IN SINTESICon la sentenza n. 06148/2026, pubblicata il 30 luglio 2026, il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha confermato l’esclusione da una gara di appalto di servizi di ristorazione scolastica per offerta tecnica incompleta: l’operatore economico aggiudicatario aveva omesso, nel piano dei trasporti, l’indicazione di alcune strutture destinatarie del servizio pasti previste dal capitolato speciale d’appalto. Il Collegio ha ribadito che, quando la lex specialis richiede espressamente l’indicazione di determinate prestazioni nell’offerta tecnica, l’omissione non è sanabile tramite il generico impegno al rispetto del capitolato, e determina l’inammissibilità dell’offerta anche in presenza del principio del favor partecipationis.
Il caso: la gara per la ristorazione scolastica e l’offerta tecnica contestata
Nella vicenda esaminata dal Consiglio di Stato, una centrale di committenza intercomunale aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e affini per il periodo 2025-2029, con opzione di rinnovo annuale.
Al termine della valutazione delle offerte, la commissione di gara aveva aggiudicato l’appalto a un operatore economico. Il gestore uscente, classificatosi secondo, aveva impugnato l’aggiudicazione dinanzi al TAR Piemonte.
Tra i motivi di ricorso, la seconda classificata aveva contestato la completezza dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. In particolare, il piano dei trasporti presentato in sede di gara non indicava la distribuzione dei pasti verso alcune strutture previste dal capitolato speciale d’appalto: un Centro di Assistenza Diurno, un appartamento per l’autonomia di persone con disabilità e una struttura educativa per minori in situazioni di disagio socio-economico.
Tali strutture erano espressamente ricomprese dall’art. 7 del capitolato speciale d’appalto tra i luoghi di erogazione del servizio.
Il TAR Piemonte aveva accolto il ricorso, ritenendo l’offerta tecnica incompleta e quindi inammissibile, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
L’aggiudicataria aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo, tra l’altro, che il disciplinare, nel richiedere un piano di trasporto “sia per scuole che per servizio pasti a domicilio”, non imponesse l’indicazione delle ulteriori strutture contestate.
Con la sentenza n. 06148/2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado.
Il principio di diritto: quando l’offerta tecnica incompleta comporta l’esclusione
Il nodo centrale della controversia riguarda il rapporto tra capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara nella definizione del contenuto obbligatorio dell’offerta tecnica.
L’appellante sosteneva che il disciplinare, richiedendo un piano di trasporto “sia per scuole che per servizio pasti a domicilio”, dovesse essere interpretato in senso restrittivo, senza estendere l’obbligo alle strutture diverse dalle scuole e dalle utenze domiciliari.
Il Consiglio di Stato ha respinto questa interpretazione, chiarendo che il riferimento al “servizio pasti a domicilio” contenuto nel disciplinare non può essere letto senza considerare la logistica descritta nel capitolato, che indicava espressamente tra i luoghi di consegna anche il Centro di Assistenza Diurno e le altre strutture oggetto della contestazione.
Il principio affermato dalla sentenza è che, quando la legge di gara richiede, a pena di esclusione, l’indicazione nell’offerta tecnica di specifiche prestazioni previste dal capitolato, la loro omissione integrale rende l’offerta inammissibile.
La conclusione non cambia in ragione della marginalità economica della prestazione omessa né della vicinanza fisica della struttura al centro di produzione dei pasti.
Il Collegio ha inoltre richiamato un precedente della stessa Sezione, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1857/2025, secondo cui le offerte che non risultino esplicitamente difformi dal capitolato si presumono conformi ad esso, in applicazione della regola di conservazione degli effetti prevista dall’art. 1367 c.c. e del principio del risultato.
Questa presunzione, tuttavia, non opera quando manca del tutto l’indicazione di una prestazione che il disciplinare richiede espressamente a pena di esclusione.
