IN SINTESI
Con la sentenza n. 14998/2026, pubblicata il 17 settembre 2026, il TAR Lazio (Sezione Quarta Ter) ha respinto il ricorso di un operatore escluso da una gara ferroviaria. Il concorrente aveva dichiarato certificazioni ISO già revocate e presentato un attestato professionale mai emesso dall’ente indicato. Il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione per grave illecito professionale, perché i documenti falsi erano idonei a incidere su punteggio tecnico e riduzione della garanzia. Le certificazioni non valide rilevano anche se usate solo per titoli premiali, e l’operatore è tenuto a verificarne la validità prima di produrle.
Il caso: certificazioni revocate e attestato mai emesso
Una stazione appaltante del settore ferroviario aveva indetto una procedura ristretta, suddivisa in lotti, per servizi di manutenzione di mezzi d’opera. Un concorrente, primo in graduatoria nel lotto di Milano, è stato escluso dopo la verifica dei requisiti dichiarati.
Le verifiche hanno fatto emergere due criticità (punti 2 e 4 della sentenza):
- Certificazioni ISO 45001 e ISO 14001. Il certificato, dichiarato valido fino al 9 luglio 2026, era stato sospeso e poi revocato l’11 gennaio 2025, prima del termine di presentazione delle offerte (8 settembre 2025). Era stato usato per il punteggio premiale e per la riduzione della garanzia ai sensi dell’art. 106, comma 8, del d.lgs. 36/2023.
- Qualifica del personale per prove non distruttive. L’attestato prodotto per un altro requisito premiale è stato disconosciuto dall’ente certificatore, che lo ha dichiarato non emesso. Il numero indicato risultava appartenere a un altro operatore e a un’altra impresa.
L’operatore ha replicato di non aver mai ricevuto notifica della revoca e di aver fatto affidamento su un attestato consegnato per errore dal centro di formazione al proprio dipendente.
Il principio: nessun automatismo espulsivo, ma valutazione in concreto
Il TAR richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato: l’esclusione per informazioni false o fuorvianti non è automatica. Al punto 8.1 la sentenza ricorda che spetta all’amministrazione, con valutazione di discrezionalità tecnica, stabilire tre cose:
- se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante;
- se poteva sviare le proprie valutazioni;
- se la condotta incide sull’integrità o affidabilità dell’operatore.
Il giudice amministrativo esercita solo un sindacato estrinseco di ragionevolezza su questa valutazione. Nel caso concreto il TAR ha ritenuto indubbia la falsità delle informazioni e la loro idoneità a sviare la stazione appaltante, per l’incidenza su punteggio tecnico e cauzione.
La diligenza dell’operatore economico
Il ricorrente invocava l’art. 1176, comma 2, del codice civile per sostenere l’assenza di negligenza. Il TAR ribalta l’argomento: quella norma richiede una diligenza qualificata, commisurata all’attività di impresa. Corrisponde a normalità che chi partecipa a una gara verifichi, con tutti i mezzi a disposizione, validità ed efficacia dei documenti che produce. Non è quindi irragionevole pretendere il controllo sulla permanenza delle certificazioni, anche in assenza di notifica formale della revoca.
I titoli premiali rilevano come i requisiti di partecipazione
Il secondo motivo sosteneva la sproporzione dell’esclusione per documenti non riferiti a requisiti di ammissione. Il TAR lo respinge al punto 8.2. L’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023 collega le informazioni false o fuorvianti alle decisioni su “esclusione, selezione o aggiudicazione”. Il grave illecito professionale non riguarda quindi solo la partecipazione, ma anche la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi.
Sulla clausola del disciplinare relativa al vincolo di aggiudicazione (punto 8.3), il TAR precisa che la stazione appaltante non l’ha applicata in modo automatico. Ha esteso l’esclusione agli altri lotti solo perché la fattispecie escludente era identica, riservandosi comunque la verifica della medesima condotta.
Grave illecito professionale: definizione e presupposti
Il grave illecito professionale è una causa di esclusione discrezionale che scatta quando l’operatore commette una condotta tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità. È previsto dall’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. 36/2023, mentre l’art. 98 ne fissa presupposti e mezzi di prova.
L’esclusione può essere disposta quando ricorrono tre condizioni:
- elementi sufficienti a integrare l’illecito;
- idoneità dell’illecito a incidere su affidabilità e integrità;
- adeguati mezzi di prova.
Tra gli elementi indicati dall’art. 98, comma 3, lett. b), c’è la fornitura, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti idonee a influenzare le decisioni della stazione appaltante. Per questa ipotesi i mezzi di prova sono indizi gravi, precisi e concordanti (art. 98, comma 6).
Tabella di sintesi: motivi di ricorso e risposta del TAR
Il ricorso si fondava su due motivi, entrambi respinti. La tabella riassume il ragionamento della sentenza.
| Profilo | Tesi del ricorrente | Decisione del TAR |
|---|---|---|
| Elemento soggettivo | Assenza di negligenza: nessuna notifica della revoca, affidamento sull’attestato del dipendente | La verifica preventiva dei documenti è dovuta; la valutazione della stazione appaltante non è irragionevole |
| Proporzionalità | I titoli erano solo premiali: bastava non attribuire il punteggio | L’art. 98 collega l’illecito anche alle decisioni sulla “selezione” |
| Clausola sul vincolo di aggiudicazione | Preclusione assoluta al rientro nei lotti minori | Nessuna applicazione automatica: estensione dell’esclusione per identità della condotta |
Verifiche e controlli del RUP sul grave illecito professionale da certificazioni non valide
La pronuncia offre indicazioni operative a stazioni appaltanti e concorrenti.
