IN SINTESI
Nelle gare di lavori, quando un consorzio stabile designa una o più consorziate per l’esecuzione, la consorziata esecutrice deve possedere i requisiti di qualificazione: in proprio oppure tramite avvalimento formale ex art. 104 del d.lgs. 36/2023. Lo ha ribadito il TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, 05/10/2026 n. 15572, applicando l’art. 67, comma 1, come modificato dal correttivo (d.lgs. 209/2024). Il consorzio stabile non può più contare su un avvalimento tacito delle proprie risorse a favore dell’esecutrice. Il cumulo dei requisiti resta pieno solo se il consorzio esegue con la propria struttura, senza designare esecutrici.
Il principio: l’art. 67, comma 1, dopo il correttivo
Il TAR Lazio individua come questione decisiva la corretta applicazione dell’art. 67, comma 1, del d.lgs. 36/2023, nella versione introdotta dal d.lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024 e applicabile alla procedura esaminata.
Per i consorzi stabili di cui all’art. 65, comma 2, lettera d), la norma distingue tre ipotesi:
- Servizi e forniture: i requisiti si computano cumulativamente in capo al consorzio, anche se posseduti dalle singole consorziate.
- Lavori eseguiti con struttura propria, senza designare esecutrici: i requisiti del consorzio si sommano a quelli delle consorziate.
- Lavori eseguiti tramite consorziate indicate in gara: i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, oppure mediante avvalimento ex art. 104.
Il principio di diritto è quindi chiaro: la consorziata designata deve essere qualificata in proprio o attraverso un avvalimento formale.
Secondo il Tribunale, non è logicamente concepibile che esegua la prestazione un soggetto non qualificato e, quindi, in astratto privo dei mezzi adeguati. La finalità della riforma, richiamata anche dalla relazione illustrativa del correttivo, è garantire il concreto possesso dei requisiti da parte di chi esegue i lavori, con una disponibilità effettiva di mezzi, attrezzature e organico.
Nello stesso senso si è espresso il TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 19 marzo 2026, n. 889.
Il cumulo alla rinfusa è superato per le consorziate designate
Il cumulo alla rinfusa era il meccanismo, di matrice giurisprudenziale, attraverso il quale il consorzio stabile sommava i requisiti delle proprie consorziate e poteva metterli a disposizione dell’impresa esecutrice senza ricorrere all’avvalimento, in forza della causa mutualistica del patto consortile.
Per i lavori eseguiti da una consorziata designata questo schema non vale più.
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la sentenza 1 aprile 2026, n. 2676, parla di una vera e propria “frattura” del principio dell’avvalimento bidirezionale ope legis:
- Consorziata → consorzio: il prestito dei requisiti resta automatico, per effetto della causa mutualistica e dell’art. 67, comma 8.
- Consorzio → consorziata: il prestito automatico è escluso. La consorziata designata deve qualificarsi direttamente oppure ricorrere all’avvalimento ex art. 104 per utilizzare i requisiti del consorzio o delle altre consorziate.
Il TAR richiama anche il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 27 novembre 2024 sullo schema di correttivo: i requisiti del consorzio o delle imprese non designate possono essere utilizzati dalla consorziata esecutrice solo attraverso le forme dell’avvalimento ordinario, senza un automatismo nella qualificazione cumulativa.
Tabella di sintesi: chi deve possedere i requisiti
La tabella riepiloga la disciplina dell’art. 67, comma 1, per i consorzi stabili.
| Tipo di appalto | Modalità di esecuzione | Chi deve avere i requisiti |
|---|---|---|
| Servizi e forniture | Qualsiasi | Consorzio, con cumulo dei requisiti delle consorziate |
| Lavori | Struttura propria, nessuna esecutrice designata | Consorzio, con cumulo dei requisiti propri e delle consorziate |
| Lavori | Consorziate designate in gara | Consorziata esecutrice, in proprio o con avvalimento ex art. 104 |
La legge 34/2026 interviene sul comma 5, non sul comma 1
Dopo il correttivo, l’art. 67 è stato modificato anche dalla legge 11 marzo 2026, n. 34, legge annuale per le PMI, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile 2026.
L’art. 5 della legge riscrive il comma 5: i consorzi stabili vengono equiparati ai consorzi di cooperative e artigiani, con la possibilità di qualificarsi valorizzando mezzi d’opera, attrezzature e organico medio delle consorziate, secondo quanto previsto dall’Allegato II.12.
Il comma 1, lettera c), applicato dal TAR Lazio nella sentenza n. 15572/2026, non risulta invece direttamente modificato dalla novella.
Il rapporto tra le due disposizioni resta però una questione interpretativa. Alcuni commentatori leggono la riforma come un ampliamento delle modalità di qualificazione dei consorzi stabili.
Per questo, il RUP deve verificare quale versione dell’art. 67 sia applicabile alla singola procedura, anche in relazione alla data di indizione della gara.
Il TAR Lazio ha applicato alla fattispecie esaminata la versione dell’art. 67 introdotta dal correttivo.
Verifiche e controlli del RUP sul consorzio stabile e sulla consorziata esecutrice
Per il RUP e la commissione, l’esame dei requisiti del consorzio stabile e della consorziata esecutrice può seguire questa sequenza:
- Verificare il tipo di partecipazione. Accertare se il consorzio dichiara di eseguire con la propria struttura oppure designa una o più consorziate esecutrici.
