Il consorzio stabile è committente privato delle consorziate e può attestarne l’esperienza

Ago 13, 2026

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IN SINTESI

Il TAR Sardegna, Sez. I, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 1109, ha confermato che il consorzio stabile può rilasciare alle proprie consorziate le attestazioni esperienziali richieste dalla legge di gara, agendo nei rapporti interni come “committente privato”. Il Collegio ha respinto l’eccezione di carenza di terzietà, ribadendo che il consorzio stabile è soggetto giuridico autonomo rispetto alle consorziate e unico contraente con la stazione appaltante. Le prestazioni eseguite materialmente dalle consorziate, su incarico del consorzio, possono quindi essere certificate da quest’ultimo e utilizzate a fini curricolari nelle gare successive.

Il caso: la certificazione contestata e l’eccezione di terzietà

La controversia decisa dal TAR Sardegna nasce dall’impugnazione di un’aggiudicazione da parte di un concorrente che contestava la certificazione dei servizi pregressi rilasciata dal consorzio alle proprie consorziate esecutrici. Secondo la ricorrente, l’attestazione sarebbe stata inidonea a comprovare i requisiti di esperienza perché proveniente da un soggetto privo della necessaria posizione di terzietà rispetto alle vicende contrattuali certificate.

La contestazione si fondava sull’idea che la certificazione non provenisse dagli enti pubblici committenti originari dei servizi analoghi, ma dal consorzio stesso, ossia da un soggetto collegato alle imprese che avevano eseguito le prestazioni dichiarate. Secondo questa impostazione, il consorzio non avrebbe quindi potuto attestare l’esperienza delle proprie consorziate.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo tale impostazione non conforme all’orientamento della giurisprudenza amministrativa sui rapporti interni tra consorzio stabile e consorziate.

Il principio di diritto: il consorzio stabile come committente privato

Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione giuridica del rapporto tra consorzio stabile e imprese consorziate. Il TAR Sardegna richiama il principio, già affermato dal Consiglio di Stato, secondo cui il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo rispetto alle imprese che lo compongono (Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2023, n. 8592) e rappresenta l’unico soggetto contraente con la stazione appaltante per le prestazioni materialmente rese dalle consorziate.

Da questa autonomia soggettiva deriva una precisa conseguenza nei rapporti interni: il consorzio stabile assume la qualità di committente nei confronti della consorziata, mentre quest’ultima opera come esecutrice (Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3148). Il consorzio può quindi rilasciare, in qualità di “committente privato”, le attestazioni esperienziali relative alle prestazioni eseguite dalla consorziata.

Il TAR richiama inoltre il precedente del Consiglio di Stato del 30 luglio 2025, n. 6754, che ammette alle imprese consorziate che abbiano eseguito prestazioni per conto del consorzio di spendere i relativi requisiti tecnico-professionali acquisiti “per il tramite del Consorzio”.

Il principio consente quindi di distinguere due piani: il consorzio resta il soggetto giuridico autonomo e unico contraente con la stazione appaltante, mentre la consorziata, quale esecutrice designata, può maturare e utilizzare i requisiti relativi alle prestazioni effettivamente eseguite.

Consorzio stabile e consorziata: definizione dei rapporti interni

Consorzio stabile: è la struttura consortile costituita da imprenditori che decidono di operare in modo congiunto negli appalti pubblici per un periodo non inferiore a cinque anni, dotata di autonoma soggettività giuridica e distinta dalle singole imprese consorziate.

Consorziata esecutrice: è l’impresa consorziata individuata dal consorzio stabile per eseguire materialmente, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto stipulato tra il consorzio e la stazione appaltante.

Committente privato ai fini attestativi: nel contesto esaminato dal TAR, indica la posizione che il consorzio stabile assume nei confronti della consorziata quando le affida l’esecuzione di una prestazione. In tale veste il consorzio può attestare l’esperienza maturata dalla consorziata.

Attestazione esperienziale: è il documento con cui un soggetto pubblico o privato certifica l’avvenuta esecuzione, da parte di un operatore economico, di un servizio o di una fornitura utile alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti in una successiva gara.

Consorzio stabile vs consorzio di cooperative: tabella di sintesi

Il TAR rafforza il proprio ragionamento anche attraverso il confronto con il regime riconosciuto ai consorzi di cooperative, per i quali la possibilità di utilizzare a fini curricolari le prestazioni svolte per conto del consorzio è già stata riconosciuta dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2024, n. 3144).

