RTI con mandante privo di requisiti: esclusione legittima se la carenza non è comunicata in offerta

Set 22, 2026

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IN SINTESI

Con la sentenza n. 14923/2026 (TAR Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, pubblicata il 15 settembre 2026) il giudice amministrativo ha confermato l’esclusione di un RTI con mandante privo di requisiti: la mandante non era qualificabile come società di ingegneria alla scadenza del termine per le offerte. La modifica dell’oggetto sociale successiva al termine non sana la carenza, e l’art. 97 del d.lgs. 36/2023 non salva il raggruppamento che non ha comunicato il problema in offerta. Legittima anche l’escussione della garanzia provvisoria, che ha funzione compensativa e non sanzionatoria. Respinta la domanda risarcitoria e dichiarati improcedibili i motivi aggiunti contro l’aggiudicazione.

Il caso: esclusione di un RTI con mandante privo di requisiti

La gara e il provvedimento di esclusione

La procedura aperta riguardava un accordo quadro per servizi di ingegneria (verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione esecutiva di interventi di adeguamento su fabbricati di impianti di manutenzione). Era suddivisa in tre lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Potevano partecipare solo gli operatori indicati dall’art. 66 del d.lgs. 36/2023.

Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), primo in graduatoria per il lotto 3, si era presentato come operatore plurisoggettivo ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. f). Questo deve essere composto dai soggetti delle lett. da a) ad e), tra cui le società di ingegneria.

La stazione appaltante lo ha escluso con delibera del 29 gennaio 2026, perché una mandante non era qualificabile come società di ingegneria alla scadenza del termine. Nel DGUE la società aveva dichiarato di non possedere i requisiti dell’Allegato II.12, parte V. Con il soccorso istruttorio è emerso che le attività di ingegneria e architettura erano entrate nell’oggetto sociale con atto del 21 ottobre 2025, iscritto il 26 novembre 2025, mentre il termine per le domande scadeva il 12 febbraio 2025. È stata inoltre escussa la garanzia provvisoria.

Il dispositivo

Il TAR ha deciso in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (camera di consiglio del 14 luglio 2026). Ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti contro l’aggiudicazione, censurata solo in via derivata (punto 5). Ha inoltre respinto la domanda risarcitoria (punto 6) e compensato le spese. In sede cautelare, con ordinanza n. 1831/2026, era stata sospesa solo l’escussione della garanzia.

Società di ingegneria e oggetto sociale: cosa conta per la qualificazione

Ai fini dell’art. 66, comma 1, lett. c), è società di ingegneria l’operatore che possiede i requisiti dell’art. 36 dell’Allegato II.12, parte V, del Codice. Il possesso si valuta alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il TAR ha chiarito tre aspetti:

  • Le attività originarie non erano di ingegneria (punto 2.1). L’oggetto sociale iniziale riguardava supporto tecnico, gestione digitale dei processi e servizi informatici. Gli studi di fattibilità erano una specificazione dell’organizzazione aziendale, e i codici ATECO della visura, tutti dell’area informatica, lo confermavano.
  • La modifica non era ricognitiva (punto 2.2). Le attività di ingegneria e architettura erano state aggiunte all’elenco senza alcun elemento che ne mostrasse la natura chiarificatrice. Non c’era prova di prestazioni tipiche, come progettazione, direzione lavori o firma di elaborati da parte di professionisti abilitati.
  • Lo statuto prevale sull’attività di fatto (punto 2.2). L’oggetto sociale è un limite invalicabile all’attività d’impresa. Per le società commerciali conta quello risultante dallo statuto pubblicato nel registro delle imprese, non l’esercizio effettivo delle attività (richiamata Cass. civ., sez. I, ord. n. 6968/2019).

Anche il canale di qualificazione dell’art. 66, comma 1, lett. e), è precluso. L’art. 37, comma 1, dell’Allegato II.12 richiede che le prestazioni di ingegneria e architettura siano già comprese nell’oggetto sociale, mentre qui vi sono entrate solo dopo il termine (punto 2.3).

Art. 97 del Codice: la riduzione del raggruppamento non opera se il RTI tace in offerta

L’art. 97 consente al raggruppamento di estromettere o sostituire il componente carente, purché resti ferma, come dice il comma 2, “l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata”. La norma deroga alla regola dell’art. 96, comma 1, che impone l’esclusione in qualunque momento della procedura, e attua l’art. 63 della direttiva 2014/24/UE (richiamata CGUE, Grande Sezione, 7 settembre 2021, causa C-927/19).