- Se non c’è designazione, applicare il cumulo dei requisiti del consorzio e delle consorziate previsto per i lavori.
- Se ci sono consorziate designate, verificare che ciascuna possieda in proprio i requisiti necessari per la parte di lavori assegnata.
- In caso di carenza dei requisiti, accertare l’esistenza di un contratto di avvalimento ex art. 104, completo della relativa documentazione. Non può essere presunto un avvalimento implicito.
- Verificare la concretezza dell’avvalimento: il contratto deve indicare i mezzi, le attrezzature e l’organico effettivamente messi a disposizione, in coerenza con la finalità del correttivo.
- Accertare la versione applicabile dell’art. 67: correttivo in vigore dal 31 dicembre 2024 e legge 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026, in base alla data della procedura.
- Motivare l’ammissione o l’esclusione richiamando l’art. 67, comma 1, lettera c), e la giurisprudenza applicabile.
Errori frequenti:
- fare affidamento sul cumulo alla rinfusa nei lavori con consorziata esecutrice designata;
- presentare avvalimenti generici, privi di un’effettiva indicazione delle risorse messe a disposizione;
- non verificare la corrispondenza tra la designazione dichiarata in gara e la qualificazione effettivamente posseduta dalla consorziata;
- applicare una versione dell’art. 67 non pertinente alla data di indizione della procedura.
FAQ
Nel consorzio stabile la consorziata esecutrice deve avere i requisiti di qualificazione?
Sì. Nelle gare di lavori in cui il consorzio stabile designa una o più consorziate esecutrici, l’art. 67, comma 1, lettera c), del d.lgs. 36/2023, come modificato dal correttivo, richiede che i requisiti siano posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio oppure mediante avvalimento ex art. 104. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 15572/2026, ha escluso la possibilità di utilizzare un avvalimento tacito delle risorse del consorzio.
Il cumulo alla rinfusa esiste ancora per i consorzi stabili?
Esiste in forma più limitata. Il cumulo dei requisiti resta per i servizi e le forniture e per i lavori eseguiti con la struttura del consorzio, senza designare consorziate esecutrici. Nei lavori eseguiti tramite consorziate indicate in gara, invece, l’esecutrice deve qualificarsi direttamente oppure ricorrere all’avvalimento formale ex art. 104.
Il consorzio stabile può prestare i propri requisiti alla consorziata esecutrice?
Sì, ma attraverso le forme dell’avvalimento ordinario ex art. 104 del d.lgs. 36/2023. Secondo il Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2676/2026, la direzione “consorzio → consorziata” non è più coperta da un prestito automatico dei requisiti. È quindi necessario un avvalimento formale, con l’indicazione delle risorse effettivamente messe a disposizione.
Se il consorzio stabile esegue i lavori con la propria struttura, serve qualificare le consorziate?
No, se il consorzio non designa imprese esecutrici. In questo caso, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b), i requisiti posseduti dal consorzio possono essere integrati attraverso quelli delle consorziate secondo il meccanismo previsto dalla norma.
Perché il legislatore ha cambiato la disciplina con il correttivo?
La modifica mira a garantire che l’utilizzo dei requisiti in gara corrisponda a una concreta disponibilità di mezzi, attrezzature e organico da parte del soggetto che esegue i lavori. La relazione illustrativa del correttivo, richiamata dal TAR Lazio e dal TAR Sicilia, collega la nuova disciplina alla necessità che l’impresa esecutrice sia realmente qualificata e in grado di svolgere le prestazioni affidate.
La legge 34/2026 ha modificato le regole sulla consorziata esecutrice?
La legge 34/2026 ha riscritto l’art. 67, comma 5, ampliando le modalità di qualificazione dei consorzi stabili, ma non ha modificato direttamente il comma 1, lettera c), su cui si fonda la sentenza del TAR Lazio n. 15572/2026. Nei lavori eseguiti da consorziate designate, la regola applicata dal Tribunale resta quindi quella del possesso dei requisiti in proprio o tramite avvalimento ex art. 104. Il coordinamento tra comma 1 e comma 5 resta comunque oggetto di interpretazione e richiede una verifica della versione normativa applicabile alla singola gara.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Art. 67, comma 1, d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024: disciplina dei requisiti dei consorzi stabili.
- Art. 67, comma 5, d.lgs. 36/2023, come modificato dalla legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 5, in vigore dal 7 aprile 2026: qualificazione dei consorzi stabili.
- Art. 65, comma 2, lett. d), d.lgs. 36/2023: consorzi stabili.
- Art. 104 d.lgs. 36/2023: avvalimento.
- Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023: requisiti di capacità tecnica e finanziaria.
- TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, sentenza 5 ottobre 2026, n. 15572: qualificazione della consorziata esecutrice in proprio o mediante avvalimento formale.
- TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 19 marzo 2026, n. 889: principio della concreta qualificazione dell’impresa esecutrice.
- Consiglio di Stato, Sez. VII, 1 aprile 2026, n. 2676: superamento dell’avvalimento bidirezionale automatico e necessità dell’avvalimento formale nel rapporto consorzio-consorziata.
- Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 27 novembre 2024: utilizzo dei requisiti attraverso l’avvalimento ordinario senza qualificazione cumulativa automatica.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, sentenza 05/10/2026 n. 15572. Riscontrata su banche dati specializzate (giurisprudenzappalti.it).

