dalla data del fatto in questione”. La sentenza ricorda anche l’eccezione dell’illecito antitrust: in quel caso il periodo massimo decorre dalla data della decisione dell’autorità. Per questo punto cita Corte di giustizia UE, Sez. IV, 24 ottobre 2018, C-124/17.
Cosa significa in pratica per la stazione appaltante
Se il fatto è anteriore di oltre tre anni all’indizione della gara, la stazione appaltante non può escludere l’operatore economico per illecito professionale oltre tre anni dopo il fatto, e un’eventuale esclusione è esposta a annullamento davanti al TAR. Resta un punto da presidiare: la fonte parla di “indizione”, mentre una parte della giurisprudenza ha riferito il calcolo al termine di presentazione delle offerte. Inoltre, per i fatti penalmente rilevanti, un recente orientamento del Consiglio di Stato collega la decorrenza al momento dell’azione penale o della misura cautelare. Dato non verificabile in questa sede: si raccomanda controllo su fonte ufficiale prima della pubblicazione.
Perché l’omissione dichiarativa non è una causa di esclusione autonoma
La sentenza, al punto 8.1, esclude che l’impresa avesse l’onere di dichiarare l’illecito accertato in una gara del 2020. Il motivo è che la mera omissione dichiarativa non è, in termini generali, una causa autonoma di esclusione. Il Collegio richiama:
- gli artt. 96, comma 14, e 98, comma 5, del Codice dei contratti pubblici;
- Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610;
- l’Adunanza plenaria n. 16 del 2020.
Ai sensi dell’art. 98, comma 5, le omissioni possono rilevare solo come elementi a supporto della valutazione di gravità di un altro illecito tipizzato.
La lex specialis non può creare nuove cause di esclusione
Il Consiglio di Stato precisa che non conta che la dichiarazione fosse prescritta dal bando. Il principio di tassatività e quello di massima partecipazione (art. 10 del Codice) impediscono di eludere la legge con adempimenti procedimentali che derivano solo da valutazioni della stazione appaltante. Un bando che sanzionasse con l’esclusione l’omissione dichiarativa produrrebbe di fatto una causa di esclusione non prevista dal legislatore.
Effetti limitati all’unico centro decisionale
Al punto 8.2 la sentenza affronta un ulteriore profilo. L’accertamento, in altra gara, dell’imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale (art. 95, comma 1, lett. d)) non produce effetti in procedure diverse. L’art. 96, comma 10, lett. b), stabilisce che tali cause rilevano “per la sola gara cui la condotta si riferisce”. Ne consegue che un accertamento riferito a una gara non può essere “trasportato” automaticamente in un’altra.
Definizioni chiave
Grave illecito professionale: causa di esclusione non automatica, tipizzata dal Codice, che richiede una valutazione motivata della stazione appaltante sull’affidabilità dell’operatore.
Omissione dichiarativa: mancata indicazione, in sede di gara, di un fatto potenzialmente rilevante. Non è autonoma causa di esclusione, ma può essere un elemento a supporto della gravità di un altro illecito (art. 98, comma 5).
Tassatività delle cause di esclusione: principio per cui si esclude solo nei casi previsti dalla legge. Il bando non può aggiungerne di nuove (art. 10 del Codice).
Termine triennale: durata massima dell’esclusione per le cause non automatiche, pari a tre anni dalla data del fatto (art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/UE).
Unico centro decisionale: situazione in cui offerte distinte sono riconducibili allo stesso soggetto; la sua rilevanza è limitata alla gara cui si riferisce (art. 96, comma 10, lett. b)).
Sintesi comparativa dei principi affermati
La tabella riepiloga i quattro principi della sentenza e le relative basi normative.
| Questione | Principio affermato | Base |
|---|---|---|
| Fatto risalente a oltre tre anni | Irrilevante ai fini dell’esclusione | Art. 57, par. 7, dir. 2014/24/UE |
| Omissione dichiarativa | Non è causa autonoma di esclusione | Artt. 96, c. 14, e 98, c. 5, Codice |
| Dichiarazione imposta dal bando | Non crea nuove cause di esclusione | Art. 10 Codice (tassatività) |
| Unico centro decisionale accertato altrove | Rileva solo per la gara di riferimento | Art. 96, c. 10, lett. b) |
Verifiche e controlli del RUP sull’illecito professionale oltre tre anni
Prima di escludere un concorrente per un grave illecito professionale, il RUP segue questi passaggi:
- Individua la data del fatto, non quella dell’accertamento o della sentenza, salvo le eccezioni previste (ad esempio l’antitrust).
