Esclusione dalla gara per violazioni in materia di sicurezza: le condotte reiterate si valutano nel loro complesso

Nov 2, 2026

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IN SINTESI

L’esclusione dalla gara per violazioni in materia di sicurezza è legittima quando le violazioni del D.Lgs. 81/2008, accertate con provvedimenti penali irrevocabili, sono gravi, reiterate e collegate all’oggetto dell’appalto. Secondo il TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria (sentenza n. 702 del 31/10/2026), le violazioni non vanno esaminate una per una, ma nel loro complesso. Contano gravità, ravvicinamento nel tempo, contesto e incidenza sull’affidabilità professionale dell’impresa. Nel caso esaminato, relativo a un edificio scolastico, il quadro è stato ritenuto incompatibile con il rapporto fiduciario richiesto. Il principio, formulato sul vecchio art. 80 del D.Lgs. 50/2016, resta rilevante anche per gli artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023.

Il caso: reiterate violazioni prevenzionistiche in un cantiere scolastico

La controversia riguardava un appalto di lavori per la costruzione di un edificio scolastico. La stazione appaltante aveva escluso la mandataria designata di un operatore raggruppato, confermando poi l’esclusione anche in sede di riesame (come precisato al § 6 della sentenza).

Le violazioni contestate erano state accertate con provvedimenti penali irrevocabili e riguardavano lo stesso cantiere, in un arco temporale ristretto. Secondo la sentenza, si trattava di:

  • mancata adozione di misure di prevenzione in presenza di una cabina elettrica attiva;
  • utilizzo di una sega circolare priva di protezioni;
  • opere provvisionali non conformi;
  • assenza di acqua corrente nei servizi igienici.

La stazione appaltante aveva inoltre valorizzato il Patto di Integrità (art. 9), qualificandolo come clausola negoziale e comportamentale. La sua violazione, per la stazione appaltante, incrinava il rapporto fiduciario. Il TAR ha ritenuto la motivazione ampia e adeguata.

Il principio: violazioni valutate nel loro complesso

La pronuncia riporta la valutazione della stazione appaltante, secondo cui le violazioni “devono essere considerate, nel loro complesso, quali indici tipici di illecito professionale grave”. Il TAR ha condiviso questo approccio. Non è la singola irregolarità a decidere, ma il quadro d’insieme: una pluralità di condotte, riferite ad aspetti essenziali della sicurezza, ravvicinate e dello stesso cantiere, delinea un’inaffidabilità che un singolo episodio potrebbe non esprimere.

Un illecito professionale grave in materia di sicurezza è una condotta accertata che, per natura, reiterazione e contesto, incide sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore in relazione allo specifico appalto. La sentenza dà peso decisivo al nesso con l’oggetto del contratto. In un appalto per una scuola, la tutela di lavoratori e utenti finali rende le violazioni particolarmente rilevanti.

Dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 agli artt. 95 e 98 del nuovo Codice

La sentenza richiama l’art. 80, comma 5, del previgente D.Lgs. 50/2016, nelle lettere a) e c). Nel D.Lgs. 36/2023 la materia è trattata dagli artt. 95 e 98, dedicati alle cause di esclusione non automatica e al grave illecito professionale, con il procedimento di valutazione disciplinato dall’art. 96.

È un’interpretazione: la continuità dei principi tra vecchio e nuovo Codice è un’inferenza ragionevole, non un’affermazione espressa della pronuncia, che applica la disciplina previgente. Il punto di contatto è chiaro. Anche oggi l’esclusione per grave illecito professionale richiede una valutazione motivata della stazione appaltante, non un automatismo, e la ricostruzione complessiva delle violazioni resta il metodo più solido.

Tabella di sintesi: i criteri di valutazione

La tabella riepiloga gli elementi che, nella pronuncia, hanno sostenuto la legittimità dell’esclusione.

CriterioCosa si valutaNel caso deciso
AccertamentoNatura e definitività dei provvedimentiProvvedimenti penali irrevocabili
GravitàRilevanza degli aspetti di sicurezza violatiCabina elettrica attiva, sega senza protezioni, opere provvisionali, servizi igienici
ReiterazioneRipetizione e ravvicinamento temporaleCondotte plurime, stesso cantiere, tempi ristretti
Nesso con l’appaltoConnessione con le prestazioni affidateLavori edili per un edificio scolastico
Profilo negozialeImpegni assunti con la stazione appaltanteViolazione del Patto di Integrità (art. 9)

Verifiche e controlli del RUP in caso di esclusione per violazioni in materia di sicurezza

Il RUP deve fondare l’esclusione per violazioni in materia di sicurezza su una motivazione puntuale e documentata. Il rischio di annullamento in giudizio nasce quasi sempre da una motivazione generica. Un percorso operativo prudente:

