Focus – Affidamenti diretti sotto i 40.000 euro e risoluzione del contratto: i limiti all’automatismo espulsivo per violazioni fiscali non definitive

Ott 13, 2026

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1. Il contesto normativo e la semplificazione degli affidamenti diretti

Nel quadro del D.Lgs. n. 36/2023, gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro beneficiano di un regime procedimentale fortemente semplificato.

Le Stazioni Appaltanti hanno la facoltà di disporre l’affidamento confidando sulle autodichiarazioni fornite dall’operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, differendo i controlli a una fase successiva.

Tuttavia, qualora in sede di verifica ex post emerga l’insussistenza dei requisiti dichiarati, il legislatore ha previsto sanzioni incisive.

L’art. 52, comma 2, del Codice impone infatti conseguenze rigorose, culminanti nella risoluzione del contratto.

Il nodo interpretativo sorge quando l’irregolarità riscontrata non rientra tra le cause di esclusione automatica, ma tra quelle a valutazione discrezionale.

2. Il caso di specie

La vicenda sottoposta allo scrutinio del TAR Veneto trae origine da un affidamento diretto di modico valore (16.000 euro).

A seguito dell’avvio dell’esecuzione contrattuale, la Stazione Appaltante ha proceduto alle verifiche di rito tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).

Dalle interrogazioni è emersa la presenza di due gravi violazioni fiscali, per un importo superiore a cinque milioni di euro, seppur non definitivamente accertate.

Dinanzi a tale riscontro oggettivo, l’Amministrazione ha ritenuto mendace la dichiarazione resa in sede di gara, procedendo in via automatica alla risoluzione del contratto, all’esclusione della società dalle future procedure e alla contestuale segnalazione all’ANAC.

3. La pronuncia del TAR Veneto: esclusione automatica vs. non automatica

Con la sentenza n. 1591 del 17 luglio 2026, il TAR Veneto (Sezione III) ha annullato i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Stazione Appaltante, tracciando un netto discrimine tra le cause di esclusione automatica e quelle non automatiche nel perimetro applicativo dell’art. 52, comma 2.

Il Collegio ha chiarito che le conseguenze caducatorie previste dalla norma operano per qualsiasi difetto di requisito (generale o speciale). A mutare, tuttavia, è il percorso logico-giuridico che conduce alla dichiarazione di decadenza.

Mentre nelle cause di esclusione automatica l’estromissione è una conseguenza vincolata al mero riscontro del dato oggettivo, nelle fattispecie non automatiche (come le violazioni fiscali non definitive), il dato fattuale costituisce unicamente il presupposto per l’esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Ne deriva che il mero accertamento della pendenza fiscale non autorizza l’ente a una risoluzione de plano: è richiesta, a pena di illegittimità, una valutazione motivata sull’incidenza concreta dell’irregolarità sull’affidabilità dell’operatore.

4. I parametri della valutazione discrezionale del RUP

Al fine di colmare il deficit istruttorio sanzionato dalla sentenza, i Giudici amministrativi hanno declinato un catalogo (non esaustivo) di elementi che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è tenuto a ponderare prima di decretare l’inidoneità dell’operatore e la risoluzione del vincolo negoziale:

· Solidità economico-finanziaria: valutazione del volume d’affari e della complessiva consistenza patrimoniale dell’impresa.

· Criterio di proporzionalità: analisi del rapporto tra il quantum del debito tributario contestato e il valore specifico dell’affidamento in esame.

· Imputabilità sostanziale: verifica di circostanze attenuanti, quali l’eventuale derivazione del debito da società incorporate o fuse.

· Stato del contenzioso: natura non ancora definitiva degli accertamenti fiscali in essere.

· Garanzie partecipative: disamina puntuale delle giustificazioni e delle osservazioni prodotte dall’operatore economico in sede procedimentale.

5. Conclusioni: la semplificazione non esonera dall’obbligo motivazionale

La pronuncia in esame si inserisce nel virtuoso filone giurisprudenziale volto ad arginare derive formalistiche e automatismi espulsivi in contrasto con il principio del risultato e della fiducia.

Il TAR Veneto ribadisce un principio cardine: nell’ambito del sottosoglia, la ratio semplificatoria incide esclusivamente sulle modalità e sulle tempistiche di verifica (sdoganando il controllo ex post), ma non realizza alcuna deroga ai principi generali dell’azione amministrativa.

Il potere valutativo attribuito alla Stazione Appaltante in presenza di cause di esclusione non automatiche rimane incomprimibile e necessita sempre di un’istruttoria rigorosa e di una motivazione analitica, che valuti in concreto la perdurante affidabilità del contraente.

A cura della Redazione Legale di TuttoGare PA del 13/10/2026.

Fonte: TAR Veneto, Sezione Terza, sentenza n. 1591/2026, pubblicata il 17/07/2026.