- Calcola a ritroso i tre anni dalla data di riferimento adottata dalla stazione appaltante e la esplicita nella motivazione.
- Accerta la categoria dell’illecito tra quelle tipizzate dall’art. 98 del Codice: un fatto non riconducibile a nessuna ipotesi non può fondare l’esclusione.
- Non motivare l’esclusione sulla sola omissione dichiarativa, che può solo rafforzare la valutazione di gravità di un illecito già tipizzato.
- Verifica la portata dell’accertamento quando proviene da altra gara: non produce automaticamente effetti nella procedura in corso.
- Controlla la lex specialis ed evita clausole che sanzionino con l’esclusione adempimenti non previsti dalla legge.
- Motiva per iscritto la decisione, per ridurre il rischio di annullamento e di contenzioso davanti al TAR competente.
Gli errori più frequenti sono escludere per fatti troppo risalenti, confondere la data del fatto con quella dell’accertamento e fondare l’esclusione sull’omessa dichiarazione. Per gli operatori economici, la difesa passa dal documentare con precisione le date.
FAQ
Un illecito professionale commesso oltre tre anni prima della gara può portare all’esclusione?
No. Secondo il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7292/2026, è irrilevante il fatto costitutivo della causa di esclusione commesso oltre tre anni prima dell’indizione della gara. Il limite discende dall’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE. La stazione appaltante che escludesse l’operatore sulla base di un fatto così risalente esporrebbe il provvedimento ad annullamento.
Da quando si calcolano i tre anni per escludere un operatore economico?
Di regola dalla data del fatto, non da quella dell’accertamento, e a ritroso rispetto alla procedura di gara. La sentenza fa riferimento all’indizione della gara. L’illecito antitrust fa eccezione, perché il periodo decorre dalla decisione dell’autorità. Per fatti penalmente rilevanti possono valere regole di decorrenza specifiche, da verificare su fonte ufficiale.
L’omessa dichiarazione di un illecito professionale comporta l’esclusione?
No, non automaticamente. L’omissione dichiarativa non è causa autonoma di esclusione ai sensi degli artt. 96, comma 14, e 98, comma 5, del Codice. Può assumere rilievo solo come elemento a supporto della valutazione di gravità di un altro illecito professionale tipizzato. Lo ribadisce la sentenza n. 7292/2026, richiamando Cons. Stato n. 3610/2025.
Il bando può imporre di dichiarare fatti anche se la legge non lo richiede?
Il bando può prevedere dichiarazioni, ma non può trasformarne l’omissione in una causa di esclusione. Il Consiglio di Stato richiama il principio di tassatività e di massima partecipazione (art. 10 del Codice): le previsioni di legge non possono essere eluse con adempimenti procedimentali che derivino solo da valutazioni della stazione appaltante.
L’accertamento di un unico centro decisionale in una gara vale anche nelle altre?
No. L’art. 96, comma 10, lett. b), del Codice prevede che le cause dell’art. 95, comma 1, lett. b), c) e d) rilevino per la sola gara cui la condotta si riferisce. L’accertamento operato in altra procedura non produce quindi effetti automatici nelle gare successive.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2026, n. 7292: irrilevanza dell’illecito oltre tre anni prima dell’indizione; omissione dichiarativa non autonoma; effetti limitati dell’unico centro decisionale.
- Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2021, n. 6233: precedente sul limite triennale (art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016).
- Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2025, n. 3610: omissione dichiarativa e artt. 96, comma 14, e 98, comma 5, del Codice.
- Cons. Stato, Ad. plen., n. 16 del 2020: irrilevanza dell’omissione dichiarativa come causa autonoma.
- CGUE, Sez. IV, 24 ottobre 2018, C-124/17: periodo massimo di esclusione e decorrenza per l’illecito antitrust.
- Direttiva 2014/24/UE, art. 57, parr. 4 e 7: tre anni dalla data del fatto.
- D.lgs. 36/2023: artt. 10, 95, 96 (commi 10 e 14) e 98.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 ottobre 2026, n. 7292. (giurisprudenzappalti.it)

