Affidamento diretto di impianti sportivi sopra soglia: ANAC impone la gara sul progetto definitivo

Nov 5, 2026

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IN SINTESI

Sopra la soglia comunitaria, l’affidamento diretto di un intervento sull’impianto sportivo alla società utilizzatrice che lo ha proposto è illegittimo. Con la delibera n. 434 del 28 ottobre 2026, ANAC ribadisce che il Comune deve prima svolgere una gara sul progetto definitivo approvato, nel rispetto delle regole sul project financing del Codice dei contratti pubblici. La norma speciale dell’art. 4, comma 12, d.lgs. n. 38/2021 è una misura agevolativa per la società sportiva che ha già vinto la gara. Non è un’autorizzazione per l’ente a evitare la gara. Pesano anche la sostenibilità del piano economico-finanziario e i vantaggi pubblici non valorizzati.

Il caso: concessione ultraquarantennale dello stadio senza gara

La vicenda nasce da una segnalazione e da un’attività di vigilanza dell’Autorità. Riguarda una proposta articolata della società utilizzatrice di uno stadio, in un Comune capoluogo del Centro Italia. La proposta comprendeva la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione dell’impianto e la realizzazione di una clinica o casa di cura su un’area privata.

Il Comune ha affidato direttamente l’intervento con una concessione di durata superiore a quarant’anni e valore oltre i cento milioni di euro. Non ha svolto alcuna procedura di gara sul progetto definitivo approvato. ANAC (delibera n. 434/2026) ha ritenuto l’affidamento fondato su un’errata interpretazione del d.lgs. n. 38/2021.

Secondo l’Ente, il comma 12 dell’art. 4 avrebbe permesso di escludere sia il d.lgs. n. 50/2016 sia il comma 11 dello stesso articolo. La deroga sarebbe quindi scattata al ricorrere di due presupposti: la proposta della società utilizzatrice e lavori sopra un milione di euro con sovvenzioni pubbliche dirette inferiori al 50%. L’Autorità ha respinto questa lettura.

Il provvedimento comunale, con cui si disponeva l’affidamento e si riconosceva il permesso di costruire la clinica, è stato poi annullato dal TAR su ricorso della Regione. Secondo ANAC, l’annullamento incide anche sulla validità della convenzione stipulata con la società di scopo.

L’art. 4, comma 12, d.lgs. n. 38/2021 tutela la società e non il Comune

La disciplina speciale del d.lgs. n. 38/2021 mira a promuovere l’attività delle associazioni e società sportive. Resta però improntata ai principi di concorrenza, trasparenza e par condicio, come rimarca la delibera. La deroga non può quindi trasformarsi in affidamento diretto dell’intera operazione.

ANAC chiarisce che, sopra la soglia comunitaria, resta fermo l’obbligo di gara sul progetto definitivo approvato, nel rispetto del Codice in materia di project financing. L’Ente concedente deve far precedere l’affidamento da una procedura competitiva.

Cosa significa “affidamento libero dei lavori”

Il comma 12 prevede l’affidamento libero dei lavori in deroga al Codice e al comma 11, se l’importo è sotto un milione di euro o se, sopra tale importo, le sovvenzioni pubbliche dirette non superano il 50%. Secondo ANAC:

  • è una possibilità riconosciuta alla società proponente che sia risultata aggiudicataria della gara svolta a monte;
  • è una misura agevolativa per la società sportiva e non per l’Ente concedente;
  • consente di affidare liberamente solo i lavori oggetto del progetto definitivo posto a base di gara, che prevede anche la gestione dei servizi necessari al recupero degli investimenti.

Definizione: cos’è l’affidamento diretto di impianti sportivi sopra soglia

L’affidamento diretto di impianti sportivi sopra soglia è l’assegnazione di un intervento (costruzione, riqualificazione, gestione) a un operatore senza previa procedura competitiva, pur essendo il valore superiore alla soglia comunitaria. Secondo la delibera ANAC n. 434/2026, questa forma non è ammessa quando la proposta proviene dalla società o associazione utilizzatrice. Serve una gara sul progetto definitivo approvato.

Il “project financing” negli impianti sportivi è lo schema di partenariato pubblico-privato in cui un privato propone un intervento e ne ottiene la gestione per recuperare l’investimento. Va seguito il procedimento previsto dal Codice dei contratti pubblici, compresa la gara.

Le altre criticità: PEF, contributo pubblico e riscatto del bene

Oltre all’affidamento senza gara, ANAC rileva problemi di sostenibilità e di equilibrio dell’operazione.

Sostenibilità economica. Secondo l’Autorità, la documentazione del proponente è incompleta e indeterminata. L’operazione stadio-clinica non è economicamente sostenibile perché dipende da eventi futuri e incerti, come la realizzazione e la gestione della clinica.

Contributo pubblico occulto. La cessione gratuita del diritto di superficie e l’esonero da oneri e imposte sugli immobili configurano di fatto un contributo pubblico a carico del Comune. Nel PEF e nell’elaborato tecnico-economico non è evidenziato il valore effettivo di questi vantaggi, che per il concessionario sono un’entrata indiretta certa, sotto forma di risparmio.

Diritto di riscatto. Per ANAC, il riscatto del bene al termine della concessione è una sorta di “extra profitto” per il concessionario. Contrasta con l’art. 4, comma 12, che non lo prevede, e con l’art. 180, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. Questa norma configura il contributo pubblico come strumento per raggiungere l’equilibrio economico-finanziario.

