Bando tipo ANAC 2/2026 SIA: requisiti, BIM e verifiche del RUP nelle gare di ingegneria e architettura

Ago 5, 2026

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IN SINTESI

Il Bando tipo ANAC n. 2/2026 è lo schema di disciplinare per l'affidamento, con procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di architettura e ingegneria (SIA) di importo pari o superiore alle soglie europee. È stato approvato con delibera n. 153 del 15 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2026) ed è vincolante per le stazioni appaltanti dal 30 maggio 2026. La Relazione illustrativa che lo accompagna spiega le scelte dell'Autorità, richiama le prime pronunce e approfondisce i temi segnalati dagli operatori: requisiti di partecipazione, servizi di punta, gestione informativa digitale (BIM), subappalto e avvalimento.

Bando tipo vincolante: cosa dispone l'art. 103 e a cosa serve la Relazione illustrativa

Il Bando tipo n. 2/2026 non è un modello facoltativo. Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), i bandi tipo ANAC sono vincolanti per le stazioni appaltanti: chi intende discostarsene deve farlo con una motivazione espressa e puntuale nella determina a contrarre o nella documentazione di gara. La regola operativa è netta: il rispetto dello schema è la regola, la deroga è l'eccezione che va sempre giustificata.

In questo quadro la Relazione illustrativa ha una funzione precisa. Non introduce obblighi nuovi, ma ricostruisce le ragioni giuridiche delle soluzioni adottate nel disciplinare tipo, chiarendo i punti che avevano generato incertezze applicative. L'Autorità richiama, ove disponibili, le prime pronunce giurisprudenziali coerenti con le proprie scelte e approfondisce gli aspetti segnalati dagli stakeholders durante la consultazione, con l'obiettivo dichiarato di offrire un quadro d'insieme completo sulla disciplina dei servizi di ingegneria e architettura.

Per il RUP e per la stazione appaltante ciò significa che la Relazione è uno strumento interpretativo di supporto: aiuta a compilare correttamente le clausole personalizzabili dello schema e a motivare in modo difendibile le eventuali deroghe, riducendo il rischio di contenzioso e di annullamento della procedura.

Servizi di architettura e ingegneria sopra soglia: ambito di applicazione e definizioni chiave

Il disciplinare tipo si applica alle procedure aperte per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il riferimento per la determinazione dell'importo e delle soglie è l'articolo 14 del d.lgs. 36/2023, mentre i corrispettivi si calcolano secondo l'Allegato I.13 al Codice.

Servizi di architettura e ingegneria (SIA): sono le prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e attività tecnico-amministrative connesse, rese da professionisti e società di ingegneria o professionali. Sopra soglia europea, il loro affidamento passa per la procedura aperta disciplinata dal Bando tipo n. 2/2026.

Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV): criterio di aggiudicazione che valuta l'offerta combinando qualità e prezzo; per i SIA il peso della componente qualitativa è centrale, perché premia metodologia progettuale, competenze del gruppo di lavoro e capacità di gestione informativa.

Il Bando tipo recepisce anche le modifiche del Correttivo (d.lgs. 209/2024), che ha inciso su più istituti rilevanti per la progettazione, dai compensi alla disciplina digitale.

Requisiti di capacità tecnica e "servizi di punta": la lettura ANAC dei servizi analoghi

Uno dei nodi più delicati per gli operatori economici riguarda i requisiti di capacità tecnico-professionale, in particolare i cosiddetti servizi di punta: gli incarichi di particolare rilevanza che l'operatore deve aver svolto per dimostrare l'idoneità a eseguire la commessa.

Lo schema àncora la dimostrazione dell'esperienza a un arco temporale decennale rispetto alla pubblicazione del bando e richiede l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara. Su questo punto l'ANAC ribadisce un orientamento consolidato: "la nozione di servizi analoghi non può essere assimilata a quella di servizi identici" (delibera n. 176/2024). In altre parole, la stazione appaltante non può pretendere che il concorrente abbia già eseguito esattamente lo stesso identico servizio: è sufficiente che le prestazioni pregresse siano assimilabili per oggetto e proporzionate per importo al contratto da affidare.

