Il BIM non è un modello 3D da chiedere al progettista, ma un sistema con cui l’amministrazione definisce, raccoglie, controlla e utilizza le informazioni dell’opera pubblica.
BIM negli appalti pubblici: non solo modelli 3D
Quando si parla di BIM negli appalti pubblici, l’attenzione si concentra spesso sui software di modellazione e sulla rappresentazione tridimensionale dell’opera. È una lettura comprensibile, ma insufficiente.
Nel Codice dei contratti pubblici il BIM è collocato all’interno di un concetto molto più ampio: quello dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
Il modello geometrico è quindi solo una componente del processo. La questione centrale riguarda le informazioni che la stazione appaltante deve ottenere, le modalità con cui devono essere prodotte e scambiate, i soggetti chiamati a verificarle e il modo in cui potranno essere utilizzate durante la progettazione, l’esecuzione e la successiva gestione dell’opera.
Le Linee guida pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel febbraio 2026 confermano questa impostazione. La gestione informativa digitale incide non soltanto sulle modalità tecniche di progettazione, ma anche sugli assetti organizzativi, sui procedimenti amministrativi e sui sistemi con cui l’amministrazione governa il ciclo di vita dell’investimento pubblico.
Il punto, dunque, non è semplicemente chiedere agli operatori economici di “fare il BIM”. Prima ancora di pubblicare una gara, la stazione appaltante deve essere in grado di stabilire quali informazioni le servono, per quali decisioni dovranno essere utilizzate, chi dovrà produrle e controllarle, attraverso quali strumenti dovranno essere condivise e come saranno conservate e riutilizzate nel tempo.
È questo il passaggio che trasforma il BIM da prestazione tecnica del progettista a responsabilità organizzativa del committente pubblico.

Cosa prevede l’articolo 43 del Codice
L’articolo 43 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale per la progettazione e la realizzazione delle opere di nuova costruzione e degli interventi su costruzioni esistenti con costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro.
Per gli interventi sugli edifici tutelati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali, l’obbligo opera quando sia superata la soglia europea prevista per i lavori.
L’obbligo non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che riguardino opere già realizzate utilizzando metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Il parametro indicato dalla norma è la stima del costo presunto dei lavori, non genericamente il valore complessivo dell’appalto.
L’utilizzo può essere previsto anche sotto le soglie obbligatorie. In questo caso, però, la decisione non consente di applicare un BIM privo di regole: la stazione appaltante deve comunque adottare le misure organizzative indicate nell’Allegato I.9.
Non è quindi corretto inserire in un bando una generica richiesta di “progettazione BIM” senza aver prima organizzato il processo informativo dell’amministrazione.
Dal modello digitale alla gestione dell’informazione
La gestione informativa digitale riguarda dati geometrici, alfanumerici e documentali collegati tra loro. Un modello può contenere geometrie e localizzazione degli elementi, materiali e caratteristiche prestazionali, codifiche, quantità, dati economici, informazioni di sicurezza, dati per la manutenzione e collegamenti con documenti e certificazioni.
La finalità non è produrre la maggiore quantità possibile di dati. La stazione appaltante deve chiedere le informazioni effettivamente necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’intervento.
Un dato privo di uno scopo decisionale o gestionale rappresenta soltanto un costo aggiuntivo. Al contrario, un requisito informativo ben definito può supportare il controllo della progettazione, la verifica delle interferenze, la valutazione delle alternative, la gestione delle varianti, la contabilità, il collaudo e la manutenzione dell’opera.
Le Linee guida MIT collegano la gestione informativa digitale al miglioramento della qualità progettuale, alla tracciabilità dei processi, alla mitigazione dei rischi, all’efficacia dell’investimento pubblico e all’unitarietà del dato.

I tre adempimenti preliminari
L’Allegato I.9 individua tre adempimenti che devono precedere l’applicazione operativa dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale: il piano di formazione del personale, il piano di acquisizione o manutenzione degli strumenti hardware e software e l’atto di organizzazione per la gestione informativa digitale.
Non si tratta di tre documenti da predisporre esclusivamente per soddisfare un requisito formale. Rappresentano le tre dimensioni della trasformazione che l’ente deve affrontare: competenze, tecnologie e organizzazione.