Tabella di sintesi: cosa è consentito e cosa no

Il quadro operativo ricavabile dalla delibera può essere riassunto così.

SituazioneEsito secondo ANACNota
Proposta della società utilizzatrice, valore sopra soglia UE, nessuna garaAffidamento illegittimoServe gara sul progetto definitivo
Gara svolta, società proponente aggiudicatariaAffidamento libero dei soli lavoriMisura a favore della società
Applicazione del comma 12 da parte dell’Ente per evitare la garaNon consentitaLa norma non tutela l’Ente
Benefici pubblici (superficie gratuita, esoneri) non quantificati nel PEFCriticitàVanno valorizzati come contributo pubblico
Riscatto del bene a fine concessioneContrasto con la disciplinaExtra profitto per il concessionario

Verifiche e controlli del RUP sull’affidamento diretto di impianti sportivi sopra soglia

Il RUP e gli uffici del Comune concedente dovrebbero seguire questi passaggi prima di qualsiasi affidamento a una società sportiva.

  1. Verificare il valore complessivo dell’operazione (lavori, gestione, servizi connessi) rispetto alla soglia comunitaria. Un valore sopra soglia esclude la scorciatoia.
  2. Identificare il proponente. Se è la società utilizzatrice, ciò non basta a evitare la gara: la qualifica soggettiva non sostituisce la procedura.
  3. Pianificare la gara sul progetto definitivo approvato secondo il procedimento di project financing del Codice, prima di assegnare qualunque diritto.
  4. Collocare il comma 12 nel punto giusto. Può valere solo come agevolazione per la società già aggiudicataria, limitata ai lavori.
  5. Quantificare nel PEF ogni vantaggio pubblico: cessione del diritto di superficie, esoneri da oneri e imposte, altre utilità. Vanno trattati come contributo pubblico.
  6. Controllare l’equilibrio economico-finanziario. Evitare piani che dipendono da eventi incerti, come interventi accessori non ancora realizzati.
  7. Escludere clausole di riscatto non previste dalla norma, che generano extra profitto.
  8. Documentare la motivazione in modo completo e verificare la compatibilità con eventuali impugnazioni di altri enti, come nel caso della Regione.

Errore frequente: leggere il comma 12 come deroga generale al Codice a favore dell’Ente. Ne derivano affidamenti annullabili, convenzioni a rischio e responsabilità del RUP e dell’amministrazione.

FAQ

L’affidamento diretto di un impianto sportivo alla società utilizzatrice è sempre vietato sopra soglia?

Secondo la delibera ANAC n. 434/2026, sopra la soglia comunitaria l’Ente non può affidare direttamente l’intervento proposto dalla società utilizzatrice. Deve prima svolgere una gara sul progetto definitivo approvato, secondo le regole sul project financing del Codice dei contratti pubblici.

Cosa prevede l’art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 38/2021?

Consente l’affidamento libero dei lavori, in deroga al Codice e al comma 11, se l’importo è sotto un milione di euro o se le sovvenzioni pubbliche dirette non superano il 50%. Per ANAC, vale solo per la società proponente risultata aggiudicataria della gara a monte, e solo per i lavori del progetto posto a base di gara.

La deroga del comma 12 vale anche per il Comune concedente?

No. ANAC la qualifica come misura agevolativa riconosciuta alla società sportiva e non all’Ente concedente. Il Comune non può invocarla per evitare la gara sul progetto definitivo.

Il diritto di riscattare l’impianto a fine concessione è legittimo?

Secondo ANAC, il riscatto rappresenta un “extra profitto” per il concessionario. È in contrasto con l’art. 4, comma 12, che non lo prevede, e con l’art. 180, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 sulla funzione del contributo pubblico.

Cessione gratuita del diritto di superficie ed esoneri da oneri sono contributi pubblici?

Sì, secondo la delibera. Questi vantaggi configurano un contributo pubblico a carico dell’Ente e un’entrata indiretta certa per il concessionario. Vanno quantificati nel PEF e nell’elaborato tecnico-economico, cosa che nel caso esaminato non era avvenuta.

Cosa succede se il provvedimento di affidamento viene annullato dal giudice?

Nel caso esaminato, il TAR ha annullato la determina dirigenziale su ricorso della Regione. Secondo ANAC, l’annullamento produce effetti anche sulla validità della convenzione stipulata con la società di scopo, con conseguenze rilevanti per tutte le parti.

Cosa insegna la prassi ANAC: riferimenti normativi e fonti

  • ANAC, delibera n. 434 del 28 ottobre 2026 (Consiglio dell’Autorità): affidamento sopra soglia di interventi proposti dalla società utilizzatrice; obbligo di gara sul progetto definitivo.
  • D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, art. 4, commi 11 e 12: misure di accelerazione e semplificazione per impianti sportivi.
  • D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 180, comma 6: contributo pubblico e equilibrio economico-finanziario.
  • Codice dei contratti pubblici: disciplina del project financing e obbligo di procedura competitiva.
  • TAR, annullamento su ricorso della Regione: effetti sulla convenzione con la società di scopo.

 

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: ANAC, delibera n. 434 del 28 ottobre 2026, notizia pubblicata il 4 novembre 2026. (anticorruzione.it)