IN SINTESI
Con la sentenza n. 8032 del 4 novembre 2026, la Sezione V del Consiglio di Stato ribadisce che l’esclusione del consorzio stabile per la causa di esclusione di una consorziata non ammette scusanti. L’operatore economico deve conoscere le cause che lo riguardano e va escluso se, alla data di scadenza indicata dal bando, ne sussistono di non dichiarate. Anche assimilando la consorziata esecutrice all’ausiliaria, il rimedio dell’art. 97 d.lgs. 36/2023 (art. 63, par. 1, dir. 2014/24/UE) non opera per la sola ignoranza: questa deve anche non essere dovuta a mancanza di diligenza. Per i consorzi stabili, la verifica preventiva delle consorziate diventa quindi un presupposto di partecipazione.
Esclusione del consorzio stabile per causa della consorziata: il principio
Il Consiglio di Stato afferma che il consorzio stabile non può invocare l’ignoranza della causa di esclusione di uno dei componenti per evitare l’esclusione.
L’operatore economico deve conoscere le proprie cause di esclusione
La disciplina nazionale pone in capo all’operatore economico l’onere di conoscere le cause di esclusione che lo riguardano. Va escluso chi, alla data di scadenza indicata dal bando, presenta cause di esclusione non debitamente dichiarate. Il consorzio stabile, che partecipa in nome proprio, risponde dell’offerta presentata anche per i profili che attengono ai componenti. Non gli è consentito opporre di non conoscere la posizione di una consorziata.
Il rimedio dell’art. 97 richiede un’ignoranza non colposa
Il Consiglio di Stato esamina poi l’ipotesi, più favorevole al consorzio, in cui la consorziata esecutrice sia assimilata all’impresa ausiliaria. L’Adunanza plenaria ha sottolineato che i due rapporti non coincidono e che quello con la consorziata è meno intenso. La Sezione V osserva che, per sanare una causa escludente verificatasi prima dell’offerta con il meccanismo dell’art. 63, par. 1, della direttiva 2014/24/UE e dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, non basta ignorare il motivo di esclusione. L’ignoranza non deve neppure essere addebitabile a mancanza di diligenza, cioè non deve essere colposa.
Il precedente conforme: Cons. Stato, Sez. V, n. 9596/2024
La sentenza richiama il precedente n. 9596 del 29 novembre 2024. Secondo la massima riportata da fonti di settore, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’esclusione di un consorzio stabile la cui consorziata esecutrice presentava irregolarità fiscali, senza ammettere il rimedio sostitutivo in termini assoluti. Lo stesso commento sottolinea che il rimedio è subordinato alla comunicazione, in sede di offerta, dell’esistenza della causa escludente. Nella vicenda, il consorzio sosteneva di non conoscere le violazioni tributarie della consorziata esecutrice al momento dell’offerta. Il principio è lo stesso della sentenza n. 8032/2026: l’ignoranza non è sufficiente.
Definizioni chiave: consorzio stabile, consorziata esecutrice e ignoranza non colposa
Consorzio stabile: soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto con le imprese consorziate. Partecipa alla gara in proprio e risponde direttamente dell’offerta (artt. 65 e 67 d.lgs. 36/2023).
Consorziata esecutrice: impresa consorziata designata dal consorzio per eseguire il contratto o una parte di esso. Rispetto all’ausiliaria dell’avvalimento, il rapporto con il consorzio ha minore intensità, ma la sua posizione può essere avvicinata a quella dell’ausiliaria ai fini dei rimedi.
Ignoranza non colposa: mancata conoscenza della causa di esclusione che non dipende da negligenza dell’operatore. È la condizione che, insieme alla non conoscenza, consente di valutare l’applicazione del rimedio dell’art. 97 d.lgs. 36/2023 per le cause preesistenti all’offerta.
Meccanismo rimediale (art. 63, par. 1, dir. 2014/24/UE; art. 97 d.lgs. 36/2023): strumento che consente, a determinate condizioni, di evitare l’esclusione sostituendo il soggetto interessato dalla causa escludente. Il legislatore nazionale lo ha esteso ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici.
Quadro di sintesi: quando la causa di esclusione della consorziata travolge il consorzio
La tabella riepiloga gli scenari alla luce della pronuncia e dei precedenti richiamati.
| Situazione | Effetto | Fondamento |
|---|---|---|
| Causa di esclusione presente alla scadenza indicata dal bando e non dichiarata | Esclusione del consorzio | Cons. Stato, V, n. 8032/2026 |
| Consorzio che ignorava la causa della consorziata | Nessuna scusante | Cons. Stato, V, n. 8032/2026 |
| Ignoranza non colposa, con prova della diligenza | Possibile accesso al rimedio dell’art. 97, da valutare nel caso concreto | Art. 97 d.lgs. 36/2023; Cons. Stato, V, n. 9596/2024 |
| Causa sopravvenuta dopo l’offerta | Regime distinto, non esaminato dalla massima fornita | Art. 97 d.lgs. 36/2023 |
Verifiche e controlli del RUP e del consorzio stabile sulla consorziata esecutrice
La sentenza ha effetti pratici su entrambi i lati del rapporto di gara. Per ridurre il rischio di esclusione e di contenzioso, il percorso operativo è il seguente.
- Mappare le consorziate designate. Il consorzio stabile individua con certezza quali imprese eseguiranno il contratto e le dichiara in offerta.
- Controllare ogni consorziata prima dell’offerta. Il consorzio verifica regolarità fiscale e contributiva, casellario giudiziale, annotazioni nei casellari informatici e le altre cause di esclusione rilevanti, utilizzando il FVOE e le banche dati disponibili.