Il piano di formazione
La formazione non riguarda soltanto chi utilizza i software di modellazione. Devono essere coinvolti, con livelli di approfondimento differenti, i soggetti che partecipano alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento, all’esecuzione e al controllo dell’intervento.
Il RUP non deve necessariamente diventare un modellatore, ma deve comprendere il processo, saper leggere i requisiti informativi, valutare le conseguenze delle decisioni e controllare l’operato dei soggetti specialistici.
Le Linee guida distinguono tra formazione specialistica delle figure direttamente coinvolte nella gestione informativa e alfabetizzazione digitale delle altre funzioni amministrative e tecniche.
Il piano degli strumenti
La gestione informativa richiede una dotazione coerente con le attività che l’ente intende svolgere. Non significa necessariamente acquistare per tutti software di progettazione BIM.
La stazione appaltante potrebbe non produrre direttamente i modelli, ma deve comunque poterli ricevere, consultare, verificare, confrontare e archiviare. Il piano deve quindi valutare l’ambiente di condivisione dei dati, gli strumenti di visualizzazione e verifica, i sistemi documentali, le dotazioni hardware, la sicurezza, la conservazione e la portabilità delle informazioni.
La scelta tecnologica deve seguire gli obiettivi e l’organizzazione dell’ente, non precederli.
L’atto di organizzazione
L’atto di organizzazione è il documento con cui la stazione appaltante traduce la decisione di adottare la gestione informativa digitale in regole interne.
Deve definire i profili professionali coinvolti, i ruoli e le responsabilità, i processi e i flussi di lavoro, gli standard tecnici e operativi, i modelli documentali, le procedure di controllo e le modalità di monitoraggio e aggiornamento del sistema.
Non dovrebbe essere un modello standard copiato da un’altra amministrazione. Deve derivare dall’analisi della struttura, delle competenze disponibili, delle tipologie di opere gestite e degli obiettivi che l’ente intende raggiungere.
Quali ruoli deve individuare l’amministrazione
L’Allegato I.9 individua tre funzioni principali: il gestore dell’ambiente di condivisione dei dati, il gestore dei processi digitali e il coordinatore dei flussi informativi.
Il gestore dei processi digitali opera trasversalmente sull’organizzazione e presidia l’impostazione generale della gestione informativa. Il gestore dell’ambiente di condivisione dei dati governa il funzionamento dell’ACDat, gli accessi, i flussi di approvazione e le modalità di archiviazione e condivisione delle informazioni. Il coordinatore dei flussi informativi opera con riferimento al singolo intervento e supporta il RUP nel coordinamento e nel controllo delle attività informative.
La stazione appaltante deve prima individuare le funzioni necessarie e le relative responsabilità. Successivamente può stabilire se attribuirle a personale interno, a soggetti esterni oppure a gruppi misti.
L’eventuale supporto esterno non elimina la responsabilità dell’amministrazione. La definizione degli obiettivi, l’approvazione dei requisiti e le decisioni sul procedimento restano in capo alla stazione appaltante.
Il capitolato informativo: prima definire il bisogno, poi chiedere i dati
Il capitolato informativo è il documento con cui la stazione appaltante definisce i requisiti informativi dell’affidamento. Non è un allegato tecnico generico e non dovrebbe essere costruito come un elenco di software, formati e livelli di dettaglio copiato da precedenti gare.
Un capitolato informativo efficace deve partire dagli obiettivi dell’amministrazione: quali decisioni deve assumere, quali usi dei modelli sono previsti, quali informazioni sono necessarie in ciascuna fase, chi dovrà produrle, chi dovrà verificarle e con quali criteri saranno accettate.
Solo dopo aver chiarito questi aspetti è possibile definire contenitori informativi, livelli di fabbisogno informativo, codifiche, classificazioni, formati, modalità di coordinamento, verifiche, stati di lavorazione, regole dell’ACDat, scadenze e criteri di accettazione.
Nella sequenza prevista dal Codice, la stazione appaltante predispone il capitolato informativo; l’operatore economico presenta l’offerta di gestione informativa; l’aggiudicatario sviluppa quindi il piano di gestione informativa.
Il capitolato informativo non serve a dimostrare che la gara è “BIM”. Serve a rendere misurabile e verificabile la prestazione informativa richiesta.

