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IN SINTESICon la sentenza n. 1119 del 4 settembre 2026, il TAR Sardegna, Sez. I, ha respinto il ricorso di un operatore economico escluso da una gara aeroportuale per non aver dichiarato in modo specifico la volontà di ricorrere al subappalto necessario (o qualificante) per una categoria a qualificazione obbligatoria priva di attestazione SOA. Il Collegio ribadisce che la dichiarazione di subappalto necessario è funzionalmente diversa dalla mera dichiarazione generica di subappalto ex art. 119 del d.lgs. 36/2023: la prima attesta il possesso di un requisito di partecipazione, la seconda riguarda solo le modalità esecutive dell’appalto. Ne consegue che una dichiarazione generica non è sanabile tramite soccorso istruttorio, perché equivarrebbe a modificare l’offerta, non a integrarla.
Il caso: l’esclusione da una gara per lavori di manutenzione aeroportuale
La vicenda trae origine da una procedura aperta europea indetta da un ente gestore di infrastrutture aeroportuali, finalizzata alla stipula di un accordo quadro ex art. 154 del d.lgs. n. 36/2023 per la manutenzione ordinaria edile e impiantistica di uno scalo. Il lotto in questione, relativo ai lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e alla sgommatura della pista di volo, vedeva classificarsi al primo posto un operatore economico specializzato nel settore della segnaletica.
Nonostante il primo posto in graduatoria, la commissione giudicatrice ha proposto l’esclusione dell’impresa, ritenendo che non fosse in possesso della qualificazione SOA per la categoria scorporabile OG3 (a qualificazione obbligatoria) e che non avesse validamente dichiarato di voler ricorrere al subappalto qualificante per colmare tale carenza. Nella domanda di partecipazione, infatti, l’operatore aveva compilato solo la sezione generale relativa al subappalto ex art. 119, indicando l’intenzione di subappaltare OG3 al 100% e OS10 al 49%, ma aveva barrato ed espunto la sezione specifica dedicata al “subappalto qualificante”.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che la volontà di ricorrere al subappalto necessario fosse comunque desumibile, in modo inequivocabile, dal complesso della domanda e del DGUE, posto che la categoria OG3 era per essa priva di qualificazione e quindi non poteva che trattarsi di subappalto necessario. In subordine, ha lamentato la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante.
Subappalto necessario e subappalto facoltativo: una differenza funzionale, non formale
Il punto centrale della sentenza riguarda la natura della dichiarazione di subappalto necessario (detto anche qualificante). Il TAR Sardegna richiama un precedente pressoché sovrapponibile del Consiglio di Stato (Sez. V, 6 agosto 2026, n. 6400), secondo cui il subappalto qualificante ricorre quando un concorrente, privo di un requisito di gara, è tenuto a dichiarare espressamente la volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi. Questo istituto si distingue nettamente, sul piano funzionale, dal subappalto facoltativo, che riguarda invece la scelta di un operatore già qualificato di affidare a terzi l’esecuzione di alcune lavorazioni.
In sintesi: la dichiarazione di subappalto facoltativo attiene alle modalità esecutive della prestazione; la dichiarazione di subappalto necessario attiene al possesso stesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Per questo motivo — chiarisce il Collegio — la seconda non tollera formule generiche o predisposte per altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e trasparenza che governano le procedure di evidenza pubblica.
Nel caso di specie, la sola indicazione generica resa nella sezione ex art. 119 (senza compilare la sezione specifica “subappalto qualificante”) non è stata ritenuta equivalente alla dichiarazione richiesta dalla lex specialis, anche perché l’operatore aveva materialmente barrato la sezione dedicata al subappalto necessario, rendendo ancora più netta la carenza dichiarativa.
