IN SINTESICon la sentenza 9 settembre 2026, n. 8, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito i confini del rito super accelerato per l’accesso agli atti di gara previsto dall’articolo 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023. Il termine di 10 giorni per impugnare le decisioni sull’oscuramento delle offerte si applica solo se la stazione appaltante ha rispettato, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, gli obblighi informativi previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo. In caso di inosservanza sostanziale, torna applicabile il rito ordinario dell’accesso ex art. 116 c.p.a., con termine di 30 giorni. La Plenaria esclude inoltre che la pubblicazione dell’offerta oscurata equivalga a una decisione implicita: serve sempre un provvedimento espresso e motivato sulla richiesta di secretazione.
Il nuovo sistema di accesso agli atti dopo il Codice ’36
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) ha sostituito il tradizionale modello dell’accesso su istanza del concorrente con un meccanismo di conoscibilità digitale, ufficioso e automatico, contestuale alla comunicazione dell’aggiudicazione. Gli operatori accedono agli atti della procedura direttamente sulla piattaforma di e-procurement, senza dover presentare una domanda né attivare un procedimento distinto.
L’estensione della documentazione disponibile varia in base alla posizione del concorrente: ai candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi sono resi accessibili l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali e gli atti presupposti all’aggiudicazione (art. 36, comma 1); ai primi cinque classificati sono reciprocamente disponibili anche le rispettive offerte (comma 2). Nella comunicazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante deve inoltre dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento a tutela di segreti tecnici e commerciali (comma 3).
Secondo la Plenaria, queste disposizioni formano un sistema unitario: la messa a disposizione tempestiva della documentazione non risponde a una mera esigenza di trasparenza, ma svolge una funzione difensiva, perché consente al concorrente di valutare se e come contestare l’esito della gara, evitando ricorsi “al buio” da integrare successivamente. Nella stessa logica, il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre solo quando l’impresa è stata messa nelle condizioni di conoscere gli atti rilevanti (art. 120, comma 2, c.p.a.; artt. 90 e 36, commi 1 e 2, del Codice).
Cosa si intende per rito super accelerato accesso atti di gara
Il rito super accelerato accesso atti di gara è il procedimento speciale previsto dall’art. 36, comma 4, del Codice: il ricorso contro le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento deve essere notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
La Plenaria si è pronunciata su due questioni connesse, superando un contrasto giurisprudenziale che vedeva contrapposti, da un lato, l’orientamento favorevole al mero differimento del dies a quo in caso di inadempimenti informativi (tra gli altri, Cons. Stato, Sez. V, nn. 10036/2025, 2384/2025 e 5545/2025) e, dall’altro, l’indirizzo che condizionava l’intero rito speciale al corretto assolvimento degli obblighi informativi.
Primo principio: gli obblighi informativi come presupposto del rito. Il rito super accelerato opera solo quando la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ha adempiuto agli obblighi informativi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 36, dando atto anche delle decisioni sull’oscuramento.
La Plenaria valorizza il dato letterale — il comma 4 fa decorrere il termine “dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione”, senza margini per individuare un dies a quo diverso — e il carattere eccezionale della norma, che deroga al già speciale rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a. e non è suscettibile di applicazione analogica.
Solo un’inosservanza sostanziale degli obblighi informativi — non le mere imperfezioni formali — fa riespandere il rito ordinario con termine di 30 giorni.
Secondo principio: serve una decisione espressa sull’oscuramento. La pubblicazione dell’offerta tecnica oscurata, anche se accompagnata dalla richiesta di secretazione dell’impresa, non equivale a una decisione implicita di accoglimento.
La decisione sull’oscuramento richiede alla stazione appaltante l’esercizio di un potere valutativo autonomo, che bilanci caso per caso la tutela dei segreti tecnici e commerciali con il diritto degli altri concorrenti a un ricorso effettivo — principio richiamato anche dalla Corte di giustizia UE nell’ordinanza Nidec Asi/Ceisis del 10 giugno 2025, causa C-686/24, sul diritto di accesso all’intera offerta tecnica e sulla tutela della riservatezza delle informazioni trasmesse a un ente aggiudicatore.
Diverso è il caso in cui una decisione espressa sia stata adottata ma risulti carente in motivazione: qui si discute di un vizio di legittimità dell’atto, non della mancanza del presupposto per il rito speciale, e il giudice che annulla per difetto di motivazione deve rimettere il riesame alla stazione appaltante.
La sentenza si pone in continuità con l’Adunanza Plenaria n. 12 del 2 luglio 2020, che già nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016 aveva collegato la tempestiva conoscenza degli atti all’onere di impugnazione del concorrente.
Rito da 10 giorni o rito ordinario: la tabella di sintesi
Per orientarsi tra le due discipline applicabili all’impugnazione delle decisioni sull’oscuramento, questa tabella riassume i presupposti e gli effetti individuati dalla Plenaria.
| Condizione | Rito applicabile | Termine | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| S.A. adempie tempestivamente commi 1, 2, 3 art. 36 e comunica decisione espressa sull’oscuramento | Rito super accelerato | 10 giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione | Art. 36, comma 4, D.Lgs. 36/2023 |
| Mancata/tardiva pubblicazione atti o omessa/tardiva comunicazione della decisione sull’oscuramento (inosservanza sostanziale) | Rito ordinario dell’accesso | 30 giorni | Art. 116 c.p.a. |
| Pubblicazione dell’offerta oscurata senza decisione espressa | Non integra il presupposto del rito speciale | Non decorre il termine di 10 giorni | Art. 36, commi 3 e 4, D.Lgs. 36/2023 |
| Decisione espressa ma motivazione carente | Rito super accelerato (vizio di legittimità, non carenza di presupposto) | 10 giorni | Art. 36, comma 4, D.Lgs. 36/2023 |
Verifiche del RUP e degli operatori economici sul rito super accelerato accesso atti di gara
Per ridurre il rischio di contenzioso su ammissibilità e tempestività del ricorso, RUP e stazioni appaltanti dovrebbero:
- Pubblicare contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione tutta la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36, verificando che la piattaforma di e-procurement renda effettivamente accessibili gli atti ai soggetti legittimati.