Profilo Consorzio stabile Consorzio di cooperative
Natura giuridica Soggetto autonomo, unico contraente con la SA Soggetto autonomo, unico contraente con la SA
Rapporto con i membri Committente / consorziata esecutrice Consorzio / cooperativa consorziata
Uso curricolare delle prestazioni eseguite dai membri Ammesso (TAR Sardegna n. 1109/2026; Cons. Stato n. 6754/2025) Già riconosciuto (Cons. Stato n. 3144/2024)
Rischio di disparità di trattamento se negato Sì, secondo il TAR Non si pone, essendo già riconosciuto

Verifiche e controlli del RUP sulle attestazioni rilasciate dal consorzio stabile

Alla luce del principio affermato, il RUP e la commissione di gara devono concentrare le verifiche sulla completezza dell’attestazione e sulla sua riferibilità al rapporto consortile. In concreto:

  • Verificare la qualità di consorzio stabile del soggetto attestante, controllando la natura giuridica del consorzio e la documentazione pertinente.
  • Accertare che la prestazione sia stata eseguita dalla consorziata in qualità di esecutrice designata, verificando la coerenza con il contratto stipulato tra consorzio e stazione appaltante originaria.
  • Controllare la coerenza tra la prestazione certificata e il requisito richiesto dalla lex specialis, evitando automatismi nella valutazione delle attestazioni.
  • Non richiedere necessariamente che l’attestazione provenga dall’ente pubblico committente originario, quando la prestazione sia stata eseguita dalla consorziata per conto del consorzio.
  • In caso di dubbi sulla genuinità o sulla pertinenza dell’attestazione, svolgere le necessarie verifiche istruttorie, senza negare in via generale la legittimazione del consorzio ad attestare.

L’errore da evitare consiste nel considerare la certificazione del consorzio intrinsecamente “di parte” e quindi inutilizzabile. Secondo l’orientamento richiamato dal TAR, il consorzio è un soggetto autonomo e, nei rapporti interni con la consorziata esecutrice, assume la posizione di committente.

FAQ

Il consorzio stabile può certificare l’esperienza delle proprie consorziate esecutrici?

Sì. Secondo l’orientamento richiamato dal TAR Sardegna, il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo e unico contraente con la stazione appaltante. Nei rapporti interni con le consorziate assume la veste di committente privato e può quindi rilasciare le attestazioni esperienziali relative alle prestazioni eseguite.

Perché la certificazione del consorzio non è considerata priva di terzietà?

Perché il consorzio stabile costituisce un centro di imputazione giuridica distinto e autonomo rispetto alle consorziate. L’attestazione non costituisce quindi un’autocertificazione dell’impresa su se stessa, ma proviene dal soggetto consortile che ha assunto il ruolo di committente nei rapporti con la consorziata esecutrice.

Le consorziate esecutrici possono spendere in altre gare i requisiti maturati per conto del consorzio?

Sì, quando la prestazione sia stata effettivamente eseguita dalla consorziata in qualità di esecutrice designata. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 30 luglio 2025, n. 6754, ha ammesso lo spendere dei requisiti tecnico-professionali acquisiti per il tramite del consorzio.

Cosa succede se la stazione appaltante rifiuta un’attestazione rilasciata dal consorzio stabile?

Un rifiuto fondato esclusivamente sulla presunta carenza di terzietà del consorzio rispetto alla propria consorziata non appare coerente con l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal TAR Sardegna. Restano invece legittime le verifiche sulla veridicità, sulla pertinenza e sull’effettiva esecuzione della prestazione certificata.

Esiste una differenza di trattamento tra consorzi stabili e consorzi di cooperative?

Secondo il TAR, non vi sono ragioni per una differenza di trattamento sul piano considerato. La possibilità di utilizzare a fini curricolari le prestazioni svolte per conto del consorzio è già riconosciuta per i consorzi di cooperative.

Questa pronuncia riguarda anche il cumulo alla rinfusa dei requisiti?

La pronuncia riguarda specificamente la legittimazione del consorzio stabile a certificare l’esperienza della consorziata. Il tema è distinto dal cumulo alla rinfusa disciplinato dall’art. 67 del Codice dei Contratti Pubblici, che riguarda il possesso e l’utilizzo dei requisiti da parte del consorzio stabile.

Un operatore economico può contestare in gara l’attestazione rilasciata da un consorzio concorrente?

Sì. È sempre possibile contestare la veridicità, la pertinenza o l’effettiva riferibilità della singola attestazione. Non è invece sufficiente, di per sé, sostenere la carenza di terzietà del consorzio in quanto soggetto che ha rilasciato l’attestazione.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Sardegna, Sez. I, 12 agosto 2026, n. 1109 — riconosce la legittimazione del consorzio stabile a rilasciare attestazioni esperienziali alle consorziate quale committente privato.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 29 settembre 2023, n. 8592 — qualifica il consorzio stabile come soggetto giuridico autonomo rispetto alle consorziate.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3148 — definisce il rapporto interno tra consorzio e consorziata in termini di committente ed esecutrice.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 30 luglio 2025, n. 6754 — ammette lo spendere dei requisiti tecnico-professionali maturati dalle consorziate per il tramite del consorzio.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2024, n. 3144 — riconosce alle cooperative consorziate la possibilità di spendere a fini curricolari le prestazioni svolte per conto del consorzio.
  • Art. 67, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — disciplina il cumulo dei requisiti tecnici e finanziari in capo al consorzio stabile.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Sardegna, Sez. I, sentenza 12 agosto 2026, n. 1109. (giurisprudenzappalti.it)