IN SINTESI
Con la sentenza n. 7350/2026 il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha stabilito che il canone a rialzo nelle concessioni è legittimo. L’art. 185 del d.lgs. 36/2023 non impone che il confronto economico avvenga solo al ribasso. L’ente concedente può inoltre fissare liberamente le tariffe all’utenza, purché bilanci equilibrio economico-finanziario, obiettivi sociali e riduzione dei costi per la collettività. Il principio del risultato non obbliga a ridurre le tariffe. Le contestazioni sul PEF dell’aggiudicatario devono essere specifiche: CTU e verificazione non possono avere finalità esplorative.
Il canone a rialzo nelle concessioni è legittimo
Il caso riguarda la gara per la concessione della gestione di un’autorimessa pubblica. Il concessionario uscente contestava la lex specialis, che prevedeva una durata di tre anni non rinnovabile, un canone minimo annuo a base di gara di 500.000 euro soggetto a rialzo e tariffe libere entro un tetto del 10% sopra la media dei parcheggi pubblici nel raggio di 500 metri.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. La possibilità di offrire un rialzo sulla base di gara non contrasta con l’art. 185 del d.lgs. 36/2023. La norma lascia all’ente concedente la scelta dei criteri di aggiudicazione, purché siano oggettivi, connessi all’oggetto della concessione e idonei a garantire una valutazione in concorrenza effettiva. Non impone il ribasso come unica forma di competizione economica.
La scelta del rialzo dipende dall’assetto di interessi che l’ente vuole dare alla concessione, cioè dal bilanciamento tra esigenze finanziarie (l’introito del canone) e sociali (i limiti tariffari). La sentenza ricorda inoltre che l’art. 70, comma 4, lett. f), del Codice consente oggi il rialzo anche negli appalti, se il bando ne indica i limiti.
Valorizzazione del bene e canone
Il Collegio ha precisato che valorizzare un bene pubblico per ricavarne un canone è un obiettivo non illegittimo in sé, perché le somme incassate sono destinate alle finalità istituzionali dell’ente.
Le tariffe all’utenza sono una scelta discrezionale del concedente
La determinazione delle tariffe nelle concessioni di servizi pubblici locali spetta all’ente concedente, che esercita un’ampia discrezionalità. L’art. 26 del d.lgs. 201/2022 chiede di fissarle in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione. Devono inoltre favorire recuperi di efficienza che riducano i costi per la collettività, in armonia con gli obiettivi sociali e ambientali.
Il decreto direttoriale ministeriale sui servizi non a rete approva linee guida per il PEF e indicatori di qualità, ma non fissa una tariffa da applicare al pubblico. Per questo non basta lamentare che il canone alto spingerà il gestore ad alzare i prezzi. Occorre dimostrare che la valutazione complessiva del concedente è illegittima, confrontandosi con tutti i fattori che la legge impone di ponderare.
Le tariffe dei parcheggi gestiti direttamente dall’ente
La sentenza chiarisce anche che la delibera provinciale sulla tariffa oraria dei parcheggi aperti al pubblico non si applica ai parcheggi dati in concessione, ma solo a quelli gestiti direttamente dall’ente. La tariffa di una concessione richiede infatti valutazioni calate nel caso concreto, legate al PEF, alla durata e alla redditività del servizio (un’autorimessa centrale è diversa da una periferica).
Il principio del risultato non coincide con la riduzione delle tariffe
Il principio del risultato (art. 1 del d.lgs. 36/2023) è strettamente legato al principio di legalità. Il risultato da perseguire non è “quale che sia”, ma va individuato in base all’ordinamento e alla norma che attribuisce il potere. Nelle concessioni di servizi pubblici il legislatore non indica come unico obiettivo l’abbassamento dei costi per l’utenza. Affida invece al concedente la ponderazione di interessi contrapposti.
Questo orientamento è utile alle stazioni appaltanti, che possono motivare la scelta del rialzo richiamando l’equilibrio tra esigenze finanziarie e sociali. Gli operatori economici, a loro volta, non possono invocare il principio del risultato come clausola generale per contestare una scelta discrezionale non irragionevole.
Tabella di sintesi: cosa ha deciso il Consiglio di Stato
La tabella riassume i punti decisi dalla sentenza e le conseguenze operative.
| Questione | Decisione | Effetto pratico |
|---|---|---|
| Base d’asta soggetta a rialzo | Legittima (art. 185 d.lgs. 36/2023) | Il concedente può scegliere il rialzo e motivarlo |
| Tariffe all’utenza | Discrezionalità vincolata ai criteri dell’art. 26 d.lgs. 201/2022 | Serve una ponderazione tra equilibrio economico e finalità sociali |
| Principio del risultato | Legato alla legalità, non impone tariffe minime | Non è un parametro autonomo per annullare la gara |
| PEF dell’aggiudicatario | Conforme se coerente con la lex specialis | Il PEF semplificato è sufficiente se così richiesto dal bando |
| CTU e verificazione | Non sostituiscono l’onere della prova né sono esplorative | Le censure tecnico-economiche vanno specificate nel ricorso |
| Ricorso pendente sulla giurisdizione | Non incide sulla nuova gara | La sentenza precedente resta esecutiva |
Verifiche e controlli del RUP sul canone a rialzo nelle concessioni
Per ridurre il rischio di contenzioso, il RUP può seguire questi passaggi:
- Motivare nella documentazione di gara perché è stato scelto il rialzo, indicando l’equilibrio tra esigenze finanziarie e sociali.