Subappalto necessario vs facoltativo: tabella di sintesi
Per orientarsi rapidamente tra le due figure, ecco gli elementi distintivi principali confermati dalla giurisprudenza richiamata.
| Elemento | Subappalto facoltativo | Subappalto necessario (qualificante) |
|---|---|---|
| Funzione | Scelta esecutiva di un operatore già qualificato | Modalità di attestazione di un requisito di partecipazione mancante |
| Momento rilevante | Fase esecutiva del contratto | Fase di ammissione/qualificazione alla gara |
| Formula dichiarativa | Generica, ex art. 119 d.lgs. 36/2023 | Specifica: indicazione della categoria per cui manca la qualificazione |
| Sanabilità con soccorso istruttorio | Sì, per mere irregolarità formali | No, se la dichiarazione manca del tutto |
Il soccorso istruttorio non salva la dichiarazione mancante
Il secondo profilo affrontato dal TAR riguarda l’ambito applicativo del soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. 36/2023. Anche su questo punto la sentenza si allinea all’orientamento del Consiglio di Stato: il soccorso istruttorio può essere utilizzato per integrare documentazione incompleta, ma non per sopperire alla totale assenza di una dichiarazione essenziale ai fini della qualificazione, perché ciò equivarrebbe a consentire una modifica sostanziale dell’offerta, in violazione del principio di immodificabilità.
Il Collegio precisa inoltre che l’assenza di un’espressa comminatoria di esclusione nella lex specialis per la mancata indicazione del subappalto necessario non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 del d.lgs. 36/2023): tale principio riguarda i requisiti di ordine generale, ma non impedisce alla stazione appaltante di introdurre requisiti speciali di carattere tecnico-professionale la cui carenza legittima comunque l’esclusione.
Per questi motivi, il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della recente e articolata evoluzione giurisprudenziale sul tema.
Verifiche e controlli del RUP e dell’operatore economico su dichiarazioni e modulistica di subappalto
La pronuncia offre indicazioni operative immediatamente utilizzabili sia dalle stazioni appaltanti sia dagli operatori economici.
- Per il RUP: predisporre nella modulistica di gara una sezione autonoma e chiaramente distinta per il subappalto necessario, con una premessa dichiarativa che espliciti la carenza di qualificazione, così da ridurre il rischio di contestazioni in sede di giudizio.
- Per il RUP: verificare, in sede di esame della documentazione amministrativa, che la sezione relativa al subappalto necessario sia stata effettivamente compilata quando il concorrente non possiede la qualificazione per una categoria scorporabile obbligatoria.
- Per l’operatore economico: controllare, prima dell’invio dell’offerta, che ogni categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria priva di attestazione SOA sia coperta da una dichiarazione di subappalto necessario resa nella sezione specifica, e non solo in quella generale ex art. 119.
- Per l’operatore economico: non fare affidamento sul soccorso istruttorio come rimedio successivo, poiché la giurisprudenza qui richiamata esclude che possa sanare l’assenza della dichiarazione di subappalto necessario.
- Per entrambe le parti: in caso di RTI o consorzi, verificare la coerenza tra le categorie di qualificazione possedute da mandataria e mandanti e le dichiarazioni di subappalto rese per le categorie scoperte.
- Per l’operatore economico: prestare particolare attenzione ai moduli che distinguono graficamente le due sezioni (subappalto generale e subappalto qualificante), evitando di barrare o espungere per errore la sezione pertinente.
FAQ
Cos’è il subappalto necessario o qualificante negli appalti pubblici?
È l’istituto a cui ricorre l’operatore economico privo della qualificazione SOA per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, dichiarando espressamente l’intenzione di affidarla in subappalto a un’impresa qualificata. A differenza del subappalto facoltativo, questa dichiarazione serve a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, non solo a organizzare l’esecuzione del contratto.
In cosa si differenzia il subappalto necessario dal subappalto facoltativo?
Il subappalto facoltativo riguarda un operatore già qualificato che sceglie di affidare a terzi parte delle lavorazioni in fase esecutiva. Il subappalto necessario, invece, attiene alla fase di ammissione alla gara: serve a colmare una carenza di qualificazione. Per questo la giurisprudenza richiede dichiarazioni distinte e non intercambiabili tra le due ipotesi.
