IN SINTESI
Con la sentenza n. 16747/2026 (pubblicata il 22 ottobre 2026), il TAR Lazio, Sezione Prima, ha stabilito che l’esclusione dalla gara per debiti fiscali superiori a 5.000 euro è legittima quando la violazione definitivamente accertata esiste prima della scadenza del termine per presentare l’offerta. La procedura di verifica ex art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, che porta al pignoramento presso terzi, non equivale a un impegno vincolante al pagamento ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023. Il saldo successivo del debito non sana la carenza. Il legittimo affidamento non è tutelabile se l’operatore non prova di non aver ricevuto la notifica delle cartelle.
Il caso: affidamento diretto su MEPA e irregolarità fiscale
La vicenda riguarda un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, gestito sul MEPA da un Ministero, per un intervento di manutenzione su impianti antincendio. L’operatore era l’unico offerente. Nelle verifiche sui requisiti generali la stazione appaltante ha ottenuto dalla piattaforma FVOE un esito negativo sulla regolarità fiscale, oltre al mancato rilascio del DURC.
L’amministrazione ha chiesto chiarimenti e documenti entro un termine perentorio. La documentazione prodotta è stata ritenuta parziale e una seconda interrogazione ha confermato l’irregolarità. L’operatore è stato quindi escluso ai sensi dell’art. 94, comma 6, e la procedura è stata chiusa senza aggiudicazione.
L’impresa ha sostenuto che il debito, di poco inferiore a 10.000 euro, derivava da due cartelle non rateizzate. Per queste, un soggetto terzo debitore aveva già avviato la procedura di verifica ex art. 48-bis, per un importo superiore al debito. Secondo l’impresa, questo equivaleva a un impegno vincolante a pagare. Il debito è stato poi estinto con il pignoramento, dopo la scadenza del termine per l’offerta.
Il principio: violazione grave definitivamente accertata e momento rilevante
Il TAR ha ricordato che l’art. 94, comma 6, esclude chi ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi di pagamento di imposte e contributi. La norma non si applica se l’operatore ha pagato, si è impegnato in modo vincolante o ha estinto il debito, ma solo se ciò avviene prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Sono gravi le violazioni sopra la soglia di 5.000 euro, come richiamato dall’Allegato II.10. Sono definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti non più impugnabili. L’estinzione avvenuta dopo il termine non cancella la causa escludente già perfezionata, e il Collegio la qualifica come mancanza di un requisito generale “ab origine”.
Il TAR richiama anche la ratio indicata dall’Adunanza plenaria n. 15/2013. L’effetto rigidamente preclusivo dell’inadempimento fiscale bilancia il favor partecipationis con l’interesse pubblico a non contrarre con soggetti la cui solidità finanziaria è compromessa da debiti tributari.
Definizione: cos’è l’impegno vincolante a pagare
L’impegno vincolante a pagare è l’assunzione di un obbligo di pagamento che modifica il rapporto con il fisco, tipicamente una dilazione o rateizzazione concordata con l’agente della riscossione. Il termine di pagamento della cartella non è più scaduto nei termini originari.
La verifica ex art. 48-bis d.P.R. 602/1973 non è un impegno. È un controllo che il soggetto pubblico o privato deve fare prima di pagare importi superiori a 5.000 euro al proprio creditore. Se emerge un inadempimento da cartelle per almeno quell’importo, il pagamento va sospeso e la situazione segnalata all’agente della riscossione, che può procedere al pignoramento presso terzi.
Questa procedura presuppone un inadempimento già conclamato. Per il Collegio, equiparare i due istituti significa confondere un’esecuzione forzata con una modulazione consensuale dell’obbligo di versamento.
Tabella di sintesi: cosa conta e cosa no
La tabella riepiloga gli effetti delle diverse situazioni ai fini dell’art. 94, comma 6.
| Situazione | Effetto ai fini dell’art. 94, comma 6 | Motivo |
|---|---|---|
| Debito sopra 5.000 euro non pagato alla scadenza dell’offerta | Causa di esclusione | Violazione grave definitivamente accertata |
| Rateizzazione o dilazione concordata prima dell’offerta | Esimente | Impegno vincolante a pagare |
| Verifica ex art. 48-bis con pignoramento presso terzi | Non esimente | Strumento di riscossione, non impegno |
| Pagamento o estinzione dopo la scadenza dell’offerta | Non sana | Il requisito doveva sussistere prima |
Verifiche e controlli del RUP sull’esclusione per debiti fiscali
Per ridurre il rischio di contenzioso, la sentenza suggerisce un percorso ordinato:
- Interrogare FVOE e acquisire l’esito sulla regolarità fiscale, tenendo traccia di data e risultato.
