IN SINTESI
La mancata pubblicazione dei curricula dei commissari non basta, da sola, a invalidare la procedura di gara. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, con la sentenza del 29 settembre 2026, n. 5413. L’obbligo di pubblicazione esiste ed è previsto dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. 36/2023, ma la sua violazione resta un’irregolarità. La gara può essere viziata solo se si accerta in concreto un’incompatibilità, un conflitto di interessi o un’altra situazione ostativa rilevante. Restano quindi decisivi i requisiti sostanziali dell’art. 93 del Codice: assenza di incompatibilità, esperienza e adeguata competenza professionale.
La mancata pubblicazione dei curricula è un’irregolarità, non un vizio invalidante
Il TAR Napoli parte da un dato normativo certo. L’obbligo di pubblicare i curricula dei componenti della commissione giudicatrice è previsto, in continuità con la disciplina previgente, dall’art. 28, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). Nel caso esaminato era ripreso anche dall’art. 20 del disciplinare di gara.
Il Tribunale precisa però che l’inosservanza di questo obbligo costituisce un’irregolarità e non rende illegittima la composizione della commissione. Ciò vale purché i commissari possiedano i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
Il collegio richiama un orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario. Secondo questo orientamento, l’omessa pubblicazione dei curricula e delle dichiarazioni sull’assenza di incompatibilità o conflitti di interesse non rende illegittimo, e tantomeno nullo, il provvedimento di nomina o gli atti della procedura.
La ragione è che gli obblighi di pubblicità hanno una funzione conoscitiva e preventiva. Servono a consentire la verifica delle competenze dei commissari e dell’eventuale presenza di situazioni ostative, ma non sono elementi essenziali dell’atto di nomina.
Principio di diritto: la procedura può essere viziata soltanto se è accertata in concreto una causa di incompatibilità, un conflitto di interessi o un’altra situazione ostativa rilevante. La sola omissione degli adempimenti pubblicitari non è sufficiente. Il TAR richiama a sostegno Consiglio di Stato, Sez. V, n. 283 del 14 gennaio 2019 e Sez. V, n. 1822 del 4 marzo 2025.
Requisiti sostanziali dei commissari: la definizione operativa
Per “requisiti sostanziali” dei commissari si intendono le condizioni previste dall’art. 93 del d.lgs. 36/2023 che rendono legittima la composizione della commissione giudicatrice. Secondo la sentenza sono tre:
- assenza di profili di incompatibilità;
- esperienza;
- adeguata competenza professionale.
Sono questi elementi, e non la pubblicazione online dei documenti, a determinare la regolarità della nomina.
La pubblicazione dei curricula è invece uno strumento di trasparenza. Rende verificabili dall’esterno i requisiti sostanziali, ma non li sostituisce e non ne condiziona l’esistenza.
Omissione pubblicitaria e vizio sostanziale a confronto
La tabella distingue le due situazioni, con la conseguenza indicata dal TAR Napoli.
| Situazione | Natura | Effetto sulla gara |
|---|---|---|
| Curricula non pubblicati, requisiti sussistenti | Irregolarità pubblicitaria | Nessuna invalidità |
| Dichiarazioni su incompatibilità non pubblicate, nessun conflitto | Irregolarità pubblicitaria | Nessuna invalidità |
| Incompatibilità o conflitto di interessi accertato | Vizio sostanziale | Procedura viziata |
| Mancanza di esperienza o competenza adeguata | Vizio sostanziale | Procedura viziata |
Il discrimine è la sostanza e non la forma: solo un vizio accertato in concreto incide sulla validità della procedura.
Verifiche e controlli del RUP sulla pubblicazione dei curricula dei commissari
Il principio del TAR non autorizza a trascurare la pubblicazione. Un’irregolarità resta tale e può esporre la stazione appaltante a rilievi, anche se non porta all’annullamento. Ecco un percorso operativo per ridurre i rischi.
- Pubblicare tempestivamente i curricula nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione dedicata alla procedura, come previsto dall’art. 28, comma 2, del Codice e dal disciplinare.
- Acquisire le dichiarazioni sull’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi prima dell’insediamento della commissione.
- Verificare il possesso di esperienza e competenza in relazione all’oggetto dell’appalto, secondo l’art. 93.
- Conservare la documentazione che dimostra i requisiti sostanziali, per poterla produrre in caso di contenzioso.