Il principio ha una ricaduta operativa immediata. Richiedere requisiti eccessivamente restrittivi o sproporzionati restringe indebitamente la concorrenza ed espone la lex specialis a impugnazione. Il RUP deve quindi calibrare i requisiti sul valore effettivo dell'appalto, evitando sia interpretazioni troppo rigide della nozione di analogia sia soglie di fatturato o di servizi di punta non giustificate dall'oggetto della gara.

BIM, gestione informativa e uso dell'intelligenza artificiale nel disciplinare tipo

Il Bando tipo n. 2/2026 codifica in modo strutturato la gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM). Le stazioni appaltanti sono tenute a utilizzare metodi e strumenti digitali per gli interventi di importo superiore alla soglia fissata dall'articolo 43 del d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.9; per l'adozione volontaria del BIM al di fuori dei casi obbligatori è comunque necessaria la preventiva adozione delle misure organizzative previste dallo stesso Allegato I.9 (atto organizzativo, piano di formazione, dotazione hardware e software).

Lo schema introduce un lessico operativo che diventa parte integrante della gara: il Capitolato Informativo predisposto dalla stazione appaltante, l'Offerta di Gestione Informativa (OGI) con cui il concorrente risponde, e l'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat/CDE) in cui confluiscono i flussi. Il gruppo di lavoro deve esprimere le competenze codificate dalla norma UNI 11337-7 — BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist — la cui presenza incide sulla valutazione tecnica dell'offerta.

Novità significativa è la disciplina dell'uso dell'intelligenza artificiale: il disciplinare prevede dichiarazioni di trasparenza sull'impiego di strumenti di IA nell'esecuzione del servizio, in coerenza con la legge n. 132/2025 e con il Regolamento UE 2024/1689. Si tratta di un segnale di indirizzo che le stazioni appaltanti devono presidiare già in fase di predisposizione degli atti di gara.

Le principali novità del Bando tipo n. 2/2026 in sintesi

La tabella seguente riepiloga gli istituti su cui la Relazione illustrativa concentra i propri chiarimenti e il riferimento normativo di base.

Ambito Contenuto del Bando tipo n. 2/2026 Riferimento
Importo e soglie Criteri di stima e corrispettivi; maggiorazioni per servizi BIM Art. 14 e Allegato I.13
BIM Capitolato Informativo, OGI, ACDat/CDE; competenze UNI 11337-7 Art. 43 e Allegato I.9
Servizi di punta Servizi analoghi non identici, arco decennale, proporzionalità Delibera ANAC 176/2024
Avvalimento Regole sull'avvalimento professionale Art. 104, comma 3
Subappalto Disciplina del subappalto necessario e limiti motivati D.lgs. 36/2023
Intelligenza artificiale Dichiarazioni di trasparenza sull'uso di strumenti IA L. 132/2025; Reg. UE 2024/1689
Vincolatività Obbligo di applicazione, deroghe solo se motivate Art. 103

 

Verifiche e controlli del RUP nelle gare di ingegneria e architettura

Sul piano operativo, il RUP e la stazione appaltante possono ridurre il rischio di contenzioso presidiando alcuni passaggi chiave nella costruzione della gara SIA:

  • Verificare la corretta stima dell'importo ai sensi dell'art. 14 e applicare i corrispettivi dell'Allegato I.13, evitando basi d'asta incongrue rispetto al valore reale delle prestazioni.
  • Calibrare i requisiti di partecipazione sul valore dell'appalto, in particolare i servizi di punta, ricordando che i servizi devono essere analoghi e non identici e che soglie sproporzionate sono illegittime.
  • Predisporre un Capitolato Informativo coerente con il livello di digitalizzazione richiesto, verificando la presenza delle misure dell'Allegato I.9 quando il BIM è adottato in via volontaria.
  • Definire con precisione i criteri di valutazione dell'OEPV, dando peso adeguato a metodologia, gruppo di lavoro e Offerta di Gestione Informativa senza introdurre elementi discriminatori.
  • Motivare per iscritto ogni deroga allo schema tipo, come impone l'art. 103, per rendere la scelta difendibile in sede di eventuale ricorso.
  • Gestire correttamente subappalto e avvalimento, motivando gli eventuali limiti al subappalto necessario e applicando le regole sull'avvalimento professionale ex art. 104, comma 3.
  • Presidiare le dichiarazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale, richiedendole nella documentazione di gara in linea con la normativa vigente.
  • Effettuare i controlli tramite gli strumenti digitali (FVOE, Piattaforme di Approvvigionamento Digitale, identità digitale SPID/CIE/CNS ed eIDAS per gli operatori transfrontalieri).