- Adottare un provvedimento espresso su ogni richiesta di oscuramento pervenuta, distinto dalla mera pubblicazione dell’offerta con omissis, dando atto delle ragioni del bilanciamento tra segreto tecnico/commerciale e diritto di difesa degli altri concorrenti.
- Motivare puntualmente la decisione, indicando quali informazioni sono state sottratte all’accesso e sulla base di quali elementi istruttori, per evitare sia l’annullamento per difetto di motivazione sia contestazioni sulla decorrenza del termine.
- Comunicare formalmente la decisione sull’oscuramento nella stessa comunicazione digitale dell’aggiudicazione, non in un momento successivo o solo a seguito di un’istanza di accesso dell’operatore.
Per gli operatori economici, è opportuno:
- Verificare tempestivamente, entro pochi giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, se la stazione appaltante ha reso una decisione espressa sull’oscuramento oppure si sia limitata a pubblicare l’offerta con omissis: da questo dipende l’applicabilità del termine di 10 o di 30 giorni.
- Non dare per scontata l’applicazione del termine breve in presenza di irregolarità informative sostanziali, ma valutare con l’assistenza di un legale se ricorrono i presupposti per il rito ordinario ex art. 116 c.p.a.
FAQ
Cosa cambia con la sentenza n. 8/2026 dell’Adunanza Plenaria sull’accesso agli atti di gara?
La Plenaria chiarisce che il rito super accelerato di 10 giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del Codice si applica solo se la stazione appaltante ha rispettato gli obblighi informativi previsti dai commi precedenti, comunicando anche una decisione espressa sull’oscuramento. In caso contrario si applica il rito ordinario dell’accesso con termine di 30 giorni.
Quando decorre il termine di 10 giorni per impugnare le decisioni sull’oscuramento?
Il termine decorre dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ma solo se questa contiene anche la decisione espressa della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento. Se manca questa decisione, il termine di 10 giorni non inizia a decorrere.
La pubblicazione dell’offerta con gli omissis vale come decisione sull’oscuramento?
No. La Plenaria esclude che la mera pubblicazione dell’offerta oscurata, anche insieme alla richiesta di secretazione dell’impresa, possa considerarsi una decisione implicita. È sempre necessario un provvedimento espresso e motivato della stazione appaltante.
Cosa succede se la stazione appaltante non comunica la decisione sull’oscuramento?
Se l’omissione è sostanziale, non si applica il rito super accelerato: torna applicabile il rito ordinario dell’accesso agli atti previsto dall’art. 116 c.p.a., con termine di impugnazione di 30 giorni anziché 10.
Ogni irregolarità della stazione appaltante fa slittare al termine di 30 giorni?
No. La Plenaria precisa che rilevano solo le inosservanze sostanziali, che incidono sulla possibilità del concorrente di conoscere la decisione e difendersi. Le mere imperfezioni formali non fanno venir meno il rito super accelerato, per evitare usi strumentali della disciplina.
Un vizio di motivazione nella decisione sull’oscuramento fa venir meno il rito speciale?
No. Se una decisione espressa e riconoscibile è stata comunque adottata ma è carente in motivazione, si tratta di un vizio di legittimità dell’atto, non della mancanza del presupposto per l’applicazione del rito super accelerato di 10 giorni.
Qual è la base normativa del rito super accelerato accesso atti di gara?
La norma di riferimento è l’articolo 36, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina l’impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte nell’ambito del nuovo sistema di accesso digitale e automatico agli atti di gara.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Art. 36, commi 1, 2, 3 e 4, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) — disciplina dell’accesso digitale agli atti di gara e del rito super accelerato.
- Art. 116 c.p.a. — rito ordinario dell’accesso, termine di 30 giorni.
- Art. 120, comma 2, c.p.a. e artt. 90 e 36, commi 1 e 2, del Codice — decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione.
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 settembre 2026, n. 8 — principi di diritto sul rito super accelerato e sulla necessità di decisione espressa sull’oscuramento.
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 luglio 2020, n. 12 — precedente sul collegamento tra trasparenza amministrativa e decorrenza del termine di ricorso, nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016.
- Cons. Stato, Sez. V, nn. 10036/2025, 2384/2025, 5545/2025 — orientamento, superato dalla Plenaria, favorevole al mero differimento del dies a quo.
- Corte di giustizia UE, Sez. IX, ordinanza 10 giugno 2025, causa C-686/24 (Nidec Asi S.p.A., Ceisis S.p.A.) — bilanciamento caso per caso tra tutela dei segreti tecnici/commerciali e diritto a un ricorso effettivo.
- Consiglio di Stato, Sez. III, 29 maggio 2026, n. 4327 — ordinanza di rimessione.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9 settembre 2026, n. 8, in materia di accesso agli atti di gara ex art. 36, D.Lgs. 36/2023. (ance.it)

