IN SINTESI
Con la sentenza n. 2826 del 29 ottobre 2026, il TAR Sicilia, Catania, Sez. II, afferma che il blocco unitario nel taglio delle ali resta applicabile anche con il D.lgs. 36/2023. Nel Metodo A dell’Allegato II.2 le offerte con identico ribasso, quando rientrano tra quelle da accantonare (al margine o all’interno delle ali), si trattano come un’unica offerta. Nel calcolo della media delle offerte rimaste restano invece conteggiate singolarmente. Il Tribunale dissente espressamente dal CGARS, che con la sentenza n. 234/2026 aveva escluso il blocco unitario. Il disciplinare non deve citarlo, perché basta il richiamo al Metodo A.
Il caso: offerte con identico ribasso nel Metodo A
La controversia riguarda il taglio delle ali, la fase che precede la determinazione della soglia di anomalia con il Metodo A dell’Allegato II.2 al D.lgs. 36/2023. Il paragrafo 18 del disciplinare prevedeva l’esclusione automatica delle offerte con ribasso pari o superiore alla soglia.
La ricorrente sosteneva che le offerte con ribasso identico dovessero essere considerate una per una, anche quando ricadevano dentro le ali. La stazione appaltante aveva invece applicato il blocco unitario. Il Collegio ha dato ragione all’Amministrazione, perché per trattare le offerte identiche basta guardare la disciplina del metodo prescelto, senza ulteriori specificazioni nella legge di gara.
Il principio di diritto: il blocco unitario nel taglio delle ali
Il TAR chiarisce che il blocco unitario nel taglio delle ali discende dal testo stesso del Metodo A. La lettera a) del punto 1 contiene due prescrizioni. La prima prevede che le offerte con uguale ribasso siano considerate «distintamente nei loro singoli valori». La seconda dispone che, se nel calcolo del dieci per cento ci sono offerte di valore eguale a quelle da accantonare, «dette offerte sono altresì da accantonare».
Secondo il Collegio, le due regole non si contraddicono perché riguardano operazioni diverse.
Due operazioni distinte: media e accantonamento
La considerazione distinta vale per la formazione della somma e della media aritmetica sulle offerte intermedie, cioè quelle non accantonate. Ogni offerta mantiene il proprio peso anche se il ribasso coincide con quello di altri concorrenti, e la ripetizione di un valore non riduce le osservazioni usate nel calcolo.
La regola sull’accantonamento riguarda invece la delimitazione delle ali. Qui le offerte di valore uguale a quelle da accantonare seguono la stessa sorte. L’accorpamento opera solo ai fini dell’accantonamento e non si estende alle offerte intermedie.
Il ruolo dell’avverbio «altresì»
Per il TAR l’avverbio «altresì» estende l’accantonamento oltre ciò che deriverebbe dall’applicazione meramente numerica della percentuale. Di conseguenza il dieci per cento non è un limite invalicabile al numero di offerte accantonabili. La regola inoltre non vale solo per le offerte a cavallo del margine, perché la norma non distingue per posizione all’interno dell’ala. La lettura contraria svuoterebbe di funzione la clausola sull’accantonamento aggiuntivo.
Definizioni chiave: blocco unitario e criterio assoluto
Taglio delle ali: accantonamento del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, prima del calcolo della media.
Blocco unitario: criterio per cui le offerte con identico ribasso, ai fini dell’accantonamento, valgono come un’unica offerta e seguono tutte la stessa sorte.
Criterio assoluto: criterio che considera separatamente ogni offerta, anche quando più concorrenti hanno offerto lo stesso ribasso.
Soglia di anomalia: valore calcolato con il Metodo A oltre il quale scatta, nei casi previsti, l’esclusione automatica.
Il dissenso dal CGARS e la continuità con la Plenaria 5/2017
Il TAR Catania dichiara espressamente di dissentire dal CGARS. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il Consiglio di giustizia amministrativa con la sentenza del 7 aprile 2026, n. 234, ha affermato che il Metodo A impone di considerare le offerte con uguale ribasso distintamente nei loro singoli valori. La ragione addotta era che il quadro oggi vigente non coincide con quello esaminato dall’Adunanza plenaria. lavoripubblici
Il TAR Catania contesta questo punto. Il confronto storico non può fermarsi all’art. 86 del D.lgs. 163/2006 o alla prima versione dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. Va considerato anche l’art. 121, comma 1, del D.P.R. 207/2010, che già conteneva entrambe le prescrizioni oggi presenti nel Metodo A e che la Plenaria 5/2017 aveva interpretato. La stessa disciplina è poi confluita nell’art. 97, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, dopo il D.L. 32/2019, e quindi nel Metodo A. Il Collegio vi aggiunge la relazione illustrativa al nuovo Codice, che indica il Metodo A come la riproduzione del sistema introdotto nel 2019.
Altri punti della decisione:
- La delibera ANAC n. 1018/2017 non è decisiva, perché riguardava il periodo successivo all’abrogazione dell’art. 121 e precedente alla riforma del 2019.
- L’esigenza di conservare la frequenza reale dei ribassi è rispettata nel calcolo della media.
- La facoltà di verifica prevista dall’art. 54 D.lgs. 36/2023 resta distinta e non consente di disapplicare la regola sull’accantonamento.
