IN SINTESI
Con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026, la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha chiarito che i Comuni possono bandire le gare per le concessioni balneari anche prima del 30 settembre 2027, senza dover attendere il termine massimo previsto dalla legge n. 118/2022, come modificata dal d.l. n. 131/2024. Il caso riguardava le procedure avviate dal Comune di Zoagli dopo la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023. Il Collegio ha respinto l’appello di un concessionario uscente, ribadendo che il termine del 2027 ha natura acceleratoria e non dilatoria, e che l’indennizzo per gli investimenti non ammortizzati non è automatico, ma va provato dal concessionario.
Il principio di diritto: il 30 settembre 2027 come termine acceleratorio
Il nodo centrale della vicenda riguarda la corretta interpretazione dell’art. 3 della legge n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024 (conv. in l. n. 166/2024), che ha prorogato l’efficacia delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative fino al 30 settembre 2027.
Il Consiglio di Stato ha ribadito, in continuità con l’orientamento già espresso dalla stessa Sezione VII (sentenza 20 maggio 2024, n. 4480), che questo termine non costituisce una nuova scadenza generalizzata delle concessioni, bensì un limite massimo entro cui le amministrazioni sono tenute a completare le procedure competitive di riassegnazione. Come si legge nella pronuncia, la proroga rileva “solo ed esclusivamente come limite massimo di estensione” dei rapporti concessori in essere.
Ne discende un principio operativo di grande rilievo per i RUP e gli uffici tecnici comunali: se un Comune conclude la gara prima del 30 settembre 2027, può assegnare la nuova concessione e far cessare anticipatamente quella prorogata ex lege, senza dover attendere il termine massimo. Il Collegio ha qualificato tale scadenza come termine acceleratorio, richiamando anche precedenti in tema di certezza dei tempi dell’azione amministrativa (Cons. St., Sez. IV, n. 2380/2019 e n. 5522/2014), e non come termine dilatorio invocabile per posticipare l’avvio delle gare.
La condizione per beneficiare della proroga tecnica
Perché la proroga possa dirsi legittima e compatibile con il diritto UE, il Comune deve aver già avviato o deliberato di avviare in tempi brevi la procedura selettiva. In caso contrario, l’ente rischia di configurare una proroga automatica e generalizzata, vietata dalla direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) e dall’art. 49 TFUE, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-348/22 del 20 aprile 2023.
Cosa si intende per “proroga tecnica” delle concessioni balneari
La proroga tecnica è l’estensione temporanea dell’efficacia di una concessione demaniale marittima, funzionale unicamente a garantire l’ordinato svolgimento della procedura di gara, senza soluzione di continuità nell’uso del bene demaniale. Non equivale a un rinnovo automatico del rapporto concessorio e non attribuisce alcun diritto di preferenza al concessionario uscente.
Questo istituto si distingue nettamente dalla proroga “generalizzata” più volte dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 17 e 18 dell’11 novembre 2021), che ha fissato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo di efficacia delle concessioni balneari beneficiarie di plurime proroghe legislative.
I termini della procedura di gara a confronto
| Adempimento/Riferimento normativo | Termine |
|---|---|
| Scadenza concessioni prorogate ex lege (Adunanza Plenaria) | Art. 3, l. 118/2022 — 31 dicembre 2023 |
| Avvio procedura di affidamento, prima applicazione | Art. 4, comma 3, l. 118/2022 (mod. d.l. 131/2024) — Entro il 30 giugno 2027 |
| Termine massimo efficacia concessioni in essere | Art. 3, comma 1, l. 118/2022 — 30 settembre 2027 |
| Differimento per ragioni oggettive (contenzioso, difficoltà procedurali) | Art. 3, comma 3, l. 118/2022 — Non oltre il 31 marzo 2028 |
Verifiche e controlli del RUP sulle procedure di gara per le concessioni balneari
Per le stazioni appaltanti e i responsabili del procedimento che gestiscono il riordino delle concessioni demaniali, la sentenza offre indicazioni operative precise:
- Verificare la data di effettiva scadenza delle concessioni in essere, tenendo conto che il 31 dicembre 2023 resta il riferimento consolidato per le concessioni turistico-ricreative già interessate da proroghe legislative.
- Formalizzare tempestivamente l’atto di indirizzo per l’avvio della gara, con motivazione approfondita che dia conto del contesto normativo e giurisprudenziale, così da consolidare la legittimità della proroga tecnica.
