Errata indicazione del CCNL nel bando di gara: la procedura resta valida se il costo del lavoro è corretto

Ott 8, 2026

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

IN SINTESI

L’errata indicazione del CCNL nel bando di gara non porta automaticamente all’annullamento della procedura. Con la sentenza n. 4481 del 07/10/2026, il TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, ha riconosciuto che il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) richiamato dal disciplinare non rispettava l’art. 11 del d.lgs. 36/2023 e l’allegato I.01. Ha però qualificato l’errore come irregolarità priva di portata lesiva. La stazione appaltante aveva calcolato il costo del personale sulle tabelle ministeriali del contratto corretto, e la ricorrente applicava comunque quest’ultimo.

Il caso: contratto sbagliato nel disciplinare, costo del lavoro calcolato su quello corretto

La clausola della lex specialis

In una gara per un servizio di igiene ambientale, l’art. 3.2 del disciplinare imponeva l’applicazione del “CCNL di igiene ambientale (CNEL K545)” (punto 10.2 della sentenza). L’allegato H del capitolato tecnico, però, quantificava il costo del personale in 484.792,88 euro annui. Il calcolo si basava sulle tabelle ministeriali di luglio 2024 per i servizi ambientali, pubblicate con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 14/2024. Quelle tabelle corrispondono a un altro contratto di settore, identificato dal codice K540, e le parti erano d’accordo su questo punto.

Il TAR ha rilevato che la legge di gara conteneva indicazioni non convergenti sul contratto collettivo applicabile (punto 10.4).

Perché il TAR respinge il motivo

La ricorrente aveva contestato l’erroneo riferimento chiedendo l’invalidazione della gara e l’esclusione dell’aggiudicataria. Il Collegio ha ritenuto fondata la premessa, ma non le conseguenze invalidanti, ed è passato direttamente al merito senza esaminare le eccezioni preliminari. L’errore è stato definito una “irregolarità priva di effettiva portata lesiva” (punto 10.5), per due ragioni:

  • non ha inciso sulla ricorrente, che applica il contratto corretto e ha attestato l’equivalenza delle tutele rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante (punto 10.6);
  • non ha inciso sulla regolarità della procedura, perché non si è tradotto in una sottostima del costo della manodopera. La stazione appaltante ha preso a riferimento il contratto corretto e ha così garantito le tutele economiche del contratto maggiormente rappresentativo (punto 10.7).

Che cos’è il codice CCNL e quando è conforme all’art. 11

Il CCNL è il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale impiegato nell’appalto. Ogni contratto ha un codice CNEL, un identificativo alfanumerico (come K540) assegnato dall’archivio del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Il codice serve a individuare con precisione il contratto negli atti di gara e nelle tabelle ministeriali.

Un CCNL è conforme all’art. 11 del d.lgs. 36/2023 quando soddisfa due condizioni, richiamate ai punti 10.1 e 10.3 della sentenza:

  • ha un ambito di applicazione strettamente connesso con le prestazioni oggetto dell’appalto, anche se svolte in modo prevalente;
  • è stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’art. 2 dell’allegato I.01 prevede che le stazioni appaltanti facciano riferimento ai contratti presi a riferimento dal Ministero del lavoro nelle tabelle sul costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell’art. 41, comma 13. Il comma 2 dell’art. 11 impone poi di indicare il contratto nei documenti iniziali di gara e nella decisione a contrarre.

I due contratti a confronto

La tabella riassume i due contratti come emergono dalla sentenza. Un riscontro sulle banche dati contrattuali di settore conferma che il K540 è il CCNL unico dei servizi ambientali, siglato tra Utilitalia, Cisambiente, cooperative e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti e Fiadel. Il K545 è invece il CCNL igiene ambientale siglato tra Conflavoro, Confsal e Fesica.

