IN SINTESI
La rendicontazione di sostenibilità semplificata si basa su due regolamenti delegati della Commissione europea, il 2026/1560 e il 2026/1563, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE il 21 settembre 2026. Il primo introduce uno standard volontario (VSME) per le imprese fino a 1.000 dipendenti non soggette all’obbligo. Il secondo riduce e semplifica gli ESRS per le imprese obbligate. Entrambi attuano la Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I). L’effetto più rilevante per gli operatori economici è un limite massimo alle informazioni di sostenibilità che le imprese maggiori possono chiedere ai fornitori della loro catena del valore.
Il quadro: Omnibus I e i due regolamenti delegati
La Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I) restringe il perimetro delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità e semplifica la due diligence. Le soglie indicate nella fonte sono più di 1.000 dipendenti e più di 450 milioni di euro di fatturato netto. I due regolamenti delegati completano questo percorso sul piano tecnico, cioè sul contenuto degli standard.
Sono atti delegati della Commissione. Secondo le fonti consultate, non richiedono recepimento nazionale, quindi si applicano direttamente anche in Italia.
Reg. (UE) 2026/1560: lo standard volontario per le imprese sotto soglia
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 recepisce in norma europea il Voluntary Sustainability Reporting Standard (VSME), elaborato da EFRAG e già adottato dalla Commissione nel 2025 come raccomandazione. Lo standard ha carattere volontario. Ha una struttura modulare, articolata in modulo base e modulo completo.
Consente alle imprese fino a 1.000 dipendenti di rendicontare le proprie informazioni di sostenibilità secondo un unico standard europeo.
Reg. (UE) 2026/1563: gli ESRS semplificati
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 modifica il Reg. (UE) 2023/2772, cioè gli standard ESRS del 2023. Per le imprese obbligate:
- riduce la quantità di informazioni richieste;
- dà maggiore attenzione ai dati quantitativi;
- distingue in modo più netto tra informazioni obbligatorie e volontarie;
- introduce disposizioni più chiare sul principio di materialità.
Secondo fonti specializzate, gli standard rivisti sono obbligatori per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata per il 2026.
Cos’è il limite per la catena del valore
Il limite per la catena del valore (value chain cap) è un tetto alle informazioni di sostenibilità che le imprese soggette a rendicontazione possono richiedere ai propri partner commerciali sotto soglia. Lo standard volontario diventa così il riferimento massimo di ciò che può essere chiesto.
Il passaggio è particolarmente rilevante per le PMI che lavorano come subappaltatori o fornitori di grandi operatori. Anche se non sono obbligate, possono adottare il VSME per rispondere in modo uniforme e proporzionato.
Confronto tra i due regolamenti
| Aspetto | Reg. 2026/1560 (VSME) | Reg. 2026/1563 (ESRS) |
|---|---|---|
| Destinatari | Imprese fino a 1.000 dipendenti, non obbligate | Imprese obbligate, oltre 1.000 dipendenti e 450 mln € di fatturato |
| Natura | Volontaria | Obbligatoria |
| Effetto principale | Unico standard e tetto alle richieste sulla catena del valore | Meno informazioni, più dati quantitativi, materialità più chiara |
| Atto di riferimento | Recepisce la raccomandazione VSME del 2025 | Modifica il Reg. (UE) 2023/2772 |
Verifiche e controlli del RUP sulla rendicontazione di sostenibilità semplificata
I regolamenti non modificano direttamente il D.Lgs. 36/2023 e non impongono nuovi adempimenti alle stazioni appaltanti. Hanno però effetti pratici sulla richiesta di informazioni ambientali e sociali agli operatori economici. Per il RUP è utile procedere così:
- Distinguere i requisiti di gara dalla rendicontazione d’impresa. Criteri ambientali minimi (art. 34 D.Lgs. 36/2023), clausole sociali e ambientali (art. 57) e criteri premianti (art. 108) sono strumenti diversi dal reporting aziendale.
- Non richiedere per prassi un report di sostenibilità completo. Un obbligo generalizzato per tutti i concorrenti rischia di essere sproporzionato e di limitare l’accesso al mercato delle PMI.