L’ambiente di condivisione dei dati
L’ACDat non è una semplice cartella cloud nella quale caricare file. È l’ecosistema digitale attraverso cui vengono gestiti i contenitori informativi, gli accessi, le revisioni, gli stati di lavorazione, le approvazioni e la tracciabilità delle attività.
La stazione appaltante deve definire chi è responsabile dell’ambiente, quali soggetti possono accedere alle diverse aree, come avvengono le revisioni, quali informazioni assumono valore contrattuale e come sono gestite sicurezza, riservatezza, conservazione e portabilità.
Questo non implica necessariamente l’esistenza di un unico software o di una piattaforma recante una generica “certificazione BIM”. Occorre invece verificare che la soluzione scelta sia coerente con i requisiti normativi, organizzativi, informativi, documentali e di sicurezza applicabili all’amministrazione.
Alla conclusione del contratto, l’ente deve poter recuperare integralmente dati, documenti, modelli, metadati, registri delle revisioni e informazioni sulle approvazioni, evitando situazioni di dipendenza dal fornitore.
Interoperabilità e formati aperti
La stazione appaltante non dovrebbe costruire i propri requisiti intorno a un singolo software. L’articolo 43 richiama l’utilizzo di piattaforme interoperabili e di formati aperti non proprietari, a tutela della concorrenza e della possibilità di scambiare e riutilizzare i dati nel tempo.
Allo stesso tempo, indicare nel capitolato la semplice sigla “IFC” non è sufficiente. La stazione appaltante deve chiarire quali informazioni devono essere scambiate, con quale schema, per quali usi, attraverso quali regole di esportazione e con quali verifiche.
L’interoperabilità è un requisito del processo, non una proprietà automatica di un’estensione di file.
Cosa cambia nella gara
Con la gestione informativa digitale, l’oggetto dell’affidamento comprende anche una prestazione informativa. L’operatore economico deve spiegare come intende soddisfare i requisiti contenuti nel capitolato informativo attraverso l’offerta di gestione informativa.
La stazione appaltante deve quindi essere in grado di valutare l’organizzazione proposta, le competenze impiegate, i flussi di coordinamento, gli strumenti utilizzati, le modalità di verifica e la coerenza tra l’offerta e i requisiti dell’amministrazione.
Gli eventuali criteri premiali devono riguardare le modalità d’uso dei metodi e strumenti digitali e non possono premiare il semplice possesso di un software o la generica disponibilità a “lavorare in BIM”.
Anche il piano di gestione informativa non deve diventare un documento statico depositato dopo l’aggiudicazione. Deve essere utilizzato come riferimento per coordinare le attività e verificare le consegne durante l’esecuzione.
Il ruolo del RUP
Il RUP mantiene una posizione centrale. Non deve necessariamente svolgere personalmente tutte le attività specialistiche, ma deve poter governare il procedimento e assumere decisioni consapevoli.
Deve assicurare la coerenza tra obiettivi dell’intervento, requisiti informativi, documenti di gara, criteri di valutazione, organizzazione dell’esecuzione, verifiche, approvazioni e informazioni necessarie alla gestione dell’opera.
Il coordinatore dei flussi informativi può supportare il RUP, ma non sostituirlo nelle decisioni amministrative e contrattuali.
Nella fase esecutiva, la gestione informativa coinvolge anche il direttore dei lavori. Qualora non possieda le competenze necessarie, le Linee guida prevedono la presenza di un coordinatore dei flussi informativi nell’ufficio di direzione lavori.
Il BIM non si esaurisce con l’aggiudicazione
Uno degli errori più frequenti consiste nel concentrare l’intero processo sulla progettazione e sulla gara. La gestione informativa dovrebbe invece accompagnare la programmazione dell’intervento, la progettazione, la verifica, l’affidamento, l’esecuzione, la direzione dei lavori, il collaudo, la consegna finale e la gestione dell’opera.
Il modello consegnato alla fine dei lavori deve essere coerente con quanto effettivamente realizzato e con gli obiettivi gestionali stabiliti dall’amministrazione.
Un modello molto dettagliato, ma privo dei dati necessari alla manutenzione, può risultare poco utile. Analogamente, una grande quantità di informazioni non verificate non costituisce un patrimonio informativo affidabile.
La continuità del dato richiede che l’ente stabilisca fin dall’inizio quali informazioni dovranno arrivare alla fase gestionale e in quale forma dovranno essere trasferite.