Il TAR ricorda di aver già seguito questo orientamento con la sentenza del 16 febbraio 2026, n. 479. Secondo le sintesi di settore, la pronuncia n. 479/2026 è indicata come conforme, mentre la sentenza CGARS del 7 aprile 2026 è indicata come difforme. segretaricomunalivighenzi
Tabella di sintesi: due orientamenti a confronto
Il quadro attuale può essere riassunto così:
| Profilo | Blocco unitario (TAR Catania 2826/2026) | Criterio assoluto (CGARS 234/2026) |
|---|---|---|
| Accantonamento nelle ali | Offerte identiche accorpate | Offerte considerate singolarmente |
| Media delle offerte intermedie | Ogni offerta conta singolarmente | Ogni offerta conta singolarmente |
| Rapporto con la Plenaria 5/2017 | Continuità | Discontinuità normativa |
| Lettura di «distintamente» | Vale solo per la media | Vale anche per il taglio |
Verifiche e controlli del RUP sul blocco unitario nel taglio delle ali
Fino a un chiarimento definitivo, il RUP deve gestire il rischio di contenzioso con metodo. Passaggi consigliati:
- Verificare il metodo di calcolo richiamato dal disciplinare e, per le gare con esclusione automatica, la clausola che rinvia al Metodo A dell’Allegato II.2.
- Ordinare i ribassi e calcolare il dieci per cento arrotondato all’unità superiore, per ciascuna ala.
- Individuare le offerte identiche a quelle comprese nelle ali, anche quando non sono a cavallo del margine.
- Accantonare l’intero blocco se si applica il blocco unitario, anche oltre il dieci per cento.
- Calcolare la media sulle offerte intermedie, contando ciascuna offerta singolarmente.
- Motivare nel verbale la scelta del criterio e dare conto del riferimento alla giurisprudenza.
- Valutare l’impatto di un eventuale ricalcolo prima dell’aggiudicazione, soprattutto se il margine tra le offerte è ridotto.
Errori frequenti: confondere i due piani (media e accantonamento), applicare un criterio diverso da quello usato in gare analoghe senza motivazione, trattare la clausola del disciplinare come fonte autonoma e non come rinvio al metodo.
FAQ
Che cos’è il blocco unitario nel taglio delle ali?
È il criterio secondo cui le offerte con identico ribasso, ai fini dell’accantonamento delle ali, valgono come un’unica offerta. Esse vengono quindi accantonate tutte insieme, anche se ciò porta a superare il dieci per cento delle offerte. Nel calcolo successivo della media le offerte intermedie identiche continuano invece a pesare ciascuna per il proprio valore.
Le offerte con identico ribasso vanno considerate separatamente nel Metodo A?
Dipende dalla fase. Secondo il TAR Catania, nella formazione della media vanno considerate distintamente nei loro singoli valori. Nell’individuazione delle offerte da accantonare nelle ali, invece, si applica la regola speciale che le accantona insieme. Il CGARS, con la sentenza n. 234/2026, ha adottato una lettura diversa, che estende la considerazione distinta anche al taglio delle ali.
Il blocco unitario si applica solo alle offerte a cavallo delle ali?
No. Secondo il TAR, la norma si riferisce alle offerte di valore eguale a quelle da accantonare e non distingue in base alla posizione. La coincidenza dei ribassi conta quindi sia al margine dell’ala sia all’interno di essa. Questa lettura è presentata come coerente con la Plenaria 5/2017.
Il disciplinare deve menzionare il blocco unitario?
No. Il TAR rileva che per il trattamento delle offerte identiche è sufficiente richiamare il Metodo A dell’Allegato II.2. La disciplina del metodo prescelto regola già la materia, e la mancata menzione esplicita del blocco unitario nella lex specialis non conduce a una soluzione diversa.
Quale orientamento deve seguire oggi la stazione appaltante?
Non c’è, allo stato, una pronuncia che risolva il contrasto tra TAR Catania e CGARS. Il TAR richiama la Plenaria 5/2017, il CGARS segue una lettura diversa. La stazione appaltante deve scegliere il criterio con una motivazione puntuale, verificare le indicazioni della giurisprudenza del proprio ambito territoriale e documentare il calcolo nei verbali, per ridurre il rischio di annullamento.
Il blocco unitario impedisce di verificare altre offerte anomale?
No. L’art. 54 del D.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di verificare la congruità di altre offerte che appaiono anormalmente basse. Secondo il TAR, questa facoltà ha una funzione distinta e non permette di disapplicare né ridimensionare la regola matematica sull’accantonamento delle offerte di eguale valore.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 29 ottobre 2026, n. 2826: il blocco unitario si applica al taglio delle ali nel Metodo A.
- CGARS, 7 aprile 2026, n. 234: sostiene la considerazione distinta delle offerte identiche e la discontinuità rispetto alla Plenaria.
- TAR Catania, 16 febbraio 2026, n. 479: precedente conforme richiamato dal Collegio.
- Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 19 settembre 2017, n. 5: principio del blocco unitario per le offerte al margine e all’interno delle ali.
- D.lgs. 36/2023, Allegato II.2 (Metodo A) e art. 54: disciplina del calcolo e delle verifiche di anomalia.
- D.lgs. 50/2016, art. 97, commi 2 e 2-bis (modifica D.L. 32/2019, conv. L. 55/2019): disciplina precedente confluita nel Metodo A.
- D.P.R. 207/2010, art. 121, comma 1: disposizione interpretata dalla Plenaria.
- Delibera ANAC n. 1018/2017: richiamata dalla ricorrente, ritenuta non decisiva.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Sicilia, Catania, Sez. II, sentenza 29 ottobre 2026, n. 2826. (giurisprudenzappalti.it)