- Rimediare subito a una pubblicazione omessa, senza attendere un eventuale ricorso.
- Allineare disciplinare e prassi: se il disciplinare richiama l’obbligo di pubblicazione, il richiamo va rispettato.
Errori frequenti da evitare: pubblicare i curricula dopo la conclusione dei lavori, raccogliere dichiarazioni generiche e non documentare la valutazione della competenza dei commissari.
Per gli operatori economici la lezione è speculare. Contestare la sola omessa pubblicazione è un motivo debole. Serve individuare elementi concreti di incompatibilità, conflitto di interessi o carenza di competenza.
FAQ
La mancata pubblicazione dei curricula dei commissari rende illegittima la gara?
No, non da sola. Secondo il TAR Campania, Napoli, n. 5413/2026, l’omessa pubblicazione è un’irregolarità e non un vizio invalidante. La procedura risulta viziata solo se è accertata in concreto un’incompatibilità, un conflitto di interessi o un’altra situazione ostativa rilevante. Se i commissari hanno i requisiti sostanziali dell’art. 93 del Codice, la composizione della commissione resta legittima. Il difetto pubblicitario non intacca la validità della nomina né degli atti di gara.
Esiste un obbligo di pubblicare i curricula dei commissari di gara?
Sì. Il TAR richiama l’art. 28, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che conferma l’obbligo già previsto dalla disciplina precedente. Nel caso esaminato l’obbligo era recepito anche dall’art. 20 del disciplinare. L’obbligo non viene messo in discussione dalla sentenza. Ne viene solo limitata la conseguenza: la sua violazione è una irregolarità e non comporta automaticamente l’invalidità della procedura.
Quali requisiti devono avere i commissari secondo l’art. 93 del Codice?
L’art. 93 richiede l’assenza di profili di incompatibilità e il possesso di esperienza e di adeguata competenza professionale. Sono questi i requisiti sostanziali che, secondo il TAR Napoli, determinano la legittimità della composizione della commissione. Per questo il RUP deve curare non solo la pubblicazione dei documenti, ma anche la verifica effettiva di ciascun requisito, conservando la documentazione a supporto in vista di possibili contestazioni.
Quando la gara può essere annullata per la composizione della commissione?
Quando emerge, e viene accertata in concreto, una causa di incompatibilità, un conflitto di interessi o un’altra situazione ostativa rilevante in capo a un commissario. Lo stesso vale per la mancanza dei requisiti di esperienza e competenza. In questi casi il vizio è sostanziale e può incidere sulla validità della procedura. Non è invece sufficiente lamentare l’omissione degli adempimenti di trasparenza.
Perché la giurisprudenza non annulla la gara per l’omessa pubblicazione?
Perché gli obblighi di pubblicità hanno funzione conoscitiva e preventiva. Servono a consentire la verifica delle competenze dei commissari e di eventuali situazioni ostative, ma non sono elementi essenziali dell’atto di nomina. Il TAR richiama un orientamento maggioritario, con precedenti del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 283/2019 e n. 1822/2025. Senza un vizio sostanziale, l’omissione resta una violazione formale priva di effetto invalidante.
La pubblicazione dei curricula può essere sanata dopo la nomina?
La sentenza non affronta direttamente il punto, e nel testo disponibile non si trova un’indicazione specifica sui tempi. Sul piano operativo, la scelta prudente per la stazione appaltante è pubblicare comunque i documenti mancanti appena rilevata l’omissione. La regolarizzazione riduce il rilievo dell’irregolarità e rafforza la trasparenza della procedura, pur senza essere condizione di validità secondo l’orientamento richiamato dal TAR.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Art. 28, comma 2, d.lgs. 36/2023: obbligo di pubblicazione dei curricula dei componenti della commissione, in continuità con la disciplina previgente.
- Art. 93, d.lgs. 36/2023: requisiti dei commissari, cioè assenza di incompatibilità, esperienza e adeguata competenza professionale.
- Art. 20 del disciplinare di gara: recepimento contrattuale dell’obbligo di pubblicazione, nel caso esaminato.
- TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 settembre 2026, n. 5413: l’omessa pubblicazione è un’irregolarità e non invalida la procedura senza incompatibilità concreta.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 283: precedente richiamato dal TAR.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2025, n. 1822: precedente richiamato dal TAR.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, sentenza 29 settembre 2026, n. 5413. (giurisprudenzappalti.it)