  1. Acquisire e verificare gli atti di accertamento. Verificare che i provvedimenti siano definitivi e riferibili all’operatore, o al raggruppamento e alla sua mandataria, e non a soggetti estranei.
  2. Ricostruire il quadro complessivo. Elencare tutte le violazioni, con date e contesto, evitando di valutarle isolatamente.
  3. Valutare la gravità in concreto. Distinguere le irregolarità formali dalle omissioni che espongono a rischi per l’incolumità, come impianti elettrici attivi o macchinari privi di protezioni.
  4. Motivare il nesso con l’appalto. Spiegare perché le violazioni incidono sull’affidabilità per quello specifico affidamento (nel caso, un cantiere scolastico).
  5. Richiamare le clausole negoziali. Se previsto, collegare la condotta a Patto di Integrità o disciplinare, citando l’articolo violato.
  6. Garantire il contraddittorio. Dare all’operatore la possibilità di fornire chiarimenti e prove, comprese eventuali misure correttive adottate.
  7. Valutare le misure di self-cleaning. Dare conto nel provvedimento dell’esame di eventuali misure riparatorie e organizzative.
  8. Redigere un provvedimento autosufficiente. Indicare fatti, norme e ragionamento, così da reggere l’eventuale riesame e il sindacato del TAR.

Errori frequenti da evitare: escludere sulla base di un singolo episodio non qualificato, omettere il nesso con l’oggetto dell’appalto, non verificare la definitività dei provvedimenti, ignorare le controdeduzioni dell’operatore.

FAQ

Una violazione della sicurezza sul lavoro comporta sempre l’esclusione dalla gara?

No. Nel regime del D.Lgs. 36/2023 si tratta di una causa di esclusione non automatica: la stazione appaltante deve valutare gravità, reiterazione e incidenza sull’affidabilità dell’operatore. Nella sentenza TAR Reggio Calabria n. 702/2026 l’esclusione è stata ritenuta legittima per un insieme di violazioni gravi, ravvicinate e collegate all’oggetto dell’appalto, non per un singolo episodio isolato.

Le violazioni di sicurezza vanno valutate singolarmente o nel loro complesso?

Secondo il TAR vanno considerate nel loro complesso. La pluralità delle condotte, la loro vicinanza temporale e il contesto dello stesso cantiere possono integrare un illecito professionale grave anche quando ciascuna violazione, esaminata da sola, potrebbe sembrare meno decisiva. La stazione appaltante deve però motivare la valutazione d’insieme.

Che ruolo ha il Patto di Integrità nell’esclusione?

Nel caso deciso la stazione appaltante lo ha qualificato come clausola negoziale e comportamentale, la cui violazione incrinava il rapporto fiduciario. Il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione complessiva. Il Patto non sostituisce la valutazione sul grave illecito professionale, ma ne rafforza il fondamento quando richiama espressamente gli obblighi di sicurezza.

La sentenza vale anche con il nuovo Codice dei contratti pubblici?

La pronuncia applica l’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, ma i suoi principi sono ritenuti rilevanti anche per gli artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023. Resta fermo l’obbligo di una valutazione motivata e proporzionata. Si tratta di una lettura interpretativa, non di un’affermazione espressa della sentenza.

Perché conta il fatto che l’appalto riguardasse un edificio scolastico?

Perché il nesso tra violazioni e prestazioni rafforza il giudizio di inaffidabilità. La stazione appaltante ha evidenziato la particolare rilevanza della sicurezza per lavoratori e utenti finali in un cantiere scolastico. Nei lavori pubblici con elevata esposizione di soggetti vulnerabili, la motivazione può dare ancora più peso a questo elemento.

Cosa può fare l’operatore economico per ridurre il rischio di esclusione?

Deve documentare per tempo gli accertamenti a proprio carico e le misure correttive adottate, come riorganizzazione della sicurezza, formazione e controlli interni. Nel contraddittorio può dimostrare che le violazioni non incidono sull’affidabilità in relazione all’appalto. Un’indicazione tempestiva e completa nella dichiarazione di gara riduce il rischio di contestazioni.

Riferimenti normativi e fonti

  • TAR Calabria, Reggio Calabria, sentenza 31/10/2026, n. 702: esclusione legittima per reiterate violazioni del D.Lgs. 81/2008, accertate con provvedimenti penali irrevocabili, in un appalto per un edificio scolastico.
  • D.Lgs. 36/2023, artt. 95, 96 e 98: cause di esclusione non automatiche, procedimento di valutazione e grave illecito professionale.
  • D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. a) e c): disciplina previgente richiamata dalla sentenza.
  • D.Lgs. 81/2008: testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Patto di Integrità: strumento negoziale richiamato nella pronuncia (art. 9 del patto della gara).

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria, sentenza 31/10/2026, n. 702. (giurisprudenzappalti.it)