FAQ

Il Bando tipo ANAC n. 2/2026 è obbligatorio per le stazioni appaltanti?

Sì. In base all'articolo 103 del d.lgs. 36/2023 i bandi tipo ANAC sono vincolanti: la stazione appaltante deve applicare lo schema e può discostarsene solo con una motivazione espressa e puntuale nella documentazione di gara. In assenza di adeguata motivazione, la deroga è illegittima e la procedura è esposta a impugnazione.

Da quando è in vigore il Bando tipo n. 2/2026?

Il Bando tipo è stato approvato con delibera ANAC n. 153 del 15 aprile 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2026). È divenuto efficace e vincolante dal 30 maggio 2026, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Si applica alle procedure avviate a partire da tale data.

Cosa si intende per "servizi di punta" nelle gare di ingegneria e architettura?

Sono gli incarichi di particolare rilevanza che l'operatore deve aver svolto, di norma nell'ultimo decennio, per dimostrare la capacità tecnica di eseguire il servizio in gara. L'ANAC chiarisce che devono essere servizi analoghi, non identici, e proporzionati per oggetto e importo all'appalto da affidare.

Che differenza c'è tra il Bando tipo e la Relazione illustrativa?

Il Bando tipo è lo schema di disciplinare che le stazioni appaltanti devono utilizzare. La Relazione illustrativa non introduce obblighi nuovi: spiega le ragioni giuridiche delle scelte contenute nello schema, richiama le prime pronunce giurisprudenziali e approfondisce i temi segnalati dagli operatori, fungendo da guida interpretativa.

Il Bando tipo n. 2/2026 rende obbligatorio il BIM in ogni gara?

No. La gestione informativa digitale è obbligatoria per gli interventi che superano le soglie fissate dall'art. 43 del Codice e dall'Allegato I.9. Al di fuori di questi casi il BIM può essere adottato volontariamente, ma solo dopo aver predisposto le misure organizzative richieste dall'Allegato I.9, come l'atto organizzativo e il piano di formazione.

Come si dimostrano oggi i requisiti nelle gare SIA sopra soglia?

La dimostrazione avviene tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e gli strumenti delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale. Gli operatori accedono con identità digitale (SPID, CIE, CNS) e, se transfrontalieri, tramite i sistemi eIDAS, in un quadro documentale standardizzato a livello europeo.

Cosa insegna la prassi ANAC: riferimenti normativi e fonti

  • Delibera ANAC n. 153 del 15 aprile 2026 — approvazione del Bando tipo n. 2/2026 per i servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea.
  • Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2026 — pubblicazione; efficacia e vincolatività dal 30 maggio 2026.
  • Art. 103, d.lgs. 36/2023 — vincolatività dei bandi tipo e obbligo di motivazione in caso di deroga.
  • Art. 14 e Allegato I.13, d.lgs. 36/2023 — determinazione dell'importo, soglie europee e corrispettivi SIA.
  • Art. 43 e Allegato I.9, d.lgs. 36/2023 — obblighi di gestione informativa digitale (BIM) e misure per l'adozione volontaria.
  • Art. 104, comma 3, d.lgs. 36/2023 — avvalimento professionale.
  • D.lgs. 209/2024 (Correttivo) — modifiche recepite nel disciplinare tipo.
  • Delibera ANAC n. 176/2024 — nozione di servizi analoghi, non assimilabili ai servizi identici.
  • Legge n. 132/2025 e Regolamento UE 2024/1689 — disciplina sull'uso dell'intelligenza artificiale.
  • Parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 — indicazioni recepite nell'aggiornamento dei bandi tipo.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consultazione dei testi ufficiali.

Fonte: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), delibera n. 153 del 15 aprile 2026 e Relazione illustrativa al Bando tipo n. 2/2026 — servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2026; efficacia dal 30 maggio 2026. Documento disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità: https://www.anticorruzione.it/-/del.153-15.04.2026-bando.tipo-n.2-2026