Accessibilità criterio autonomo nei bandi per le concessioni demaniali marittime

Set 2, 2026

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IN SINTESI

Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha trasmesso ad Anci la Delibera n. 27 del 21 luglio 2026, accompagnata da un Atto di indirizzo dedicato all’accessibilità delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative. Il documento non introduce nuovi obblighi, ma chiede ai Comuni costieri di applicare in modo uniforme le norme già vigenti: l’accessibilità deve diventare criterio autonomo di valutazione delle offerte, con impegni concreti, misurabili e verificabili per l’intera durata della concessione. Il Garante invita inoltre a riesaminare le procedure già avviate ma non ancora concluse, per adeguarle alle nuove indicazioni.

Cosa prevede l’Atto di indirizzo del Garante disabilità

L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita con il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, esercita funzioni di promozione e vigilanza sull’effettiva attuazione dei diritti delle persone con disabilità, in linea con la Convenzione ONU ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18. In questo quadro si inserisce la Delibera n. 27 del 21 luglio 2026, con cui il Collegio ha approvato l’Atto di indirizzo destinato ai Comuni costieri, alle Regioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle Autorità di sistema portuale.

Il documento non introduce nuovi obblighi normativi: la sua funzione è chiarire come applicare in modo concreto e uniforme disposizioni già esistenti, che riconoscono rilievo all’accessibilità e alla fruibilità delle aree demaniali. Come sottolineato nella nota diffusa dall’Autorità, l’accessibilità non è un servizio aggiuntivo, ma un diritto e una misura della qualità dell’accoglienza turistica.

Un punto centrale dell’Atto è che l’accessibilità deve riguardare l’intera esperienza balneare: non basta una passerella se poi la persona con disabilità incontra ostacoli nei servizi igienici, negli ausili per l’ingresso in acqua, nella comunicazione, nelle prenotazioni o nella formazione del personale. Questo approccio “di sistema” è ciò che distingue l’indicazione del Garante da un semplice adempimento tecnico sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

A chi è rivolto l’Atto di indirizzo

L’Atto è stato trasmesso, oltre che ad Anci, anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero per gli Affari Europei, ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio competenti per le politiche del mare e per la disabilità, al Ministero del Turismo, alla Conferenza Unificata, alle Regioni e ai Comuni costieri, agli enti concedenti e alle Autorità di sistema portuale.

Il riferimento alle interlocuzioni europee non è casuale: il riordino delle concessioni demaniali marittime è legato anche alla procedura di infrazione UE sul tema, e il Garante chiede che l’adeguamento alla disciplina europea diventi anche occasione per rafforzare i diritti delle persone con disabilità.

Accessibilità come criterio autonomo: cosa significa in una gara

Un criterio autonomo di valutazione è un parametro distinto, con un proprio punteggio, che non viene assorbito o diluito in voci generiche come “qualità del servizio” o “proposta progettuale”. È questa la richiesta principale del Garante ai Comuni costieri: nei bandi di affidamento delle concessioni demaniali marittime, l’accessibilità deve avere un peso specifico, misurabile e riconoscibile nella griglia di valutazione delle offerte tecniche.

In pratica, questo significa che il RUP dovrebbe prevedere, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, una voce dedicata all’accessibilità e alla qualità inclusiva dei servizi, con sotto-criteri specifici su percorsi, ausili, servizi igienici, comunicazione e formazione del personale.

L’Atto raccomanda inoltre di individuare condizioni minime inderogabili di accessibilità, sotto le quali l’offerta non è ammissibile, distinte dalle premialità aggiuntive per le soluzioni a maggiore impatto inclusivo.

Impegni concreti, misurabili e verificabili: la tabella di sintesi

L’Atto di indirizzo insiste su un concetto operativo preciso: gli impegni degli operatori economici in materia di accessibilità non devono restare dichiarazioni di intenti, ma tradursi in obblighi verificabili durante tutta la durata della concessione.

Elemento richiestoCosa comporta per il Comune/RUPCosa comporta per l’operatore economico
Accessibilità come criterio autonomoInserire una voce dedicata nella griglia di valutazione dell’offerta tecnicaPresentare una proposta specifica e distinta sull’accessibilità, non generica
Impegni concreti e misurabiliDefinire indicatori verificabili, ad esempio numero di ausili, percorsi accessibili e formazione del personaleQuantificare gli impegni assunti in sede di offerta
Recepimento negli atti concessoriTrasporre gli impegni vincenti in clausole della concessioneRispettare gli impegni come obbligo contrattuale, non come semplice dichiarazione
Verifica per tutta la durataPrevedere controlli periodici, non solo in fase di aggiudicazioneMantenere nel tempo gli standard dichiarati, pena eventuali conseguenze sanzionatorie
Riesame delle procedure in corsoValutare l’adeguamento dei bandi già pubblicati ma non conclusiVerificare se le condizioni di gara cui si partecipa sono coerenti con le nuove indicazioni

Verifiche e controlli del RUP su accessibilità e concessioni demaniali marittime

Per i Comuni costieri e i RUP coinvolti nell’affidamento o nel riordino delle concessioni demaniali marittime, l’Atto di indirizzo del Garante suggerisce un percorso operativo articolato in fasi.

