La verifica di anomalia della prima classificata è l’unico controllo richiesto dal Codice appalti

Ott 2, 2026

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IN SINTESI

Secondo il TAR Piemonte (sez. I, sentenza n. 1920 del 1° ottobre 2026), la verifica di anomalia della prima classificata è l’unico controllo imposto dall’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante valuta congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della sola migliore offerta, senza estendere l’esame alle altre offerte in graduatoria. Il comma 2 dell’articolo 110 prevede la richiesta scritta di spiegazioni entro un termine non superiore a quindici giorni. Non attribuisce un potere di verifica generalizzato: disciplina come si controlla l’offerta sospetta.

La verifica di anomalia della prima classificata nell’articolo 110 del Codice

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso perché infondato (punto 14.1) e ha chiarito che la valutazione di anomalia si svolge solo nei confronti della prima classificata. Nella motivazione la questione riguarda l’ambito soggettivo della verifica: a chi la stazione appaltante deve rivolgerla.

Il collegio parte dal testo dell’articolo 110, comma 1, secondo cui le stazioni appaltanti «valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta» che appaia anormalmente bassa. Il legislatore indica quindi come oggetto del controllo la migliore offerta, non ogni offerta presentata. Il bando o l’avviso, aggiunge la norma, indicano gli elementi specifici su cui fondare la valutazione.

Nel caso esaminato anche la lex specialis andava nella stessa direzione. L’articolo 22 del disciplinare, che non era stato impugnato, ripeteva la formula della norma e riferiva la valutazione alla migliore offerta.

Nota redazionale: gli estremi della sentenza sono riportati come indicati nella fonte fornita. Dato non verificabile in questa sede, si raccomanda controllo su fonte ufficiale prima della pubblicazione.

Che cos’è la valutazione di anomalia

La valutazione di anomalia è il procedimento con cui la stazione appaltante verifica se un’offerta che appare anormalmente bassa sia comunque seria, sostenibile e realizzabile. Il suo scopo, richiamando Consiglio di Stato, sez. III, n. 8092/2025 (citata nella sentenza), è tutelare l’interesse pubblico alla scelta del miglior contraente possibile.

L’esclusione per anomalia non è una sanzione. È l’effetto di un giudizio di complessiva inadeguatezza dell’offerta rispetto al fine da raggiungere, cioè la corretta esecuzione dell’appalto.

Il principio di diritto affermato dal TAR Piemonte

Il TAR collega la regola al principio del risultato del nuovo Codice. Secondo il collegio, l’amministrazione deve tendere al miglior risultato possibile e selezionare operatori che mostrino fin da subito diligenza e professionalità, come richiamato dal precedente del TAR Sicilia, Catania, n. 3738/2023.

Da qui discende il ragionamento operativo: estendere il controllo a ogni offerta sarebbe illogico. Aggraverebbe il procedimento senza vantaggio per l’interesse pubblico e frustrerebbe la celerità che il principio del risultato richiede. La verifica va condotta solo nei confronti dell’operatore che dovrà eseguire il servizio.

Il collegio affronta anche il secondo comma. La richiesta scritta di spiegazioni, con termine non superiore a quindici giorni, non conferisce una facoltà discrezionale di valutare la congruità di ogni offerta che appaia anomala. È una regola operativa sulle modalità di verifica dell’offerta.

Tabella di sintesi: comma 1 e comma 2 dell’articolo 110

AspettoComma 1Comma 2
FunzioneIndividua cosa si valutaIndividua come si verifica
OggettoCongruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offertaSpiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
DestinatarioPrima classificataOperatore la cui offerta appare anomala
TermineNon previstoNon superiore a 15 giorni
EffettoDelimita l’ambito soggettivo della verificaNon amplia il potere di verifica alle altre offerte

Verifiche e controlli del RUP sulla verifica di anomalia della prima classificata

Dalla sentenza si ricavano indicazioni operative per RUP e stazioni appaltanti.