È sufficiente una dichiarazione generica ex art. 119 per essere qualificato tramite subappalto necessario?
No. Secondo il TAR Sardegna e il Consiglio di Stato, la dichiarazione generica di subappalto, resa nella sezione ordinaria prevista dall’art. 119 del d.lgs. 36/2023, non equivale alla specifica dichiarazione di subappalto necessario, perché le due dichiarazioni hanno funzioni giuridiche diverse e non sono tra loro sovrapponibili.
Cosa succede se un operatore dichiara di voler subappaltare una categoria obbligatoria senza usare la formula specifica prevista dal disciplinare?
Se il disciplinare prevede una sezione autonoma per il subappalto necessario e l’operatore non la compila (o addirittura la esclude), la dichiarazione resa nella sezione generale non è idonea a dimostrare il possesso del requisito, con conseguente possibile esclusione dalla gara per carenza di qualificazione.
Il soccorso istruttorio può sanare la mancata dichiarazione di subappalto necessario?
No. La giurisprudenza richiamata dal TAR Sardegna esclude questa possibilità, perché la totale assenza della dichiarazione non è una mera irregolarità documentale sanabile, ma incide sul possesso stesso dei requisiti di partecipazione, la cui modifica in corso di gara violerebbe il principio di immodificabilità dell’offerta.
La mancata previsione di una sanzione espulsiva nella lex specialis impedisce l’esclusione per mancata dichiarazione di subappalto necessario?
No. Il principio di tassatività delle cause di esclusione, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 36/2023, riguarda i requisiti di ordine generale, ma non preclude alla stazione appaltante di introdurre requisiti speciali tecnico-professionali la cui carenza comporta comunque l’esclusione, anche senza un’espressa comminatoria nel bando.
Cosa devono controllare gli operatori economici prima di presentare l’offerta per evitare questo tipo di esclusione?
Devono verificare, categoria per categoria, di possedere la qualificazione SOA richiesta; per ogni categoria scorporabile obbligatoria priva di attestazione, devono compilare in modo specifico e autonomo la sezione dedicata al subappalto necessario, senza limitarsi alla dichiarazione generica prevista per il subappalto facoltativo.
Questa pronuncia riguarda solo gli appalti di lavori o anche servizi e forniture?
Il caso deciso riguarda un appalto di lavori con categorie scorporabili SOA, contesto tipico in cui il subappalto necessario trova applicazione. Il principio di diritto affermato — distinzione funzionale tra dichiarazione di subappalto necessario e facoltativo — ha comunque portata generale e può orientare l’interpretazione anche in altri settori, ferma restando la verifica delle specifiche previsioni della lex specialis di ciascuna procedura.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Art. 119, d.lgs. 36/2023 — disciplina generale del subappalto negli appalti pubblici.
- Art. 101, d.lgs. 36/2023 — soccorso istruttorio: limiti applicativi rispetto alla carenza dei requisiti di partecipazione.
- Art. 10, d.lgs. 36/2023 — principio di tassatività delle cause di esclusione.
- Art. 154, d.lgs. 36/2023 — disciplina degli accordi quadro.
- Art. 1367 c.c. — principio della conservazione del negozio giuridico, richiamato (e disatteso) dalla ricorrente.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 6 agosto 2026, n. 6400 — precedente specificamente richiamato dal TAR Sardegna, sulla distinzione tra modulo generale e modulo specifico di subappalto necessario.
- Consiglio di Stato, Sez. III, 31 marzo 2026, n. 2635; Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3180; Sez. V, 1° luglio 2022, n. 549; Sez. V, 31 marzo 2022, n. 2365 — orientamento consolidato sulla natura della dichiarazione di subappalto necessario.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 22 dicembre 2025, n. 10162; Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596 — esclusione del soccorso istruttorio per la mancata dichiarazione di subappalto necessario.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo di un team tecnico-giuridico specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Sardegna, Sez. I, sentenza 4 settembre 2026, n. 1119 (ric. n. 791/2026), pubblicata su Giurisprudenzappalti.it.