Capitolato e disciplinare di gara: come si integrano nella valutazione dell’offerta
Un passaggio della sentenza di particolare interesse operativo riguarda la distinzione tra requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione e completezza dell’offerta tecnica.
Il Consiglio di Stato precisa che il capitolato speciale d’appalto disciplina, di norma, i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra aggiudicatario e stazione appaltante, ai sensi dell’art. 87, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, mentre il disciplinare regola il procedimento di selezione delle offerte, ai sensi dell’art. 87, comma 1.
Ordinariamente, quindi, la partecipazione alla gara implica l’obbligo di eseguire tutte le prestazioni previste dal capitolato, senza che l’operatore economico debba necessariamente ripeterle una per una nel progetto tecnico.
La situazione cambia, però, quando la lex specialis stabilisce espressamente che determinate prestazioni del capitolato debbano essere indicate nell’offerta a pena di esclusione.
In questo caso, la previsione non rappresenta un semplice dettaglio esecutivo da verificare in fase di stipula o di esecuzione del contratto, ma diventa un requisito di ammissibilità dell’offerta tecnica.
Di conseguenza, l’omissione non può essere sanata attraverso un generico richiamo al rispetto del capitolato.
Requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione e completezza dell’offerta: la tabella di sintesi
La distinzione tra le tre categorie richiamate dalla sentenza è rilevante per individuare il momento della verifica e le conseguenze di eventuali carenze.
| Categoria | Momento di verifica | Conseguenza in caso di carenza |
|---|---|---|
| Requisiti di partecipazione | Fase di ammissione alla gara | Esclusione dalla procedura |
| Requisiti di esecuzione | Fase di stipula o esecuzione del contratto | Decadenza dall’aggiudicazione o risoluzione contrattuale |
| Completezza dell’offerta tecnica, quando richiesta a pena di esclusione dal disciplinare | Fase di valutazione delle offerte | Inammissibilità dell’offerta, come nel caso deciso dal Consiglio di Stato |
Verifiche e controlli del RUP sull’offerta tecnica incompleta
Per ridurre il rischio di contenzioso, i RUP e le commissioni di gara dovrebbero adottare alcune cautele specifiche sia nella predisposizione della lex specialis sia nella valutazione delle offerte.
- Verificare la coerenza tra capitolato e disciplinare. Prima della pubblicazione del bando, occorre verificare che le richieste contenute nel disciplinare siano coerenti con le prestazioni descritte nel capitolato, evitando formulazioni generiche che possano lasciare margini interpretativi agli operatori economici.
- Elencare esplicitamente sedi e utenze del servizio. Quando si richiede un piano organizzativo o logistico, è opportuno indicare nel disciplinare tutte le sedi e le utenze che devono essere considerate nell’offerta tecnica.
- Controllare la copertura delle prestazioni. In fase di valutazione, occorre verificare che il piano tecnico copra integralmente le prestazioni richieste dalla lex specialis, quando queste siano indicate come contenuto obbligatorio dell’offerta.
- Non considerare sufficienti generici impegni al rispetto del capitolato. Se il disciplinare richiede a pena di esclusione l’indicazione specifica di determinate prestazioni, un richiamo generale al rispetto delle condizioni contrattuali non sostituisce l’indicazione richiesta.
- Documentare le verifiche istruttorie. È opportuno conservare una traccia delle verifiche effettuate sull’offerta tecnica e delle eventuali contestazioni relative a omissioni, difformità o illeggibilità dei documenti.
- Valutare gli effetti sulla valutazione tecnica. Un vizio di completezza dell’offerta può incidere sulla validità della successiva valutazione effettuata dalla commissione e, nei casi previsti dalla lex specialis, determinare l’inammissibilità dell’offerta.
Errore frequente: ritenere che l’obbligo generale di eseguire tutte le prestazioni previste dal capitolato renda sempre irrilevante la loro mancata indicazione nel progetto tecnico. La sentenza chiarisce invece che, quando il disciplinare impone espressamente tale indicazione a pena di esclusione, l’omissione può incidere sull’ammissibilità dell’offerta.
