Rito super-accelerato accesso agli atti: i 10 giorni scattano solo con decisione espressa sull’oscuramento

Set 29, 2026

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IN SINTESI

Con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato precisa i confini del rito super-accelerato sull’accesso agli atti di gara previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023. Il termine di 10 giorni decorre solo se la stazione appaltante adempie agli obblighi informativi e adotta una decisione espressa e specifica sulla richiesta di oscuramento. La sola pubblicazione di un’offerta con omissis non vale come accoglimento implicito. In assenza dei presupposti, si applica il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a.

Il rito super-accelerato è una disciplina eccezionale

Nelle gare, l’aggiudicatario può chiedere di oscurare parti della propria offerta tecnica per tutelare segreti tecnici o commerciali. La Plenaria ribadisce che l’art. 36, comma 4, introduce una disciplina eccezionale, da interpretare in modo rigoroso.

Il rito super-accelerato non costituisce la disciplina generale dell’accesso agli atti di gara: si applica solo quando ricorrono puntualmente i presupposti previsti dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023.

Il quadro normativo: artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023

L’art. 35 disciplina l’accesso agli atti delle procedure di gara in modalità digitale. L’art. 36 completa il sistema e regola la pubblicazione degli atti, le richieste di oscuramento e le relative decisioni.

I commi 1 e 2 dell’art. 36 riguardano la pubblicazione degli atti in piattaforma, mentre il comma 3 disciplina la comunicazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento.

Il comma 4 introduce il rito speciale, consentendo ai concorrenti di impugnare le decisioni sull’oscuramento entro il termine di 10 giorni.

La Plenaria considera queste disposizioni come un sistema unitario che coordina l’accesso agli atti e la tutela giurisdizionale successiva all’aggiudicazione.

Il caso e il contrasto giurisprudenziale

La questione è arrivata all’Adunanza Plenaria dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato, con ordinanza di rimessione del 29 maggio 2026.

Dopo l’aggiudicazione, su istanza della seconda classificata, la stazione appaltante aveva pubblicato l’offerta tecnica dell’aggiudicataria oscurata, insieme alla richiesta di oscuramento.

Il TAR aveva dichiarato irricevibile la domanda di ostensione integrale, ritenendo decorso il termine di dieci giorni.

Sul punto si erano formati tre orientamenti:

  • Orientamento maggioritario: la mera pubblicazione dell’offerta oscurata non costituisce un provvedimento implicito.
  • Orientamento intermedio: il rito speciale potrebbe operare se la pubblicazione con omissis fosse accompagnata dalla richiesta motivata e documentata di segretazione.
  • Orientamento estensivo: il rito speciale potrebbe applicarsi anche in assenza di una vera e propria decisione espressa.

La Plenaria aderisce al primo orientamento ed esclude che la pubblicazione dell’offerta con omissis possa sostituire la decisione espressa della stazione appaltante.

La decisione espressa sull’oscuramento: definizione e contenuto

La decisione espressa sull’oscuramento è l’atto con cui la stazione appaltante accoglie o respinge, in tutto o in parte, la richiesta di riservatezza sull’offerta.

Il rito speciale presuppone quindi una decisione specifica ed espressa. La semplice pubblicazione dell’offerta oscurata non integra questo presupposto, neppure quando sia accompagnata dalla richiesta dell’operatore economico.

La decisione deve consentire al concorrente di comprendere:

  • l’an: se l’oscuramento viene disposto;
  • il quomodo: quali parti dell’offerta vengono oscurate e con quali modalità;
  • il quare: per quali ragioni viene riconosciuta la riservatezza.

Solo una decisione sufficientemente specifica consente al concorrente di comprendere l’oggetto dell’eventuale impugnazione.

Il termine di 10 giorni decorre dalla comunicazione digitale contestuale dell’aggiudicazione e degli elementi informativi richiesti dalla disciplina.

Se mancano gli adempimenti necessari o la decisione espressa, il termine speciale non slitta in avanti: il rito super-accelerato non si applica.

Rito super-accelerato e rito ordinario a confronto

Il quadro seguente riassume le principali differenze operative tra i due percorsi.

ProfiloRito super-accelerato
(art. 36, c. 4)
Rito ordinario
(art. 116 c.p.a.)
Termine10 giorni30 giorni
PresuppostoObblighi informativi adempiuti e decisione espressa sull’oscuramentoAssenza di uno dei presupposti del rito speciale
NaturaEccezionale, di stretta interpretazioneDisciplina generale dell’accesso
DecorrenzaComunicazione digitale contestuale dell’aggiudicazioneRegole ordinarie del processo amministrativo

Verifiche e controlli del RUP sul rito super-accelerato per l’accesso agli atti

La sentenza introduce indicazioni operative importanti per RUP e stazioni appaltanti. Un errore nella gestione dell’oscuramento può impedire l’applicazione del rito speciale e riportare la controversia nell’ambito dell’art. 116 c.p.a.