- Verificare la coerenza tra canone, durata e tariffe, con una stima di sostenibilità del PEF, soprattutto per concessioni brevi.
- Definire con chiarezza il regime tariffario: categorie, riduzioni esistenti, eventuali limiti e parametri di confronto, come la media di strutture analoghe in un’area definita.
- Specificare il tipo di PEF richiesto (ad esempio semplificato) e i contenuti minimi, così che le offerte possano essere valutate secondo la lex specialis.
- Accertare quale disciplina tariffaria si applica (gestione diretta o concessione) prima di richiamare delibere dell’ente.
- Documentare le valutazioni sull’offerta, in particolare se il canone offerto supera molto quello storico.
- Evitare errori ricorrenti: motivazioni generiche, tariffe non coordinate con la durata, PEF privi di indicazioni sul regime applicabile.
Per gli operatori economici, il passaggio decisivo è formulare censure tecnico-economiche precise già nel ricorso di primo grado, indicando dove e perché il PEF concorrente non regge.
FAQ
Il canone a rialzo è ammesso nelle concessioni di servizi?
Sì. Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 185 del d.lgs. 36/2023 lascia al concedente la scelta dei criteri di aggiudicazione, purché oggettivi e connessi all’oggetto della concessione. Non impone che il confronto economico avvenga mediante ribasso.
L’ente concedente può lasciare libere le tariffe all’utenza?
Sì, entro i criteri dell’art. 26 del d.lgs. 201/2022. Può prevedere tariffe libere con un limite, ad esempio un tetto rispetto alla media di servizi analoghi. Deve però aver ponderato equilibrio economico-finanziario, obiettivi sociali e riduzione dei costi per la collettività.
Il principio del risultato impone di ridurre le tariffe per gli utenti?
No. La sentenza chiarisce che il principio del risultato è legato alla legalità: il risultato è quello fissato dalla norma che attribuisce il potere. Nelle concessioni di servizi pubblici il legislatore non indica la riduzione dei costi per l’utenza come unico obiettivo, ma richiede una ponderazione di interessi diversi.
Un PEF semplificato è sufficiente nella gara di concessione?
Sì, se la lex specialis richiede un PEF semplificato e l’offerente lo presenta con stima di costi, ricavi e utile di gestione. Chi contesta l’equilibrio economico deve indicare elementi concreti, non affermazioni generiche.
Il giudice può disporre CTU o verificazione per controllare il PEF di un concorrente?
Può disporle quando servono cognizioni tecniche su fatti già allegati, ma non per supplire all’onere di allegazione e prova della parte. Non possono avere scopo esplorativo. Il ricorrente deve formulare censure specifiche, anche senza una perizia di parte.
La pendenza di un ricorso in Cassazione sulla giurisdizione blocca la nuova gara?
No. Nel caso esaminato, la decisione precedente e gli atti che avevano negato il rinnovo restavano esecutivi. La nuova gara era applicazione dei principi di evidenza pubblica e non richiedeva una motivazione specifica sulla scelta di non prorogare il rapporto. Gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso in Cassazione non erano oggetto del giudizio.
Nel rito appalti la sentenza può essere in forma semplificata?
Sì. L’art. 120, comma 5, c.p.a. prevede che il giudizio non definito in camera di consiglio sia definito con sentenza in forma semplificata. Questa forma riguarda la modalità redazionale e non comprime il diritto di difesa né l’obbligo di motivazione.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7350/2026: canone a rialzo nelle concessioni, tariffe all’utenza, principio del risultato, PEF e prova nel rito appalti.
- Art. 185 d.lgs. 36/2023: criteri di aggiudicazione delle concessioni, rimessi al concedente purché oggettivi e idonei a garantire concorrenza effettiva.
- Art. 70, comma 4, lett. f), d.lgs. 36/2023: offerte con prezzo superiore alla base di gara, se il bando ne indica i limiti.
- Art. 1 d.lgs. 36/2023: principio del risultato, da leggere insieme al principio di legalità.
- Artt. 7, 8 e 26 d.lgs. 201/2022: indicatori di qualità, costi di riferimento e criteri per la determinazione delle tariffe nei servizi pubblici locali.
- Decreto Direttoriale MIMIT del 31 agosto 2023: linee guida per il PEF e schema degli indicatori di qualità per i servizi non a rete.
- Art. 120, comma 5, e art. 74 c.p.a.: sentenza in forma semplificata nel rito appalti.
- Art. 2697 c.c.: onere della prova, temperato dal metodo acquisitivo nel processo amministrativo.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 7350/2026, pubblicata il 06/10/2026 (udienza del 24 settembre 2026).