- Contestare l’esito all’operatore con un termine congruo per documentare rateizzazioni, definizioni agevolate o pagamenti.
- Verificare la data di ogni documento rispetto alla scadenza dell’offerta, perché solo gli atti anteriori sono rilevanti.
- Ripetere l’interrogazione se si sospetta un disallineamento dei sistemi, come ha fatto l’amministrazione nel caso esaminato.
- Controllare la soglia di 5.000 euro e la natura definitiva dell’accertamento, secondo l’Allegato II.10.
- Motivare il provvedimento con riferimento puntuale al comma 6 dell’art. 94 e agli esiti istruttori.
- Comunicare la chiusura della procedura e le conseguenze sul CIG nella piattaforma ANAC.
Per gli operatori, l’errore più frequente è verificare la propria posizione fiscale solo dopo aver presentato l’offerta. Conviene controllare l’estratto di ruolo prima di partecipare e regolarizzare con rateizzazione tempestiva, perché il saldo tardivo non basta.
FAQ
L’esclusione gara per debiti fiscali scatta anche se pago dopo l’offerta?
Sì. Il pagamento, l’estinzione o l’impegno vincolante devono perfezionarsi prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Un saldo successivo non cancella la causa di esclusione già maturata.
Il pignoramento presso terzi ex art. 48-bis vale come impegno vincolante a pagare?
No. Secondo il TAR Lazio, la procedura serve ad avviare un pignoramento presso terzi per un inadempimento già esistente. Non costituisce un impegno vincolante, che caratterizza invece la dilazione o rateizzazione concordata con l’agente della riscossione.
Quando una violazione fiscale è “definitivamente accertata”?
Quando è contenuta in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione, come previsto dall’Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023. Una cartella notificata e non impugnata nei termini rientra in questa definizione.
Qual è la soglia di gravità dei debiti fiscali per l’esclusione?
Sono gravi le violazioni di importo superiore a 5.000 euro, secondo la lettura dell’Allegato II.10 seguita dalla sentenza. Nel caso esaminato il debito era di poco inferiore a 10.000 euro.
Si può invocare il legittimo affidamento se non si sapeva dell’irregolarità?
Solo se si prova di non aver ricevuto la notifica delle cartelle. Nel caso esaminato la notifica risultava agli atti. Il TAR ricorda inoltre che l’affidamento è tutelato solo se incolpevole.
La stazione appaltante deve fare verifiche prima di escludere l’operatore?
Sì. Deve consultare i sistemi, contestare l’esito all’operatore e valutare la documentazione. Nel caso esaminato ha anche ripetuto l’interrogazione per escludere un disallineamento informatico.
Il principio vale anche per gli affidamenti diretti sotto soglia?
Sì. La procedura era un affidamento diretto su MEPA e il TAR ha applicato comunque l’art. 94, comma 6. I requisiti generali valgono anche quando la stazione appaltante verifica un solo operatore.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Lazio, Sezione Prima, sentenza n. 16747/2026, pubblicata il 22/10/2026, decisa ex art. 60 c.p.a.
- Art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023: esclusione per violazioni fiscali e contributive gravi, definitivamente accertate, ed esimenti.
- Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023: nozione di violazioni gravi e definitivamente accertate.
- Art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023: affidamento diretto.
- Artt. 48-bis e 72-bis d.P.R. 602/1973: verifica prima dei pagamenti della PA e pignoramento presso terzi.
- Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 15/2013: ratio dell’effetto preclusivo dell’inadempimento fiscale.
- Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 20/2021: affidamento tutelabile solo se incolpevole.
- Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1998/2020: principio di autoresponsabilità del concorrente.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Lazio, Sezione Prima, sentenza n. 16747/2026 (R.G. n. 10513/2026).