- Verifica diretta con l’ente emittente. Controllare la certificazione presso l’ente certificatore, come fatto nel caso esaminato.
- Confronto con le date di gara. Accertare che la certificazione fosse valida alla scadenza del termine per le offerte, non solo alla data dichiarata di scadenza.
- Contraddittorio. Avviare il procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 e concedere termini congrui, come avvenuto con le tre proroghe.
- Motivazione sull’idoneità a sviare. Indicare come il documento ha inciso su punteggio, graduatoria o riduzione della garanzia.
- Motivazione sull’affidabilità. Argomentare perché la condotta incide sull’integrità dell’operatore, evitando automatismi.
- Coerenza tra lotti. Se la condotta si ripete, motivare l’estensione ad altri lotti e riservarsi le verifiche.
Errori da evitare per gli operatori:
- dichiarare la scadenza di un certificato senza controllarne lo stato attuale;
- fidarsi di attestati dei dipendenti senza verifica presso l’ente emittente;
- ritenere irrilevante un documento solo perché serve a un punteggio premiale;
- attendere una notifica formale di revoca per aggiornare le proprie dichiarazioni.
FAQ
Un certificato revocato prima della scadenza delle offerte comporta l’esclusione dalla gara?
Può comportarla, ma non automaticamente. Se l’operatore dichiara come valida una certificazione già revocata, la stazione appaltante può contestare un grave illecito professionale. Deve però valutare in concreto se l’informazione era falsa o fuorviante, se poteva influenzare la decisione e se incide sull’affidabilità. Nel caso deciso dal TAR Lazio con sentenza n. 14998/2026, la revoca dei certificati ISO precedeva il termine delle offerte e ha contribuito a giustificare l’esclusione.
L’operatore risponde se un dipendente presenta un attestato non autentico?
Sì, può rispondere. Secondo il TAR, l’operatore che partecipa a una gara deve verificare la validità dei documenti che produce, anche quando provengono da un dipendente. L’affidamento sull’attestato consegnato dal centro di formazione non esclude la negligenza se l’ente certificatore disconosce il titolo. La valutazione resta comunque concreta e motivata.
Serve la notifica formale della revoca perché l’operatore ne risponda?
No, non è decisiva. La sentenza ritiene non irragionevole la valutazione della stazione appaltante secondo cui l’operatore avrebbe dovuto verificare validità e permanenza delle certificazioni indicate in gara. L’assenza di notifica può essere valorizzata nel contraddittorio, ma non esclude in radice la rimproverabilità della condotta, che si fonda sul dovere di diligenza dell’impresa.
Si può essere esclusi per un documento usato solo per il punteggio premiale?
Sì. L’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023 riguarda informazioni false o fuorvianti idonee a influenzare le decisioni su esclusione, selezione o aggiudicazione. Secondo il TAR, quindi, il documento non deve riferirsi a un requisito di ammissione: basta che possa incidere sull’attribuzione del punteggio o sulla riduzione della garanzia.
L’esclusione per grave illecito professionale è automatica?
No. La giurisprudenza richiamata dal TAR esclude qualsiasi automatismo espulsivo. La stazione appaltante deve accertare se l’informazione è falsa o fuorviante, se poteva sviare le proprie valutazioni e se la condotta incide sull’integrità o affidabilità dell’operatore. Il giudice controlla solo la ragionevolezza di questa valutazione tecnico-discrezionale, senza sostituirsi all’amministrazione.
Che rapporto c’è tra falsa dichiarazione e segnalazione all’ANAC?
Sono due profili distinti. L’art. 96, comma 15, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante segnali il fatto all’ANAC. L’Autorità valuta dolo o colpa grave e può disporre l’iscrizione nel casellario informatico, con effetto escludente fino a due anni. La norma è tra quelle richiamate dalla stazione appaltante nel provvedimento, ma la sentenza fonda la decisione sugli artt. 95 e 98.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Lazio, Sezione Quarta Ter, sentenza n. 14998/2026, pubblicata il 17/09/2026 (ricorso n. 6754/2026, decisa in forma semplificata ex artt. 60 e 120, comma 5, c.p.a.): ricorso respinto, spese liquidate in € 1.000 per ciascuna delle parti costituite resistenti.
- Art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023: esclusione per grave illecito professionale.
- Art. 98, commi 2, 3 lett. b) e 6, d.lgs. 36/2023: presupposti, informazioni false o fuorvianti anche per negligenza, indizi gravi, precisi e concordanti.
- Art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023: segnalazione all’ANAC delle false dichiarazioni.
- Art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023: riduzione della garanzia per possesso di certificazioni.
- Art. 1176, comma 2, c.c.: diligenza qualificata nell’esercizio dell’attività professionale.
- Consiglio di Stato, sez. V, n. 7096/2024 e n. 10504/2022: assenza di automatismo espulsivo, valutazione in concreto (richiamate dalla sentenza).
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Lazio, Sezione Quarta Ter, sentenza n. 14998/2026 (N. 06754/2026 R.G.), pubblicata il 17/09/2026, decisa nella camera di consiglio del 14/07/2026.