  1. Individuare la migliore offerta secondo la graduatoria e il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara.
  2. Accertare se l’offerta appaia anormalmente bassa, sulla base degli elementi specifici indicati dal bando o dall’avviso.
  3. Richiedere per iscritto le spiegazioni all’operatore economico, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.
  4. Valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, tenendo conto dei costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9.
  5. Motivare l’esito in modo puntuale, perché l’esclusione deriva da un giudizio di inadeguatezza complessiva dell’offerta.
  6. Non avviare verifiche sulle altre offerte in graduatoria se la prima classificata supera il controllo.
  7. Redigere con precisione la lex specialis: se il disciplinare riproduce l’articolo 110, un’estensione della verifica ad altre offerte sarebbe difficile da giustificare.

Errore frequente da evitare: leggere il comma 2 come facoltà di verificare ogni offerta sospetta. Per il TAR Piemonte è una regola procedurale, non un ampliamento del potere.

FAQ

La stazione appaltante deve verificare l’anomalia di tutte le offerte?

No. Secondo il TAR Piemonte (sentenza n. 1920/2026), la valutazione di anomalia va effettuata solo nei confronti della prima classificata. L’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede infatti la verifica della «migliore offerta» che appaia anormalmente bassa. Estenderla alle altre offerte aggraverebbe il procedimento senza utilità per l’interesse pubblico.

Che cosa valuta la stazione appaltante nella verifica di anomalia?

Valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta. La valutazione considera elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, e gli elementi indicati dal bando o dall’avviso. L’obiettivo è accertare che l’offerta sia affidabile e che l’appalto possa essere eseguito correttamente.

Il comma 2 dell’articolo 110 permette di verificare ogni offerta anomala?

No. Per il TAR Piemonte il comma 2 non attribuisce un potere discrezionale di valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa. Prevede una regola operativa: la richiesta scritta di spiegazioni sul prezzo o sui costi, con termine non superiore a quindici giorni. Il comma 2 dice come verificare l’offerta, mentre il comma 1 dice quale offerta verificare.

Quanto tempo ha l’operatore per giustificare l’offerta anomala?

Il comma 2 dell’articolo 110 stabilisce che la stazione appaltante assegni un termine non superiore a quindici giorni per fornire le spiegazioni. La richiesta deve essere formulata per iscritto e riguarda il prezzo o i costi proposti. Il termine massimo è fissato dalla norma e non può essere superato dalla stazione appaltante.

Perché la verifica solo sulla prima classificata rispetta il principio del risultato?

Perché evita controlli inutili e mantiene la celerità della procedura. Il principio del risultato impone all’amministrazione di selezionare il miglior contraente possibile. Per il TAR Piemonte questo obiettivo si raggiunge verificando l’affidabilità dell’operatore che dovrà eseguire l’appalto, senza appesantire la gara con valutazioni sulle altre offerte.

Cosa succede se l’offerta della prima classificata risulta inadeguata?

L’offerta viene esclusa. Secondo il Consiglio di Stato, sez. III, n. 8092/2025, richiamato dal TAR, l’esclusione è l’effetto di una valutazione di complessiva inadeguatezza dell’offerta rispetto al fine da raggiungere. A quel punto la stazione appaltante procede con le offerte successive in graduatoria.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • Art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023: valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta anormalmente bassa.
  • Art. 110, comma 2, d.lgs. 36/2023: richiesta scritta di spiegazioni, con termine non superiore a quindici giorni.
  • Art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023: costi dichiarati dall’operatore, richiamati dall’articolo 110, comma 1.
  • TAR Piemonte, sez. I, 1° ottobre 2026, n. 1920: la verifica di anomalia riguarda solo la prima classificata (punti 14.1 e 14.2).
  • Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8092: l’esclusione per anomalia è l’effetto di una valutazione di inadeguatezza complessiva dell’offerta.
  • TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 3738/2023: il principio del risultato e la selezione di operatori affidabili fin dalle prime fasi della gara.
  • Art. 22 del disciplinare di gara (caso esaminato): valutazione della congruità della migliore offerta, non impugnato.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 1° ottobre 2026, n. 1920 (punti 14.1 e 14.2). (giurisprudenzappalti.it)