Una checklist per la stazione appaltante
Prima di avviare un affidamento che preveda la gestione informativa digitale, l’amministrazione dovrebbe verificare almeno i seguenti aspetti:
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Ambito |
Domanda di controllo |
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Applicabilità |
L’intervento rientra nell’obbligo previsto dall’articolo 43 oppure la gestione informativa è adottata facoltativamente? |
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Organizzazione |
Sono stati approvati il piano di formazione, il piano degli strumenti e l’atto di organizzazione? |
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Ruoli |
Sono state attribuite le funzioni di gestione dei processi, gestione dell’ACDat e coordinamento dei flussi? |
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Obiettivi |
Sono stati individuati gli usi concreti dei dati e dei modelli? |
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Requisiti |
Il capitolato informativo deriva dagli effettivi fabbisogni dell’ente? |
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Proporzionalità |
Le informazioni richieste sono commisurate alla fase e alla complessità dell’intervento? |
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Piattaforma |
L’ACDat garantisce accessi controllati, tracciabilità, sicurezza, conservazione e portabilità? |
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Interoperabilità |
Sono previsti formati aperti e modalità di scambio verificabili? |
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Gara |
L’offerta di gestione informativa è valutata da soggetti dotati delle competenze necessarie? |
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Esecuzione |
Il piano di gestione informativa è utilizzato per controllare attività e consegne? |
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Verifica |
Sono definiti criteri, responsabilità ed esiti delle verifiche informative? |
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Gestione |
È stabilito quali dati dovranno essere trasferiti al patrimonio informativo dell’ente? |
Gli errori da evitare
L’applicazione formale del BIM può produrre più problemi che benefici. Tra gli errori più ricorrenti vi sono:
- inserire nel bando la formula “progettazione BIM” senza un capitolato informativo;
- copiare il capitolato informativo di un’altra gara;
- confondere l’ACDat con una cartella condivisa;
- richiedere livelli di dettaglio elevati senza collegarli a uno specifico utilizzo;
- imporre un software senza motivare la scelta;
- delegare completamente il processo al progettista;
- nominare figure BIM senza definirne compiti, autorità e rapporti con il RUP;
- valutare l’offerta di gestione informativa senza adeguate competenze;
- controllare soltanto la geometria e non la qualità dei dati;
- non programmare il trasferimento delle informazioni alla fase di gestione;
In tutti questi casi, il rischio è ottenere modelli apparentemente evoluti, ma informazioni poco affidabili, non verificabili o inutilizzabili dall’amministrazione.
Non basta chiedere il BIM: bisogna governarlo
Il Codice non chiede alla stazione appaltante di diventare una società di progettazione né di produrre internamente tutti i modelli.
Le chiede, però, di svolgere pienamente il proprio ruolo di committente. Questo significa definire la domanda informativa, predisporre le regole, organizzare le competenze, controllare l’esecuzione e acquisire un patrimonio digitale realmente utilizzabile.
Le attività specialistiche possono essere affidate all’esterno, soprattutto durante le prime applicazioni. Non può invece essere esternalizzata la responsabilità di stabilire ciò che serve all’amministrazione e di verificare che il risultato sia coerente con l’interesse pubblico.
Conclusioni
Il BIM previsto dal Codice dei contratti pubblici non è un software e non coincide con la consegna di un modello tridimensionale.
È un metodo di organizzazione e gestione delle informazioni dell’opera pubblica.
Per la stazione appaltante, il percorso non comincia dal bando, ma dalla propria organizzazione. Prima occorre formare il personale, definire ruoli e processi, programmare gli strumenti e individuare gli obiettivi informativi. Solo successivamente è possibile predisporre un capitolato informativo coerente e governare correttamente l’affidamento.
Il vero cambiamento riguarda quindi il ruolo dell’amministrazione: da destinataria passiva di elaborati a soggetto che definisce, controlla e utilizza le informazioni lungo l’intero ciclo di vita dell’investimento.
Chiedere il BIM è relativamente semplice. Governare la gestione informativa digitale è il vero adempimento richiesto alla stazione appaltante.
Riferimenti essenziali
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 43 e Allegato I.9.
- Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Linee guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, febbraio 2026.
- UNI EN ISO 19650, organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle opere di ingegneria civile.
- UNI 11337, gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