Per gli operatori economici, la lezione operativa è altrettanto chiara: prima di presentare l’offerta tecnica, occorre incrociare puntualmente ogni voce del capitolato con il contenuto richiesto dal disciplinare, senza assumere che un impegno generale al rispetto delle condizioni contrattuali possa colmare omissioni specifiche richieste a pena di esclusione.
FAQ
Un’offerta tecnica che omette alcune prestazioni previste dal capitolato è sempre esclusa dalla gara?
No. Se il disciplinare non richiede espressamente l’indicazione puntuale di quella prestazione a pena di esclusione, l’offerta può presumersi conforme al capitolato in base al principio di conservazione degli effetti. L’inammissibilità si configura, secondo il principio affermato nella sentenza, quando la lex specialis impone quella specifica indicazione come requisito dell’offerta.
Cosa si intende per “piano dei trasporti” in un appalto di ristorazione scolastica?
È il documento, richiesto nell’offerta tecnica, che descrive le modalità e i tempi di consegna dei pasti presso le strutture indicate dalla lex specialis, inclusi gli aspetti organizzativi e logistici del servizio.
Il generico impegno al rispetto del capitolato può sostituire l’indicazione puntuale richiesta dal disciplinare?
No, secondo il Consiglio di Stato. Se il disciplinare richiede a pena di esclusione l’indicazione specifica di determinate prestazioni, un richiamo generico al capitolato non è sufficiente a colmare l’omissione nell’offerta tecnica.
Qual è la differenza tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione?
I requisiti di partecipazione condizionano l’ammissione alla gara e la loro carenza può comportare l’esclusione. I requisiti di esecuzione riguardano invece le condizioni alle quali deve essere svolto il contratto e producono i relativi effetti nella fase successiva all’aggiudicazione.
Quando la completezza dell’offerta tecnica diventa un requisito di ammissibilità?
Quando la lex specialis, e in particolare il disciplinare di gara, richiede espressamente determinati contenuti dell’offerta tecnica a pena di esclusione. In questo caso l’omissione di quanto richiesto può determinare l’inammissibilità dell’offerta.
Il principio del favor partecipationis protegge sempre le offerte con omissioni parziali?
No. Il principio del favor partecipationis non consente di superare una specifica prescrizione della lex specialis che imponga, a pena di esclusione, l’indicazione di determinate prestazioni nell’offerta tecnica.
La vicinanza della struttura al centro di produzione dei pasti può rendere irrilevante l’omissione?
No. Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, la marginalità economica della prestazione e la vicinanza fisica della struttura al centro di produzione non hanno escluso la rilevanza dell’omissione, poiché la prestazione doveva essere espressamente indicata nell’offerta secondo la lex specialis.
Cosa insegna la giurisprudenza/prassi: riferimenti normativi e fonti
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 06148/2026, pubblicata il 30 luglio 2026 — conferma l’inammissibilità di un’offerta tecnica che omette prestazioni espressamente richieste dalla lex specialis a pena di esclusione.
- Art. 87, commi 1 e 2, D.Lgs. 36/2023 — disciplina rispettivamente il contenuto del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto.
- Art. 113 D.Lgs. 36/2023 — disciplina i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto.
- Art. 1367 c.c. — contiene la regola di interpretazione secondo cui, nel dubbio, il contratto deve essere interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 1857/2025 — precedente richiamato nella pronuncia in relazione alla presunzione di conformità dell’offerta al capitolato quando non vi siano difformità esplicite.
- Art. 74 e art. 120 c.p.a. — disposizioni richiamate nell’ambito del contenzioso in materia di appalti pubblici.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 06148/2026 (N. 02045/2026 Reg. Ric.), pubblicata il 30/07/2026.