- Documentare la diligenza. Il consorzio conserva data, esito e fonte di ogni controllo, perché la prova della diligenza condiziona l’eventuale accesso al rimedio dell’art. 97.
- Dichiarare in modo completo. Ogni causa nota o conoscibile va dichiarata con l’offerta: la causa non dichiarata alla scadenza indicata dal bando porta all’esclusione.
- Attivare subito il rimedio, se ne ricorrono i presupposti. Secondo il precedente n. 9596/2024, la comunicazione dell’esistenza della causa in sede di offerta è condizione del rimedio sostitutivo.
- Verificare lato RUP la posizione delle esecutrici. Il RUP, nei controlli sull’aggiudicatario, accerta anche le consorziate esecutrici e non si limita al consorzio.
- Motivare il provvedimento. Il RUP indica nella motivazione della decisione la causa accertata, la data di riferimento e le ragioni per cui il rimedio dell’art. 97 è stato ammesso o escluso.
- Evitare l’errore più frequente. Non basta affermare di non avere conosciuto la causa: occorre mostrare di avere fatto i controlli che la diligenza richiedeva.
FAQ
Il consorzio stabile può essere escluso per una causa di esclusione che riguarda solo la consorziata?
Sì. Secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 8032/2026, il consorzio stabile va escluso se, alla data di scadenza indicata dal bando, sussiste una causa di esclusione non debitamente dichiarata, anche quando riguarda uno dei componenti. Il consorzio è un soggetto autonomo e risponde dell’offerta presentata, perciò non può opporre di avere ignorato la posizione della consorziata. Resta necessario verificare, nel singolo caso, quale consorziata sia interessata e quale norma qualifichi la circostanza come causa di esclusione.
L’ignoranza della causa di esclusione della consorziata salva il consorzio stabile?
No, da sola non basta. La sentenza n. 8032/2026 esclude che l’ignoranza sia di per sé una scusante e afferma che, per accedere al rimedio dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, l’ignoranza non deve essere dovuta a mancanza di diligenza. Il consorzio deve quindi dimostrare di avere fatto i controlli che un operatore diligente avrebbe compiuto. In assenza di verifiche documentate, l’ignoranza viene considerata colposa e l’esclusione resta la conseguenza.
Il consorzio stabile può sostituire la consorziata esecutrice colpita da una causa di esclusione?
Il rimedio dell’art. 97 d.lgs. 36/2023 è previsto anche per i consorzi stabili, limitatamente alle consorziate esecutrici. Per le cause preesistenti all’offerta, però, la sentenza n. 8032/2026 richiede un’ignoranza non colposa. Il precedente n. 9596/2024, nella massima riportata da fonti di settore, subordina il rimedio alla comunicazione dell’esistenza della causa in sede di offerta. La sostituzione non è quindi un rimedio generale e automatico, ma dipende dalle circostanze e dalla condotta del consorzio.
A quale data si valuta la causa di esclusione del consorzio stabile?
La massima fornita fa riferimento alla data di scadenza indicata dal bando: a quella data le cause di esclusione devono risultare debitamente dichiarate. Le cause sopravvenute dopo la presentazione dell’offerta seguono un regime distinto, collegato all’art. 97 d.lgs. 36/2023, che la massima non esamina. Il testo integrale della sentenza va consultato per stabilire se la pronuncia contenga precisazioni ulteriori su questo punto.
Che cosa deve fare il consorzio stabile prima di presentare l’offerta?
Deve verificare la posizione di ogni consorziata designata per l’esecuzione. Occorre controllare regolarità fiscale e contributiva, casellario giudiziale e annotazioni, consultando il FVOE e le altre banche dati, e dichiarare in offerta ogni circostanza rilevante. È opportuno conservare traccia di data ed esito dei controlli, perché la diligenza dimostrabile è la condizione per sperare nel rimedio dell’art. 97. Un controllo tardivo o parziale non scusa il consorzio.
Il RUP può ammettere il consorzio stabile se la consorziata ha una causa non dichiarata?
Di regola no: la sentenza n. 8032/2026 conferma che la causa non dichiarata alla scadenza indicata dal bando comporta l’esclusione. Il RUP può valutare l’applicazione dell’art. 97 d.lgs. 36/2023 solo se ricorrono le condizioni richieste, in particolare un’ignoranza non colposa. La decisione va motivata con riferimento alla causa accertata e alla diligenza del consorzio, per rendere il provvedimento difendibile in caso di impugnazione davanti al TAR competente.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2026, n. 8032: il consorzio stabile non può invocare l’ignoranza della causa di esclusione di un componente, e il rimedio dell’art. 97 richiede ignoranza non colposa.
- Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2024, n. 9596: precedente richiamato, relativo all’esclusione di un consorzio stabile per irregolarità fiscali della consorziata esecutrice (dato riscontrato su fonti secondarie).
- Cons. Stato, Ad. plen., n. 2/2022: inquadramento dei rapporti tra consorzio e consorziata e dei rimedi nelle procedure di gara, richiamato dalla giurisprudenza di settore.
- Art. 97 d.lgs. 36/2023: meccanismo rimediale e sostituzione del soggetto interessato dalla causa di esclusione.
- Artt. 65 e 67 d.lgs. 36/2023: disciplina dei consorzi stabili e della loro partecipazione alle gare.
- Art. 63, par. 1, dir. 2014/24/UE: fondamento europeo del meccanismo di sostituzione.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 4 novembre 2026, n. 8032. (giurisprudenzappalti.it)