- Non attendere il termine massimo del 30 giugno/30 settembre 2027 se le condizioni organizzative consentono di bandire e concludere prima la gara: attendere senza necessità espone l’ente al rischio di censure per finalità dilatoria.
- Applicare i criteri di affidamento vigenti al momento dell’avvio della procedura, distinguendo tra procedure avviate prima e dopo l’entrata in vigore del d.l. 131/2024, in base al principio del tempus regit actum.
- Predisporre la clausola sull’indennizzo al concessionario uscente solo per gli investimenti non ammortizzati, senza automatismi né forfettizzazioni, e onerare il concessionario uscente della relativa prova.
- Non subordinare l’avvio della gara all’adozione del decreto ministeriale sui criteri di calcolo dell’indennizzo: la sua mancata emanazione non paralizza la procedura.
Gli errori più frequenti riscontrati in contenzioso riguardano l’assenza di motivazione adeguata sull’urgenza del riordino, l’applicazione di norme regionali dichiarate parzialmente incostituzionali (come accaduto con la L.R. Liguria n. 26/2017, solo in parte colpita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2019) e la richiesta di indennizzi non supportati da prova concreta degli investimenti non ammortizzati.
FAQ
I Comuni devono aspettare il 30 settembre 2027 per bandire le gare sulle concessioni balneari?
No. Il Consiglio di Stato ha chiarito che tale data è un termine massimo, non un obbligo di attesa. I Comuni possono e devono avviare le gare non appena organizzativamente pronti, anche molto prima di quella scadenza.
Cosa succede se un Comune conclude la gara prima del 2027?
Se la procedura si conclude prima del termine massimo, l’amministrazione può assegnare la nuova concessione e disporre, con provvedimento motivato, la cessazione anticipata del rapporto concessorio prorogato ex lege.
Il concessionario uscente ha sempre diritto a un indennizzo?
No. Secondo il Consiglio di Stato, il riconoscimento dell’indennizzo non è automatico né generalizzato, ma subordinato alla prova, a carico del concessionario uscente, degli investimenti effettivamente non ammortizzati.
La mancanza del decreto ministeriale sugli indennizzi blocca le gare?
No. La sentenza conferma che l’assenza del decreto attuativo relativo ai criteri di calcolo dell’indennizzo non può paralizzare l’avvio delle procedure competitive già deliberate dai Comuni.
Le concessioni balneari sono scadute il 31 dicembre 2023 o il 31 dicembre 2024?
Il termine di riferimento consolidato è il 31 dicembre 2023, sulla base dei principi dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18/2021. La norma che aveva posticipato la scadenza al 31 dicembre 2024 (art. 12, comma 6-sexies, d.l. 198/2022) è stata disapplicata per contrasto con il diritto UE.
Un Comune può rilasciare licenze temporanee in attesa della gara?
Sì. La giurisprudenza ammette il rilascio di titoli temporanei ai concessionari uscenti nelle more dello svolgimento della gara, purché ciò non si traduca in una proroga generalizzata e priva di termine.
Le leggi regionali sulle concessioni balneari sono ancora applicabili?
Solo nelle parti non dichiarate incostituzionali. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1/2019, ha censurato le norme regionali che prevedevano estensioni automatiche di durata, lasciando invece validi i criteri tecnici di selezione non in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza.
Cosa insegna la giurisprudenza/prassi: riferimenti normativi e fonti
- Legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), artt. 3 e 4
- Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, conv. in legge 22 novembre 2024, n. 166
- Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), art. 12
- Art. 49 TFUE
- Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze nn. 17 e 18 dell’11 novembre 2021
- Corte di Giustizia UE, sentenza 20 aprile 2023, causa C-348/22
- Corte di Giustizia UE, sentenza 11 luglio 2024, causa C-598/22 (Società Italiana Imprese Balneari)
- Corte Costituzionale, sentenza n. 1 del 9 gennaio 2019
- Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 20 maggio 2024, n. 4480
- Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026 (Comune di Zoagli) — dato verificato tramite fonti giornalistiche specializzate; si raccomanda controllo diretto sul portale della Giustizia Amministrativa
- Parere del Consiglio di Stato, Sezione Atti Normativi, n. 750/2025 del 22 luglio 2025
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 06539/2026 del 18 agosto 2026.