  1. Gestisci l’istanza di oscuramento con un atto formale. Non limitarti a pubblicare l’offerta con omissis sulla piattaforma.
  2. Motiva la decisione su an, quomodo e quare. Indica cosa viene oscurato e le ragioni della riservatezza.
  3. Comunica gli atti contestualmente all’aggiudicazione. Le informazioni e la decisione devono essere rese disponibili nei tempi previsti dalla disciplina.
  4. Verifica la richiesta dell’operatore economico. L’oscuramento deve essere motivato e documentato e non può essere recepito in modo automatico.
  5. Controlla l’accessibilità in piattaforma. Gli atti devono risultare effettivamente accessibili ai soggetti legittimati.
  6. Documenta le date. Conserva una traccia certa di pubblicazioni e comunicazioni per dimostrare la corretta decorrenza dei termini.
  7. Gestisci correttamente le istanze successive. Le richieste successive o più ampie non possono essere ricondotte automaticamente al rito speciale.

Errori frequenti da evitare: ritenere sufficiente la pubblicazione con omissis; comunicare tardivamente la decisione sull’oscuramento; accogliere senza adeguata verifica richieste generiche di riservatezza.

Per gli operatori economici: la richiesta di oscuramento deve essere motivata e documentata. La stazione appaltante non può limitarsi a recepirla senza una propria decisione.

FAQ

Quando decorre il termine di 10 giorni nel rito super-accelerato sull’accesso agli atti?

Decorre dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ma solo quando la stazione appaltante ha adempiuto agli obblighi informativi previsti e ha adottato una decisione espressa sull’oscuramento. In assenza di questi presupposti, non si applica il termine speciale e trova applicazione il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a.

La pubblicazione dell’offerta con omissis equivale a un accoglimento implicito dell’oscuramento?

No. La Plenaria n. 8/2026 esclude che la pubblicazione dell’offerta oscurata possa costituire una decisione implicita. È necessario un atto espresso che consenta di comprendere cosa viene oscurato e per quali ragioni.

Cosa accade se la stazione appaltante non adotta una decisione espressa sull’oscuramento?

Il rito super-accelerato non si applica. La controversia relativa all’accesso agli atti segue il rito ordinario previsto dall’art. 116 c.p.a.

Il termine di 10 giorni si sposta in avanti se la stazione appaltante comunica tardi la decisione?

No. Secondo la Plenaria, l’inosservanza sostanziale degli obblighi informativi non determina una decorrenza tardiva del termine di dieci giorni. Viene meno, invece, il presupposto per applicare il rito speciale.

Come deve essere motivata la decisione sull’oscuramento dell’offerta tecnica?

Deve consentire di individuare l’an, il quomodo e il quare della decisione: se procedere all’oscuramento, quali parti dell’offerta oscurare e per quali ragioni tecniche o commerciali.

L’istanza di accesso successiva all’aggiudicazione fa ripartire il rito super-accelerato?

No. Il rito speciale non si estende automaticamente a comunicazioni tardive o a istanze successive. In questi casi occorre verificare l’applicazione delle regole ordinarie sull’accesso e del rito previsto dall’art. 116 c.p.a.

L’oscuramento integrale dell’offerta tecnica può essere contestato?

Sì. La richiesta di oscuramento deve essere motivata e riferita a effettive esigenze di tutela di segreti tecnici o commerciali. Un oscuramento privo di adeguata giustificazione può essere contestato attraverso gli strumenti previsti dalla disciplina sull’accesso agli atti.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9 settembre 2026, n. 8: il rito super-accelerato presuppone una decisione specifica ed espressa sull’oscuramento e il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla disciplina.
  • Art. 35, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36: disciplina l’accesso agli atti delle procedure di gara in modalità digitale.
  • Art. 36, commi 1-3, d.lgs. 36/2023: disciplina la pubblicazione degli atti e la comunicazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento.
  • Art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023: disciplina il rito speciale e il termine di 10 giorni.
  • Art. 116, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.): disciplina il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi.
  • Ordinanza di rimessione della Sezione Terza del Consiglio di Stato, 29 maggio 2026.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9 settembre 2026, n. 8. (mediaconsult.it)