- Calibrare le richieste sulla dimensione dell’impresa. Per gli operatori sotto soglia, il VSME può essere un formato di riferimento accettabile, mai un requisito obbligatorio, salvo diversa previsione motivata.
- Evitare questionari ad hoc non collegati all’oggetto dell’appalto. Ogni richiesta deve essere legata all’oggetto del contratto e motivata.
- Verificare il punto di vista dei grandi concessionari e appaltatori. Chi è soggetto agli ESRS può richiedere dati ai subappaltatori, ma nei limiti del tetto per la catena del valore.
- Monitorare il recepimento nella prassi italiana. Vanno seguiti eventuali chiarimenti di ANAC, MIT e dell’ordinamento nazionale sulla rendicontazione.
Errori da evitare: confondere il VSME con un requisito di partecipazione, chiedere informazioni non pertinenti, ignorare la proporzionalità rispetto alla dimensione dell’impresa.
FAQ
I regolamenti 2026/1560 e 2026/1563 sono già in vigore?
Entrambi sono stati pubblicati nella GUUE il 21 settembre 2026. Secondo fonti specializzate, il Reg. 2026/1563 entra in vigore il 10 novembre 2026. Per il Reg. 2026/1560 la data va verificata su EUR-Lex. Gli ESRS rivisti diventano obbligatori per gli esercizi dal 1° gennaio 2027, con applicazione anticipata possibile per il 2026.
Che cos’è il VSME?
Il VSME è il Voluntary Sustainability Reporting Standard, uno standard volontario elaborato da EFRAG per la rendicontazione di sostenibilità delle imprese non soggette agli obblighi. Il Reg. (UE) 2026/1560 lo recepisce in norma europea. Ha una struttura modulare, con modulo base e modulo completo, e permette a un’impresa fino a 1.000 dipendenti di rendicontare secondo un unico standard.
Una PMI deve redigere il report di sostenibilità per partecipare a una gara?
No, non in forza di questi regolamenti. Il VSME è volontario e i regolamenti non prevedono un obbligo per i concorrenti agli appalti pubblici. Eventuali richieste della stazione appaltante devono discendere dal Codice dei contratti pubblici, essere legate all’oggetto dell’appalto ed essere proporzionate.
Cosa cambia per le imprese soggette agli ESRS?
Il Reg. 2026/1563 rivede gli standard del 2023: meno informazioni richieste, più dati quantitativi, distinzione più netta tra informazioni obbligatorie e volontarie, e regole più chiare sulla materialità. Le imprese obbligate sono quelle con oltre 1.000 dipendenti e oltre 450 milioni di euro di fatturato netto, secondo quanto riportato dalla fonte.
Cos’è il limite per la catena del valore?
È un tetto alle informazioni di sostenibilità che un’impresa obbligata può richiedere ai fornitori e partner sotto soglia. Il riferimento massimo è lo standard volontario. Serve a evitare che gli oneri di rendicontazione si trasferiscano a cascata sulle PMI.
Le stazioni appaltanti sono soggette a questi obblighi?
Le fonti consultate non prevedono obblighi diretti per le stazioni appaltanti. I regolamenti riguardano le imprese. Restano ferme le regole del D.Lgs. 36/2023 su CAM, clausole ambientali e sociali e criteri di aggiudicazione.
Cosa insegna la prassi: riferimenti normativi e fonti
- Regolamento delegato (UE) 2026/1560: standard volontario di rendicontazione di sostenibilità per le imprese protette dal limite per la catena del valore.
- Regolamento delegato (UE) 2026/1563: modifica del Reg. (UE) 2023/2772 per la semplificazione degli ESRS.
- Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I): modifica la Direttiva 2013/34/UE e restringe il perimetro degli obblighi.
- Direttiva 2013/34/UE (artt. 19-bis, 29-bis, 29-ter): base giuridica della rendicontazione di sostenibilità.
- D.Lgs. 36/2023, artt. 34, 57, 108: CAM, clausole sociali e ambientali, criteri di aggiudicazione.
- Raccomandazione (UE) 2025/1710: base del VSME.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: Regolamenti delegati (UE) 2026/1560 e 2026/1563 della Commissione europea, adottati il 3 luglio 2026 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 21 settembre 2026; Direttiva (UE) 2026/470.(ance.it)