  1. Ricognizione dello stato dei procedimenti in corso. Verificare se sono stati avviati bandi non ancora conclusi e valutare se le condizioni di accessibilità previste sono coerenti con le indicazioni della Delibera n. 27/2026.
  2. Definizione dei criteri minimi inderogabili. Individuare requisiti di accessibilità sotto i quali l’offerta non può essere ammessa, distinguendoli dalle premialità aggiuntive.
  3. Costruzione della griglia di valutazione. Attribuire all’accessibilità un punteggio autonomo e ben identificabile, evitando che venga assorbita in criteri generici di qualità.
  4. Formulazione di indicatori misurabili. Chiedere agli operatori economici impegni quantificabili, come numero e tipologia di ausili, percorsi accessibili, formazione del personale e canali di comunicazione dedicati.
  5. Recepimento negli atti concessori. Trasferire gli impegni offerti in sede di gara nelle clausole contrattuali della concessione, così da renderli vincolanti.
  6. Pianificazione dei controlli periodici. Prevedere verifiche non limitate alla fase di aggiudicazione, ma distribuite lungo l’intera durata della concessione.
  7. Coordinamento con Regione e Anci. Allineare i propri atti alle indicazioni trasmesse dal Garante ad Anci, per garantire uniformità applicativa tra Comuni diversi.

L’errore più frequente, in questa fase, è trattare l’accessibilità come un requisito di ammissibilità generico anziché come criterio di valutazione autonomo e ponderato: questo approccio rischia di rendere il criterio poco incisivo e difficilmente verificabile in sede di controllo successivo, con possibili contestazioni da parte di offerenti o associazioni di categoria in caso di aggiudicazioni percepite come poco trasparenti sul punto.

FAQ

La Delibera n. 27/2026 del Garante disabilità introduce nuovi obblighi per i Comuni?

No. L’Atto di indirizzo chiarisce espressamente di non introdurre nuovi obblighi, ma di favorire un’applicazione concreta e uniforme delle norme già vigenti in materia di accessibilità delle aree demaniali. Il suo valore è interpretativo e operativo, non normativo in senso stretto.

Cosa significa che l’accessibilità deve essere un criterio autonomo nella gara?

Significa che il bando deve prevedere una voce di valutazione dedicata e distinta per l’accessibilità, con un proprio punteggio, invece di considerarla implicitamente all’interno di criteri generici come la qualità del servizio o la proposta progettuale complessiva.

I Comuni devono rifare i bandi già pubblicati?

Il Garante auspica che i procedimenti già avviati e non ancora conclusi vengano riesaminati e, ove necessario, aggiornati alle indicazioni della Delibera n. 27/2026. Non si tratta di un obbligo automatico di annullamento, ma di un invito alla verifica di coerenza.

Come deve essere verificato l’impegno sull’accessibilità dopo l’aggiudicazione?

L’Atto raccomanda che gli impegni assunti in sede di offerta siano recepiti negli atti concessori e sottoposti a controllo per tutta la durata della concessione, non solo al momento dell’aggiudicazione. Serve quindi un sistema di monitoraggio periodico da parte dell’ente concedente.

A chi è rivolto l’Atto di indirizzo del Garante disabilità?

È rivolto principalmente ai Comuni costieri, tramite Anci, ma è stato trasmesso anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero del Turismo, alle Regioni, alla Conferenza Unificata e alle Autorità di sistema portuale, in coerenza con il riordino complessivo delle concessioni demaniali marittime.

Che rapporto c’è tra questo Atto e il riordino delle concessioni balneari legato alla normativa europea?

Il Garante collega esplicitamente le indicazioni sull’accessibilità al necessario adeguamento della disciplina delle concessioni demaniali marittime alle regole europee sulla concorrenza, chiedendo che questo passaggio diventi anche occasione per rafforzare i diritti delle persone con disabilità nel settore turistico-balneare.

Cosa rischia un Comune che non applica i criteri indicati dal Garante?

L’Atto non prevede sanzioni dirette, ma un bando privo di criteri di accessibilità adeguati resta comunque soggetto ai principi generali su parità di trattamento e non discriminazione già presenti nell’ordinamento, con possibili rilievi in sede di controllo o contenzioso da parte di soggetti interessati.

Cosa insegna la prassi: riferimenti normativi e fonti

  • Delibera del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità n. 27 del 21 luglio 2026, con relativo Atto di indirizzo su accessibilità, fruibilità e qualità inclusiva delle concessioni demaniali marittime.
  • Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, istitutivo dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
  • Legge 3 marzo 2009, n. 18, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, Delibera n. 27 del 21 luglio 2026 e relativo Atto di indirizzo, trasmessi ad Anci il 4 agosto 2026. (anci.it)