Gli oneri cambiano secondo il momento in cui nasce la carenza:

  • Causa preesistente all’offerta (comma 1, lett. a). Il raggruppamento deve comunicare in sede di offerta la causa e il soggetto interessato. Deve inoltre comprovare le misure adottate o l’impossibilità di adottarle.
  • Causa sopravvenuta (comma 1, lett. b). Le misure vanno adottate e comunicate prima dell’aggiudicazione.

Nel caso esaminato la carenza esisteva già alla scadenza del termine e nessuna comunicazione era stata effettuata (punti 3.2 e 3.4). La stazione appaltante non era quindi tenuta a estromettere la mandante e a mantenere in gara il raggruppamento (punto 3.5).

L’ignoranza della carenza non esonera il raggruppamento. Per il TAR, richiamando la giurisprudenza, parità di trattamento e autoresponsabilità impongono che “il raggruppamento non può farsi scudo della posizione individuale dei partecipanti”. Chi sceglie di partecipare in forma plurisoggettiva ne sopporta le conseguenze. Una dichiarazione di ignoranza sarebbe priva di costi e rilasciabile a posteriori, e svuoterebbe gli obblighi dichiarativi. La relazione illustrativa all’art. 97, richiamata in sentenza, spiega che il legislatore ha bilanciato la parità di trattamento con la finalizzazione della gara all’esecuzione, nel rispetto del principio del risultato.

Tabella di sintesi: le questioni decise dal TAR

La tabella riepiloga le censure proposte e l’esito di ciascuna.

QuestioneTesi delle ricorrentiDecisione del TAR
Qualifica di società di ingegneria della mandanteBasta lo svolgimento di fatto; l’oggetto sociale non è decisivoDecisivo l’oggetto sociale alla scadenza; modifica successiva irrilevante (punti 2.1-2.3)
Riduzione del RTI ex art. 97Andava estromessa solo la mandanteCarenza preesistente non comunicata in offerta: nessun obbligo di estromissione (punti 3.4-3.5)
Escussione della garanzia provvisoriaAutomatismo e difetto di motivazioneFunzione compensativa; motivazione per relationem (punti 4.2-4.4)
Aggiudicazione e risarcimentoIllegittimità derivata e dannoMotivi aggiunti improcedibili; risarcimento respinto (punti 5-6)

Escussione della garanzia provvisoria: funzione compensativa e non sanzionatoria

Il TAR richiama Cons. Stato, sez. V, n. 8470/2025. Secondo questo precedente la garanzia provvisoria ha funzione compensativa e non sanzionatoria. Se l’operatore non può dare seguito agli obblighi assunti, anche per mancanza dei requisiti dichiarati, il contratto non si stipula e la garanzia può essere escussa. L’art. 106 del d.lgs. 36/2023 tutela infatti l’interesse dell’amministrazione a evitare attività selettive inutili.

Nel caso concreto il RTI era aggiudicatario del lotto 3 e la stazione appaltante non ha potuto stipulare per una carenza non comunicata e non rimediata ai sensi dell’art. 97. Il TAR ha ritenuto la circostanza imputabile al raggruppamento, che con la diligenza professionale richiesta non poteva ignorarla (punto 4.2). Sussisteva quindi un danno procedurale effettivo (punto 4.4).

Il provvedimento di escussione richiamava l’esclusione, adottata dopo un confronto istruttorio con il raggruppamento. Ciò basta a ritenerlo motivato per relationem, senza automatismi contrari al principio di proporzionalità (punto 4.4).

Verifiche e controlli del RUP su RTI con mandante privo di requisiti

Per la stazione appaltante

  1. Verifica dei DGUE di ogni componente, con attenzione alle dichiarazioni di non possesso di requisiti previsti dalla lex specialis.
  2. Controllo dell’oggetto sociale alla data di scadenza del termine, tramite visura e statuto, ignorando le modifiche successive.
  3. Confronto tra attività statutarie (anche codici ATECO) e prestazioni di gara: la sola coerenza formale non basta.
  4. Accertamento delle comunicazioni ex art. 97, comma 1, lett. a): causa, soggetto interessato, misure o impossibilità di adottarle.
  5. Uso dell’interlocuzione istruttoria per fissare i fatti alla data del termine, coerentemente con il principio per cui i requisiti si possiedono alla presentazione dell’offerta.
  6. Motivazione puntuale dell’esclusione, con richiamo esplicito da parte del provvedimento di escussione della garanzia.