ProfiloContratto K540Contratto K545
Valutazione del TARConforme ai criteri dell’art. 11 e dell’all. I.01Non conforme ai criteri
Tabelle ministeriali (art. 41, c. 13)Preso a riferimento dal MinisteroNon risulta assunto a riferimento
Ruolo nella garaBase del calcolo del costo del personaleRichiamato per errore nell’art. 3.2 del disciplinare
Posizione della ricorrenteApplicatoNon applicato, con attestazione di equivalenza delle tutele

Verifiche e controlli del RUP sull’errata indicazione del CCNL nel bando di gara

La sentenza non autorizza leggerezze nella redazione della legge di gara: è un caso in cui il costo del lavoro era corretto. Il RUP può ridurre il rischio di contenzioso con questi passaggi:

  1. Individuare il CCNL valutando la stretta connessione con l’oggetto dell’appalto e la maggiore rappresentatività comparativa (art. 2 all. I.01).
  2. Verificare il codice CNEL prima della pubblicazione, controllando che sia quello preso a riferimento nelle tabelle ministeriali.
  3. Allineare i documenti di gara: disciplinare, capitolato e decisione a contrarre devono richiamare lo stesso contratto.
  4. Calcolare il costo della manodopera sulle tabelle ministeriali pertinenti e indicarne la fonte, come ha fatto la stazione appaltante nell’allegato H.
  5. Correggere con tempestività eventuali discrasie, anche con rettifica o chiarimento prima della scadenza delle offerte.
  6. Valutare l’equivalenza delle tutele dichiarata dall’operatore che applica un contratto diverso da quello indicato.
  7. Documentare le motivazioni, perché in giudizio dimostrare l’assenza di effetti lesivi riduce il rischio di annullamento.

Gli errori più frequenti sono il copia-incolla di codici CNEL da gare precedenti e l’incoerenza tra la clausola del disciplinare e le tabelle usate per il costo del personale.

FAQ

L’errata indicazione del CCNL nel bando di gara comporta l’annullamento della procedura?

No, non automaticamente. Secondo il TAR Lombardia, Milano, n. 4481/2026, l’indicazione di un CCNL non conforme all’art. 11 è una irregolarità che non invalida la gara se non incide sull’operatore e non produce una sottostima del costo della manodopera. Contano gli effetti concreti dell’errore sulla procedura e sulle tutele dei lavoratori.

Qual è il CCNL applicabile agli appalti di igiene ambientale?

Nel caso esaminato dal TAR, i valori conformi all’art. 11 e all’allegato I.01 sono quelli del contratto con codice K540, preso a riferimento dal Ministero del lavoro per le tabelle del costo medio della manodopera. Il contratto con codice K545, indicato per errore nel disciplinare, non risultava stipulato da associazioni comparativamente più rappresentative.

Che cosa deve indicare la stazione appaltante in materia di CCNL?

Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre, la stazione appaltante deve indicare il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto (art. 11, comma 2, d.lgs. 36/2023). La scelta richiede la valutazione della connessione con l’oggetto dell’appalto e della rappresentatività comparativa, come previsto dall’allegato I.01.

Come si verifica se un CCNL è comparativamente più rappresentativo?

Il parametro operativo indicato dall’allegato I.01 è il riferimento ai contratti collettivi presi a riferimento dal Ministero del lavoro nelle tabelle sul costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell’art. 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante deve quindi consultare le tabelle ministeriali pertinenti e verificare che il contratto indicato vi corrisponda.

Un operatore economico può applicare un CCNL diverso da quello indicato nel disciplinare?

Nel caso deciso, la ricorrente applicava il contratto corretto e aveva dichiarato l’equivalenza delle tutele rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. Il TAR ha ritenuto che l’errore del disciplinare non avesse inciso sulla sua posizione. L’equivalenza va comunque dichiarata e può essere verificata dalla stazione appaltante.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 07/10/2026, n. 4481: errore nell’indicazione del CCNL privo di portata lesiva se il costo della manodopera è calcolato correttamente.
  • Art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023: applicazione del CCNL comparativamente più rappresentativo e strettamente connesso all’oggetto; obbligo di indicarlo nei documenti iniziali di gara.
  • Allegato I.01, art. 2, d.lgs. 36/2023: criteri per l’identificazione del contratto collettivo applicabile.
  • Art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023: tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro.
  • Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 14/2024: tabelle di luglio 2024 per i servizi ambientali, richiamate dalla stazione appaltante.


A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza 07/10/2026, n. 4481, punti 10-10.7. (giurisprudenzappalti.it)