Per gli operatori economici

  1. Verificare prima della domanda i requisiti di ogni partner, compreso l’oggetto sociale risultante dal registro delle imprese.
  2. Comunicare la carenza in offerta e comprovare estromissione, sostituzione o impossibilità di rimedio, nel rispetto dell’immodificabilità dell’offerta.
  3. Adeguare lo statuto prima del termine: una modifica successiva non produce effetti sanatori.
  4. Non affidarsi alle sole dichiarazioni del partner. Prevedere clausole di garanzia negli accordi interni e valutare il rischio di escussione della cauzione.

FAQ

Un RTI può essere escluso se solo una mandante non ha i requisiti?

Sì. Secondo il TAR Lazio (sent. n. 14923/2026), se la carenza di un componente preesiste all’offerta e non è comunicata con le misure dell’art. 97, è escluso l’intero raggruppamento. La stazione appaltante non deve estromettere il solo componente carente e far proseguire gli altri (punto 3.5).

Si può modificare l’oggetto sociale dopo la scadenza delle offerte per qualificarsi come società di ingegneria?

No. Il requisito deve sussistere alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Per il TAR una modifica statutaria iscritta dopo il termine è un tentativo inammissibile di colmare una carenza originaria (punto 2.1). Non ha efficacia sanante, soprattutto se non è meramente ricognitiva di attività già previste.

L’art. 97 del Codice consente sempre di estromettere il mandante privo di requisiti?

No. Per le cause preesistenti all’offerta il raggruppamento deve comunicare in offerta la causa e il soggetto interessato. Deve inoltre comprovare le misure adottate o l’impossibilità di adottarle (art. 97, comma 1, lett. a). Senza questi adempimenti la riduzione del raggruppamento non salva la partecipazione (punti 3.4 e 3.5).

Il raggruppamento può sostenere di non conoscere la carenza del mandante?

Non con effetto esimente. Il TAR richiama i principi di parità di trattamento e autoresponsabilità: chi partecipa in forma plurisoggettiva risponde delle conseguenze della scelta. Una dichiarazione di ignoranza sarebbe facile e a costo zero, e vanificherebbe gli obblighi dichiarativi previsti a tutela della par condicio (punto 3.5).

La garanzia provvisoria viene escussa se il RTI primo in graduatoria è escluso?

Può esserlo. Secondo la giurisprudenza richiamata dal TAR la garanzia ha funzione compensativa. L’escussione è legittima se l’esclusione del concorrente individuato come aggiudicatario causa un danno procedurale effettivo alla stazione appaltante (punto 4.4). Il richiamo al provvedimento di esclusione soddisfa l’obbligo di motivazione.

Un’attività di ingegneria svolta di fatto basta per essere società di ingegneria?

No. Per le società costituite in forma commerciale conta l’oggetto sociale risultante dallo statuto pubblicato, non l’attività effettivamente esercitata (punto 2.2). Nel caso esaminato, inoltre, mancava agli atti la prova di prestazioni tipiche come progettazione, direzione lavori o firma di elaborati da parte di professionisti abilitati.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, sentenza n. 14923/2026 (R.G. n. 2630/2026), pubblicata il 15 settembre 2026.
  • Art. 66, comma 1, lett. c), e), f), d.lgs. 36/2023: operatori ammessi ai servizi di ingegneria e architettura e composizione dei raggruppamenti.
  • Artt. 36 e 37, Allegato II.12, parte V, d.lgs. 36/2023: requisiti delle società di ingegneria e oggetto sociale.
  • Artt. 96 e 97, d.lgs. 36/2023: esclusione in corso di gara e sub-procedimento rimediale per i raggruppamenti.
  • Art. 106, d.lgs. 36/2023: garanzia provvisoria.
  • Art. 63, direttiva 2014/24/UE e CGUE, Grande Sezione, 7 settembre 2021, causa C-927/19: sostituzione dei soggetti carenti.
  • Cons. Stato, sez. V, n. 8470/2025: funzione compensativa della garanzia provvisoria.
  • Cass. civ., sez. I, ord. n. 6968/2019 e sez. III, n. 20597/2010: rilevanza dell’oggetto sociale.


A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, sentenza n. 14923/2026 del 15 settembre 2026 (decisa ex art. 60 c.p.a. nella camera di consiglio del 14 luglio 2026).